Bonus facciate 2021: si può usare anche per ringhiere e luci sui balconi. Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Il bonus Facciate è uno dei cosiddetti bonus edilizi, e permette di ottenere la detrazione del 90% senza limiti di spesa per il rifacimento delle facciate degli edifici. Come nel caso delle altre agevolazioni che intervengono nell’ambito di lavori di ristrutturazione delle abitazioni, anche per il bonus Facciate vi sono dei requisiti e delle condizioni da rispettare.

Nello specifico però in questo caso ci concentriamo sulla risposta che l’Agenzia delle Entrate ha fornito ad un contribuente che domandava alcuni chiarimenti in merito al campo di utilizzo del bonus Facciate. In particolare si chiedevano lumi circa la possibilità di usare il bonus Facciate 2021 anche per interventi che interessano il parapetto e l’illuminazione del balcone.

Bonus Facciate 2021: si può usare anche per parapetto e luci dei balconi

L’Agenzia delle Entrate ha quindi risposto al contribuente con il chiarimento n. 482/2021 del 15 luglio, confermando la possibilità di usare questo bonus anche per interventi riguardanti il parapetto e l’illuminazione dei balconi.

Nella risposta dell’AdE con oggetto “Bonus facciate: interventi sui parapetti dei balconi e installazione corpi illuminanti” viene chiarito che il bonus Facciate può essere utilizzato anche a copertura delle spese che vengono sostenute per interventi sui parapetti dei balconi in quanto elementi da ritenersi costitutivi del balcone stesso così pure per quel che riguarda l’illuminazione.

Nel caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate il contribuente ha intenzione di intervenire su due aspetti in particolare:

  • sui parapetti dei balconi, costituiti in questo caso da ringhiere metalliche e parti in vetro
  • sull’illuminazione dei balconi attraverso l’installazione di corpi illuminanti da posizionare a soffitto o a parete.

È quindi possibile utilizzare per simili interventi il bonus Facciate 2021? La risposta dell’Agenzia delle Entrate è affermativa. Al contribuente viene ricordato che “l’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), come modificato dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici”.

Viene specificato che la detrazione prevista dal bonus Facciate spetta in relazione alle “spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”.

Quali sono requisiti e condizioni per usare il bonus Facciate per parapetti e luci sui balconi?

Per quanto riguarda l’utilizzo del bonus Facciate per interventi che riguardano i parapetti o l’illuminazione dei balconi, bisogna precisare che vi sono delle condizioni da rispettare, ed in particolare gli edifici oggetto degli interventi di cui sopra devono trovarsi in zona A o B come stabilito dal decreto ministeriale e dai regolamenti edilizi comunali.

Viene altresì specificato che perché sia possibile beneficiare del bonus Facciate nell’ambito di interventi che riguardano parapetti e luci dei balconi, è necessario che questi siano finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna. Inoltre devono essere realizzati solo sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

Si può usare l’agevolazione nel caso di interventi che riguardano l’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè quelli che interessano sia la parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia gli altri lati dell’immobile, facenti parte appunto dell’intero perimetro esterno.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate rinvia quindi alla circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, in cui si trovano i primi chiarimenti riguardanti i campi di utilizzo del bonus Facciate, e dove viene specificato quindi che se sussistono tutti i requisiti previsti ai fini dell’accesso all’agevolazione, e fermo restando ogni altro adempimento, il bonus spetta per le spese sostenute per l’intervento sui parapetti dei balconi trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

Quanto all’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, partendo dal presupposto che si sta parlando di opere accessorie al completamento dell’intervento che interessa le facciate esterne dell’edificio, i cui costi dipendono direttamente dalla natura dell’intervento, questi sono coperti come previsto dal bonus Facciate nel caso in cui detti interventi sono da ritenersi necessari per motivi “tecnici” cosa che si evince dal progetto riguardante l’insieme degli interventi previsti sullo stabile in oggetto.

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