
TITOLI BORSA
TITOLI QUOTATI
A seconda dell'emittente, i titoli quotati nel mercato mobiliare
si possono distinguere in titoli pubblici e titoli privati:
i titoli pubblici sono buoni del debito pubblico emessi
dallo Stato (BOT, BTP, CCT, CTZ …) mentre i titoli privati
possono consistere in azioni od obbligazioni di società
quotate in borsa.
I titoli di Stato o pubblici sono emessi dallo stato per
finanziare il proprio fabbisogno e rappresentano il vero
debito che lo Stato contrae nei confronti dei sottoscrittori.
Le quantità e la tipologia delle emissioni vengono stabilite
dal ministero del Tesoro mentre il collocamento avviene
tramite un sistema di asta, effettuato dalla Banca d'Italia;
all'asta partecipano direttamente banche Sim mentre i risparmiatori
partecipano in modo indiretto tramite gli intermediatori
finanziari egli uffici postali.
A partire dal 4 gennaio 1999 tutte le emissioni sono denominate
in euro e i titoli quotati precedentemente sono stati convertiti
in euro.
Il passaggio dei titoli da Lire in Euro a portato un modifica
rilevante per quanto riguarda la quantità minima di titoli
che si possono vendere o comprare: da 5 milioni è passata
a 1000 euro (quasi 2 milioni) dal 4 gennaio 1999.
TITOLI PUBBLICI
BOT
I titoli più noti al grande pubblico sono sicuramente
i Bot e la loro presenza nei
portafogli è ancora
massiccia nonostante il mercato stia spingendo molti risparmiatori
verso il mercato azionario. I Bot hanno rappresentato il
primo punto d’incontro fra Stato e risparmiatore consentendo
all’emittente pubblico di ampliare la sua gamma di
offerta e al risparmiatore prodotti diversi dai tradizionali
libretti di deposito.
Elemento fondamentale dei Bot è la breve scadenza;
le scadenze previste sono a 3, 6 e 12 mesi e vengono indicate
all’atto dell’emissione. Il Bot è l’unico
titolo di stato che addebita ai sottoscrittori l’imposta
del 12,5% all’atto dell’emissione.
CTZ
I Ctz sono gli ultimi nati fra i titoli di Stato, la prima
emissione fu collocata i a febbraio 1995 ma l’interesse
suscitato negli investitori fu subito elevato. Qualcuno
ha definito questo titolo “bottone”, perché
sembra un Bot annuale raddoppiato, ma in realtà è
l’unico zero coupon di Stato, almeno per il momento.
In effetti è un vero e proprio titolo privo di cedole,
perché la sua durata complessiva, da 18 a 24 mesi
dall’emissione, lo fa rientrare tra i titoli pluriennali
e paga interessi in un'unica soluzione alla data del rimborso.
BTP
I Buoni del Tesoro Pluriennali sono titoli la cui durata,
come dice il nome, è superiore all’anno e prevede
il pagamento di cedole. Caratteristica fondamentale del
Btp è la cedola fissa che ne accompagnerà
tutta la vita, fino al rimborso finale. Questa categoria
di titoli, definiti a cedola fissa, comprendono scadenze
abbastanza diverse tra loro: si vada un minimo di 18 mesi
a un massimo di 30 anni. I due limiti di durata hanno subito
e subiranno cambiamenti per potere avvicinare le tipologie
dei nostri titoli a quelle degli altri Paesi.
CCT
I Cct sono titoli pubblici che vengono definiti
indicizzati perché la loro cedola, successiva alla
prima, è variabile: essi offrono migliori opportunità
di difesa degli investimenti quando i tassi aumentano. Esattamente
l’opposto di quanto si verifica per i Btp. Due caratteristiche
ambedue collegate al valore delle cedole future, sono fondamentali:
il rendimento ei Bot in asta e una maggiorazione da aggiungere
al valore base della cedola stessa.
I Certificati di Credito del Tesoro sono titoli a medio
lungo termine emessi dal Tesoro per finanziare il debito
pubblico allungando nel contempo la scadenza media.
TITOLI PRIVATI
Obbligazioni
Le obbligazioni sono titoli di credito autonomo
rappresentativi di prestiti contratti da una persona giuridica
(Stato, banche, società per azioni e in accomandita
per azioni) presso il pubblico, regolati dal Codice Civile
agli art. 2410 e seguenti. I titoli obbligazionari incorporano
un diritto di credito del sottoscrittore verso l’emittente,
riguardante il pagamento di una somma nominale che risulta
dai titoli a una data scadenza, nonché il pagamento
degli interessi sull’importo dato a credito. Alle
società a responsabilità limitata non è
consentita l’emissione di obbligazioni.
Si distinguono quindi dalle azioni perché, mentre
quest’ultime assicurano al suo titolare il diritto
di partecipazione alla gestione della società e un
dividendo che è subordinato all’esistenza di
utili, le obbligazioni attribuiscono al titolare solo un
credito che deve essere soddisfatto comunque alla scadenza
prevista, a prescindere dai risultati dell’esercizio
sociale.
Possono essere emessi alla pari (quando il prezzo di emissione
è uguale al valore nominale delle obbligazioni),
sopra la pari (quando il prezzo di emissione è superiore
al valore nominale delle obbligazioni) e sotto la pari:
in queste ultime oltre agli interessi, i sottoscrittori
potranno lucrare la differenza tra il valore nominale di
rimborso e il prezzo di emissione. Generalmente le obbligazioni
hanno diritto a un interesse annuale fisso, ma nella pratica,
al fine di invogliare i risparmiatori alla sottoscrizione,
si sono venuti a configurare altri tipi di obbligazioni
che attribuiscono il diritto di partecipare a un sorteggio
periodico di premi, solitamente consistenti in un interesse
superiore rispetto a quello previsto (obbligazioni a premio);
oppure che conferiscono in sede di rimborso delle obbligazioni,
una somma maggiorata che tenga conto della svalutazione
monetaria di quanto investito (obbligazioni indicizzate)
e ancora che attribuiscono oltre a un interesse fisso annuale
un diritto alla partecipazione agli utili di esercizio.
Altra ipotesi di obbligazione è quella che dà
la facoltà ai possessori di convertire il loro credito
in azioni della società emittente o di altra società.
Al fine di impedire un indebitamento della società
che non sia sufficientemente garantito, l’art. 2410
del Codice civile stabilisce quale limite del prestito obbligazionario
l’ammontare del capitale versato ed esistente secondo
l’ultimo bilancio d’esercizio, non è
quindi sufficiente che il capitale sia solo sottoscritto.
Questo limite può essere superato qualora:
- le obbligazioni eccedenti rispetto all’ammontare
del capitale sociale versato siano assistite da ipoteca
su immobili di proprietà sociale, non oltre comunque
i 2/3 del valore di questi ultimi;
- le obbligazioni eccedenti siano garantite da titoli nominativi
emessi o garantiti dallo Stato
- sia concessa apposita autorizzazione in considerazione
di particolari casi di interesse pubblico.
La regola della corrispondenza tra capitale sociale e prestito
obbligazionario si riflette sulla disciplina legislativa
della riduzione del capitale, che può avvenire solo
in proporzione delle obbligazioni rimborsate.
L’emissione di un prestito obbligazionario deve essere
deliberata dall’assemblea straordinaria e inscritta
nel registro delle imprese. La delibera deve prevedere l’emissione
di una serie di obbligazioni aventi tutte le stesse caratteristiche;
per tale ragione si definiscono titoli di massa.
La legge prevede anche l’organizzazione della collettività
degli obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni.
L’assemblea degli obbligazionisti delibera col voto
favorevole di almeno la metà delle obbligazioni non
ancora estinte, escludendosi dalla deliberazione le obbligazioni
possedute dalla società. Oggetto delle delibere assembleari
possono essere: nomina o revoca del rappresentante comune,
modificazione delle condizioni del prestito, proposta di
amministrazione controllata e di concordato, costituzione
di un fondo spese e altri argomenti di interesse comune
degli obbligazionisti. Le deliberazioni dell’assemblea
vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.
L’estinzione del prestito obbligazionario coincide
con il totale soddisfacimento dei creditori e avviene di
norma mediante estrazione a sorte e sulla base di un piano
di ammortamento predeterminato.
Azioni
Le azioni sono documenti che rappresentano
l’unità di misura della partecipazione del
socio alla società e quindi anche l’insieme
dei diritti e dei doveri che si connette allo status di
socio. Secondo la prevalente dottrina, tali documenti per
le loro caratteristiche di trasmissibilità vengono
inquadrati nell’ampia categoria dei titoli di credito,
pur distinguendoli dagli altri in quanto non solo incorporano
una quota del capitale ma sono anche espressione concreta
del rapporto di partecipazione con l’organizzazione
e l’attività della società emittente.
Secondo l’art. 2355 del Codice civile, le azioni possono
essere nominative o al portatore. Tuttavia tale disposizione
non è entrata in vigore in quanto per ragioni fiscali
è stata disposta la nominatività obbligatoria
dei titoli azionari. L’attuale normativa prevede che
unicamente le azioni di risparmio siano al portatore, salvo
diversa volontà assembleare. Le azioni non possono
essere emesse per un valore inferiore al loro valore nominale,
che è uguale per tutte ed è ottenuto suddividendo
il capitale sociale per il numero delle azioni emesse e
tutte conferiscono ai possessori uguali diritti. Diverso
dal valore nominale è quello effettivo che dipende
dall’andamento degli affari e dei guadagni della società.
Altra importante caratteristica delle azioni è la
loro indivisibilità. Nel caso di comproprietà
di una azione, i diritti dei proprietari devono essere esercitati
da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune
non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni
fatte dalla società a uno dei due comproprietari
sono efficaci nei confronti di tutti.
Le azioni attribuiscono all’intestatario un complesso
di diritti nei confronti della società emittente,
che possono essere a contenuto patrimoniale diretto o indiretto.
Diritti a contenuto patrimoniale diretto:
• diritto a una parte proporzionale degli utili netti
del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della
società (salvo diritti a favore di altre categorie
di azioni);
• diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni
o obbligazioni convertibili (al fine di permettere al socio
di mantenere la sua posizione all’interno della società
in termini percentuali);
• diritto di recesso dalla società esercitabile
nei casi previsti dall’art. 2437 del Codice civile;
• diritto di essere liberati dall’obbligo di
effettuare i versamenti ancora dovuti sulle azioni non liberate,
nel caso di riduzione del capitale per esuberanza dello
stesso rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale
(art. 2445 Codice civile);
>diritti a contenuto patrimoniale indiretto:
• diritto di partecipazione all’assemblea de
soci e di esercitare il diritto di voto, tale diritto per
alcune categorie di azioni è soggetto a limitazioni;
• diritto di richiedere la convocazione dell’assemblea
quando la domanda sia fatta da tanti soci che rappresentino
almeno 1/5 del capitale sociale;
• diritto di intervento alle assemblee;
• diritto di impugnazione delle delibere assembleari
(art. 2377 Codice civile);
• diritto di denunciare al collegio sindacale i fatti
ritenuti censurabili (art. 2408 Codice civile);
• diritto di prendere visione del libro dei soci,
dei libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
• altri diritti di cui agli artt. 2408-2409-2330-2392-2393;
A fronte dei diritti appena citati, l’azionista
ha anche degli obblighi tra cui i principali sono:
• obbligo del conferimento (art. 2342 Codice civile);
nel caso di conferimento di beni in natura deve presentare
una relazione giurata di stima;
• obbligo di non esercitare il diritto di voto nei
casi in cui il socio abbia, per conto proprio o di terzi,
un’interesse in conflitto con la società (art.
2373 Codice civile).
CATEGORIE DI AZIONI
Azioni privilegiate
La legge, attraverso l’art.2351 del
Codice civile, prevede espressamente che con l’atto
costitutivo di una società siano stabilite categorie
speciali di azioni, privilegiate nella ripartizione degli
e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società.
In contropartita di questi privilegi,il legislatore ha previsto
che vi possano essere limitazioni al diritto di voto, che
viene mantenuto solo nelle delibere di assemblea straordinaria
(modifiche dell’atto costitutivo, emissione di obbligazioni,
nomina e poteri dei liquidatori). Nel caso le azioni privilegiate
godano anche del pieno diritto di voto si definiscono preferenziali.
Le azioni con privilegio nella ripartizione degli utili
generalmente conferiscono il diritto a una determinata quota
dell’utile distribuibile, prima che venga assegnato
il dividendo alle azioni ordinarie.
Possono anche aversi azioni privilegiate (intendendo con
questo termine sia le azioni privilegiate in senso stretto
sia le azioni preferenziali) con dividendo cumulabile (in
genere per un massimo di tre esercizi) che pertanto consentono
entro un certo numero di anni il recupero dei dividendi
non corrisposti i precedenza per mancanza o insufficienza
di utili. Il privilegio può riguardare anche il rimborso
del capitale per scioglimento della società, e può
essere costituito dal diritto all’attribuzione di
una somma pari al valore nominale delle azioni (da rimborsi
con diritto di precedenza rispetto al rimborso delle altre
categorie di azioni in essere), o ancora dal diritto al
rimborso di una somma maggiorata rispetto a quella spettante
alle azioni ordinarie.
L’emissione di azioni privilegiate, ma con diritto
di voto limitato alle sole delibere di assemblea straordinaria,
viene particolarmente promossa da quei gruppi di comando
che desiderano realizzare l’afflusso di nuove risorse
finanziarie con vincolo di capitale, senza per questo vedere
pregiudicato il proprio controllo sulla società.
La facoltà di emettere azioni a voto limitato (nelle
diverse forme) è comunque concessa nella percentuale
massima del 50% del capitale sociale, per contenere eventuali
abusi dei gruppi di controllo che in alcuni casi e con motivazioni
diverse sono arrivati a chiedere la quotazione ufficiale
delle sole azioni privilegiate.
Azioni di risparmio
Le azioni di risparmio sono azioni prive
di diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura
patrimoniale, emesse da società italiane con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paese
dell’Unione europea.
L’atto costitutivo determina il contenuto del privilegio,
le condizioni, i limiti, le modalità e i termini
per il suo esercizio; stabilisce altresì i diritti
spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione
dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.
Le azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni
prescritte dall’art. 2354 del Codice civile, la denominazione
di “azioni di risparmio” e l’indicazione
dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere
al portatore (caso unico nell’ordinamento italiano
relativamente ai titoli azionari) purché interamente
liberate. Le azioni appartenenti agli amministratori, ai
sindaci, e ai direttori generali devono essere nominative.
Il valore nominale complessivo delle azioni di risparmio,
in concorso con quello delle azioni con voto limitato, non
può superare la metà del capitale sociale.
Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite
l’ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni
a voto limitato supera la metà del capitale sociale,
il rapporto sopra indicato deve essere ristabilito entro
due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire
in opzione ai possessori di azioni ordinarie; la società
si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni
di risparmio e con voto limitato non è ristabilito
entro tale termine.
Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni
di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione
della assemblea e della validità delle deliberazioni.
A cura di Roberto Ercole (Gennaio 2007)