Bonus imballaggi ecosostenibili, nel decreto del MiTE le regole e i requisiti per accedere all’agevolazione

Il decreto del 14 dicembre 2021 del ministero per la Transizione Ecologica è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 il 9 febbraio 2022, e vi si trovano tutte le regole ed i requisiti per accedere al bonus Imballaggi ecosostenibili.

Si tratta di un’agevolazione che permette di ottenere un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute per l’acquisto di imballaggi ecosostenibili di carta, cartone e legno, fino ad un tetto massimo di 20 mila euro.

In particolare il decreto del MiTE definisce:

  • i criteri di applicazione e le modalità di fruizione del credito d’imposta destinato alle imprese che contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi (articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
  • i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, sulla base della normativa vigente europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all’agevolazione. Requisiti tecnici e dettagli dell’agevolazione sono contenuti nell’articolo 3 del decreto del MiTE.

Per poter presentare domanda per il bonus Imballaggi ecosostenibili le imprese interessate possono visitare direttamente il sito web del Ministero per la Transizione Ecologica dove sono già disponibili il fac-simile per la richiesta, e quello per l’attestazione delle spese sostenute tra il 2019 e il 2020.

Bonus Imballaggi Ecosostenibili: a chi spetta e per quali tipologie di imballaggio

Il bonus Imballaggi Ecosostenibili viene riconosciuto a tutte le imprese che risultano in possesso dei requisiti a copertura di una parte delle spese ammissibili, vale a dire quelle relative all’acquisto di:

  • prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi di plastica
  • imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432.2002 tra i quali sono compresi:
    – imballaggi di carta e cartone, ad eccezione di imballaggi in carta stampati con inchiostri, di imballaggi di carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli che vengono normalmente usati nell’impasto cartaceo, e di imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili.
    – imballaggi in legno non impregnati.
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.

A quanto ammonta il bonus Imballaggi ecosostenibili: gli importi

Il bonus Imballaggi ecosostenibili viene erogato sotto forma di credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dall’impresa beneficiaria dell’agevolazione per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l’acquisto di prodotti e degli imballaggi fino ad un tetto massimo di 20.000 euro l’anno. Complessivamente è stato fissato un limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Sono da ritenersi spese sostenute, sulle quali quindi si andrà ad applicare la percentuale di detrazione del 36% prevista dal bonus, quelle per l’acquisto dei prodotti indicati dall’articolo 109, commi 1 e 2, lettera a) del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.

In ogni caso le spese sostenute dall’impresa sulle quali si applicherà la detrazione fiscale nella misura del 36% devono essere accompagnate da apposita attestazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti: 

  • dal presidente del collegio sindacale
  • da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali
  • da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro
  • dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Ricordiamo inoltre, per quel che riguarda il credito d’imposta ottenuto con il bonus Imballaggi Ecosostenibili, che lo stesso è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normative nazionali, regionali o europee.

Come richiedere il bonus Imballaggi ecosostenibili

Non è ancora possibile presentare domanda per il bonus Imballaggi ecosostenibili introdotto con il decreto del Ministero per la Transizione Ecologica pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio. Si dovrà invece attendere il via libera alle domande previsto per il 21 febbraio 2022.

Le istanze potranno essere presentate solo in via telematica attraverso la piattaforma informatica di Invitalia PA Digitale nel periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 22 aprile 2022.

Le imprese interessate a richiedere l’agevolazione dovranno essere in possesso di un’identità digitale SPID, e potranno, effettuando l’accesso alla piattaforma telematica, presentare apposita richiesta con firma digitale del legale rappresentante, al ministero della Transizione ecologica. Le domande dovranno contenere in ogni caso le seguenti attestazioni:

  • importo complessivo delle spese sostenute per ciascuna categoria di prodotti e imballaggi e relativo anno di riferimento
  • importo del credito d’imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi
  • attestazione che l’impresa non sta usufruendo di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Alla domanda dovranno necessariamente essere allegati i seguenti documenti:

  • copia di documento d’identità valido, e codice fiscale del soggetto richiedente il bonus
  • certificazioni richieste in base al regolamento del bonus Imballaggi ecosostenibili
  • attestazione dell’effettività delle spese sostenute.

Il credito d’imposta previsto nella misura del 36% delle spese sostenute viene riconosciuto dal ministero per la Transizione ecologica, previa verifica dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati per l’agevolazione.

Il ministero della Transizione ecologica provvederà a comunicare all’impresa l’eventuale riconoscimento, oppure il diniego, del bonus entro novanta giorni dalla data in cui è stata presentata l’istanza. Nel primo caso il MiTE comunicherà l’importo del credito d’imposta riconosciuto, e la data a decorrere dalla quale potrà essere utilizzato.

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