L’Agenzia delle Entrate proroga la scadenza per le richieste dei bonus edilizi al 15 aprile

Con il provvedimento del 30 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la proroga della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi. La comunicazione stabilisce che per quel che riguarda il modello per la richiesta del Superbonus 100% e per i bonus casa, l’invio dovrà avvenire entro il 15 aprile 2021.

Cosa dice il provvedimento del 30 marzo dell’Agenzia delle Entrate

La proroga che arriva dall’Agenzia delle Entrate permette quindi ai contribuenti intenzionati a richiedere i bonus edilizi di avere più tempo per presentare le relative domande con annessa documentazione, ottenendo quindi più tempo anche per operare la scelta.

Con data 30 marzo, il documento dell’Agenzia delle Entrate dà ulteriori 15 giorni di tempo, ridottisi ormai ad oggi a poco pià di una settimana, per effettuare l’esercizio dell’opzione per il pagamento dei lavori riguardanti le agevolazioni proposte per il Superbonus 110%, per il bonus Casa e per gli altri bonus edilizi.

Nel testo della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate si legge infatti che “il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020, per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, è ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021″.

E ancora “entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostituitve di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostente nel 2020″.

Alla data del 15 aprile 2021 si avrà comunque anche la scadenza del termine ultimo per inviare gli annullamenti e le comunicazioni sostitutive per quel che riguarda le spese sostenute nel 2020 nell’ambito dei lavori di edilizia per i quali è prevista l’assegnazione di eventuali bonus.

La data slitta quindi dal 16 marzo del’anno successivo a quello cui fanno riferimento le spese, a quella del 31 marzo, per poi essere ulteriormente procrastinata fino alla data del 15 aprile 2021.

La proroga dell’Agenzia delle Entrate era inattesa, ecco perché

Bisgna dire che la proroga della scadenza per l’invio dei moduli per richiedere i bonus edilizi era tutt’altro che prevista. Infatti in occasione del question time del 24 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate durante la Commissione Finanze della Camera, aveva palesato l’intenzione di non prorogare la scadenza ulteriormente.

Il decreto Rilancio infatti stabiliva le tempistiche per la comunicazione relativa ai bonus edilizi affermando per l’esattezza:

“L’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha previsto che, per il Superbonus di cui all’articolo 119 dello stesso decreto e le detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari”.

Un atteggiamento di netta chiusura da parte dell’Agenzia delle Entrate alle cui origini ci sarebbe l’osservanza di quanto disposto dal decreto Sostegni per quel che riguarda la scadenza per l’invio del modello CU 2021, delle spese detraibili e delle azioni preparatorie per la dichiarazione dei redditi modello precompilato.

Cosa comporta la proroga fino al 15 aprile 2021

Rispetto all’atteggiamento di chiusura con cui l’Agenzia delle Entrate si era posta in data 24 marzo rispetto alla possibilità di una ulteriore proroga dei termini, il 30 marzo si nota un cambio di rotta evidente,

Il provvedimento dell’ente finisce col cambiare completamente le carte in tavola, stabilendo che la scadenza per l’opzione che prevede la cessione del credito, e per lo sconto in fattura per le spese sostenute nel corso del 2020 slitterà al 15 aprile.

Questo vuol dire che i contribuenti che intendano beneficiare del Superbonus 110% per i lavori che fanno capo all’Ecobonus, del bonus Facciate, o degli altri bonus edilizi, avranno tempo fino al 15 aprile 2021 per presentare le domande e trasmettere i relativi dati.

Quanto alle motivazioni che hanno spinto l’Agenzia delle Entrate a decidere per una ulteriore proroga, andrebbero ricercate nella necessità di avvalorare le scadenze previste dal decreto Sostegni. Per queste scadenze ai contribuenti verrà fornito il modello 730 precompilato.

Appare doveroso evidenziare comunque che dietro questa decisione di prorogare ulteriormente le scadenze, potrebbe esserci anche l’aggiornamento delle specifiche tecniche datato 29 marzo 2021 con il quale vengono apportate alcune modifiche relative a talune istruzioni operative riguardanti l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

Cosa succede con l’aggiornamento delle specifiche tecniche del 29 marzo

Abbiamo detto che l’Agenzia delle Entrate ha anche aggiornato le specifiche tecniche che riguardano i bonus edilizi, ma di fatto quali sono le novità per i contribuenti? Tra le cose che cambieranno ci sono: il visto di conformità e i limiti di spesa, questi ultimi risulteranno infatti incrementati rispetto a prima della modifica per coloro che possiedono immobili che sono stati danneggiati da eventi sismici.

Ma vediamo cos’altro cambia. Quei contribuenti che si trovano a compilare la documentazione per la cessione del credito, compresi amministratori di condominio e professionisti, dovranno seguire le nuove direttive e i nuovi limiti stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.

“Per gli interventi condominiali n. 16 e n. 17 il limite di spesa è pari a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari” si legge nella comunicazione dell’ente. Le istruzioni riguardano i lavori che intervengono sulla classe energetica dell’edificio ad esempio attraverso l’installazione di impianti che si basano sull’uso di fondi di energia rinnovabili.

In questi casi si può fruire del Superbonus 110% solo per le comunità energetiche identificate con il codice di intervento n. 16.

Vengono inseriti in questa nuova specifica anche i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e recupero conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché le azioni di manutenzione ordinaria su parti comuni del condominio. In questi casi il codice di intervento da inserire nella richiesta è il n. 17.

Le novità su visto di conformità e asseverazione

Alcune modifiche riguardano le pratiche sul visto di conformità e sull’asseverazione. Parliamo di quei casi in cui nell’ambito di interventi indicati n. 19 e n. 20, solo se l’intervento è di tipo Sismabonus, si va a sbarrare la casella “Superbonus” oppure quella relativa ad “Intervento su immobile con restrizioni edilizie – Superbonus”, la compilazione della sezione “Asseverazione Efficienza Energetica” è facoltativa, mentre è confermta la necessità del visto di conformità.

L’Agenzia delle Entrate specifica infatti che “a fronte di interventi di efficientamento energetico che danno diritto al Superbonus (le casistiche sono descritte dettagliatamente nell’apposita sezione del record B). L’indicazione di un codice univoco identificativo ENEA non esistente o non congruente con i codici fiscali dei soggetti beneficiari determina lo scarto della Comunicazione in fase di accoglienza”.

Nel caso dei cosiddetti lavori trainati che riguardano l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo non si deve redigere la sezione riguardante l’asseverazione dell’efficienza energetica se il lavoro trainante è compreso tra quelli ammessi al Sismabonus. Resta però obbligatoria anche in questo caso la presentazione del visto di conformità.

I limiti di spesa vengono aumentati del 50%

Non in tutti i casi, ma se si tratta di immobili danneggiati dal sisma i limiti di spesa vengono aumentati del 50% per i lavori che vengono svolti sugli edifici. Nel documento redatto dall’Agenzia delle Entrate leggiamo infatti quanto segue:

“Il comma 4-quater all’articolo 119 del Dl n. 34 del 2020 ha previsto limiti di spesa diversi (aumentati del 50%) per taluni interventi eseguiti sui fabbricati danneggiati da eventi sismici. Per consentire di individuare questi casi, nella comunicazione deve essere indicato il nuovo valore ‘S’ (Sisma) nel campo ‘Tipologia immobile (T/U)’ del riquadro contenente i dati catastali. Pertanto, nel caso in cui in tale campo sia stato indicato il nuovo valore ‘S’ e la comunicazione riguardi gli interventi 1 e 2, oppure gli interventi 4, 5, 6, 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 (e sia stata barrata la casella ‘Superbonus’ o la casella ‘Intervento su immobile con restrizioni edilizie – Superbonus’, se applicabile), i limiti di spesa/detrazione sono incrementati del 50%. Nel caso di interventi condominiali la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari è stato indicato il nuovo valore ‘S’ nel campo ‘Tipologia Immobile’ (T/U)”.

Tra le novità introdotte con l’aggiornamento delle specifiche tecniche abbiamo quindi la maggiorazione del 50% dei limiti di spesa relativamente alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022, sia per Ecobonus che per Sismabonus, per tutti quei lavori di ristrutturazione che hanno interessato edifici danneggiati dal sisma.

Per quel che riguarda quelle spese da ritenersi indispensabili per il ripristino degli edifici che sono stati danneggiati si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali come alternativa al contributo per la ricostruzione. A poter beneficiare di questa opzione sono ad esempio le case diverse dall’abitazione principale, con l’esclusione dei fabbricati destinati ad uso commerciale.

La proroga al 15 aprile riguarda anche l’invio sostitutivo e l’annullamento

Con la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che proroga le scadenze relative alla richiesta dei bonus edilizi viene altresì ad essere prorogato il termine ultimo per compiere l’invio sostitutivo di una comunicazione precedentemente trasmessa, e dell’annullamento.

La posticipa è quindi al 15 aprile anche per il termine per l’invio sostitutivo e l’annullamento da parte del contribuente, dell’amministratore di condominio o dell’intermediario, ma anche per gli invii di quelle comunicazioni che riguardano la cessione del credito e lo sconto in fattura relative alle spese sostenute nel corso del 2020.

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