Riapertura scuole: cosa possono fare i genitori che lavorano se i figli vengono messi in quarantena?

La riapertura delle scuole è ormai imminente, e con il ritorno tra i banchi di milioni di studenti, è inevitabile prepararsi al rischio che qualcuno risulti positivo al tampone e debba essere lasciato in qurantena a casa dove rimarrà confinato per almeno 14 giorni, e comunque fino a che il tampone non indichi la negatività al coronavirus.

Una prospettiva non esattamente entusiasmante per un bambino, ma soprattutto una bella gatta da pelare per i genitori, che, specie se entrambi lavoratori, andranno incontro a non poche difficoltà.

Perché non si dica che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, il governo ha anche pensato alle soluzioni per i genitori con figli in quarantena. In caso di bambini di età inferiore ai 14 anni che vengono messi in quarantena perché positivi o per contatti a rischio a scuola, i genitori potranno chiedere congedi straordinari e smart working per l’intera durata del periodo di isolamento.

Questa è una delle principali misure contenute nel decreto legge che riporta “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” che è stato firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nel provvedimento troviamo anche i finanziamenti per spazi aggiuntivi da destinare all’attività didattica in presenza. Ci sono poi le novità che riguardano il tema del trasporto pubblico locale, quindi i risultati dell’accordo raggiunto tra Stato e Regioni, e nell’articolo 2 del decreto si approfondisce la questione del trasporto scolastico, quindi le norme per gli scuolabus e via dicendo.

Le misure a supporto delle famiglie con figli in quarantena

In questa occasione però ci soffermiamo in particolare sugli aspetti che riguardano quei genitori che hanno figli in quarantena, e quindi le misure che il governo ha previsto per andare incontro alle esigenze di queste famiglie.

Nel testo del decreto leggiamo che “un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico”.

I congedi, stando a quanto stabilito dalla nuova normativa, potranno essere ottenuti anche in casi particolari, vale a dire “nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di anni quattordici”.

Il genitore che viene a trovarsi in congedo parentale però non potrà percepire lo stipendio intero, periodo nel quale gli verrà invece “riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

Nel testo del decreto si legge anche che i periodi di congedo parentale “sono coperti da contribuzione figurativa”.

Questo tipo di agevolazioni previste per le famiglie con figli in quarantena valgono però solo per un genitore alla volta, e sono valide fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe. Il governo, per poter applicare queste misure ha previsto un limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per il 2020, limite che sarà monitorato costantemente dall’Inps ed al suo raggiungimento anche in via prospettica, le domande successivamente pervenute all’Istituto saranno automaticamente respinte.

Ulteriori fondi sono stati stanziati poi per la sostituzione del personale scolastico che usufruisce dei benefici del decreto. Leggiamo infatti che “le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

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