Le nuove misure restrittive che hanno introdotto delle modifiche alle regole da rispettare nelle varie zone, gialla, arancione e rossa, sono quelle stabilite con il decreto legge 13 marzo 2021 n. 30, e del Dpcm del 2 marzo 2021.
Sono questi gli articoli che in sostanza ci dicono cosa possiamo o non possiamo fare fino alle festività di Pasqua. Sulla sensatezza delle restrizioni attualmente in vigore evitiamo di pronunciarci, anche perché ci sarebbe fin troppo da dire, mentre noi vogliamo vedere solo cosa si può fare nelle varie zone e cosa no, così come indicato dalle Faq sul sito del ministero.
Soppressa la zona gialla fino al 6 aprile
Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile soppressa la zona gialla. Questo è il primo punto da chiarire, infatti indipendentemente da quali siano i dati emersi dal monitoraggio settimanale, nessuna Regione italiana viene inserita in zona gialla se non a partire dal 7 aprile.
Inoltre nei giorni del 3, 4 e 5 aprile, cioè nei giorni delle festività di Pasqua, tutta Italia diventa zona rossa, ma con alcune piccole differenze riguardanti le norme da rispettare rispetto a quelle che si applicano tutti gli altri giorni nelle varie Regioni in zona rossa.
Visite a parenti e amici sono consentite?
Per quanto riguarda le visite a parenti e amici le regole da rispettare cambiano tra zona rossa e zona arancione. Nelle Regioni in zona rossa le visite non sono consentite, si può uscire di casa solo con autocertificazione e le motivazioni ritenute valide sono comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o assoluta necessità.
Il governo spiega infatti che in zona rossa “gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute, sono vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021“.
Per quanto riguarda invece le Regioni in zona arancione, gli spostamenti per andare a trovare parenti e amici sono consentiti fino ad una volta al giorno, verso una sola abitazione privata purché sia situata all’interno del medesimo Comune. Lo spostamento è consentito in tal caso nella fascia oraria 5-22, ad un massimo di due persone esclusi figli minori di 14 anni.
In questo caso vale ancora una volta la regola che permette a coloro che abitano in Comuni con meno di 5 mila abitanti di andare a fare visita anche a parenti o amici che si trovano fuori dal Comune, purché non si raggiunga un capoluogo di Provincia e non ci si allontani dal proprio Comune oltre i 30 km. In tal caso si può anche superare il confine della propria provincia o della propria Regione a patto che sussistano le condizioni sopra descritte.
Ci ci spuò spostare a Pasqua e Pasquetta per mangiare dai genitori?
Se nelle Regioni in zona rossa questo non è consentito fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, per i giorni di Pasqua del 3, 4 e 5 aprile le cose cambiano. Infatti sono consentite le visie a parenti e amici a patto che siano all’interno della stessa Regione per un massimo di una volta al giorno.
Le condizioni sono quindi per molti versi simili a quelle che riguardano gli spostamenti verso abitazioni private in zona arancione. Si possono spostare fino a 2 persone esclusi figli minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti se conviventi. Questo vuol dire che per le festività di Pasqua e quindi anche a Pasquetta, è consentito andare a mangiare dai parenti.
Le regole per raggiungere le seconde case
Nessun problema per chi vuole raggiungere la seconda casa. Fino al 6 aprile infatti in tutte le Regioni inserite in zona rossa sono consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorativi, motivi di salute e assoluta necessità. In questi casi è necessario esibire l’autocertificazione se fermati dalle forze dell’ordine ed è possibile spostarsi anche fuori dalla propria Regione o Provincia autonoma.
Sono altresì consentiti gli spostamenti per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione, ed è consentito anche il rientro presso le “seconde case” che si trovano in altra Regione.
Il governo a tal proposito precisa infatti che “è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possono comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente al 14 gennaio 2021″.
Doverose però alcune ulteriori precisazioni, che riguardano gli “affitti brevi”, infatti il governo specifica che la seconda casa “non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti potrà essere comprovata con autocertificazione”. Fa eccezione la Valle d’Aosta dove è stata emessa un’ordinanza che vieta gli spostamenti verso le seconde case.
Fare sport o attività motoria è consentito in zona rossa?
Per quanto riguarda attività sportiva e attività motoria, nella sezione delle Faq del sito del Governo si legge che “nell’area rossa è consentito svolgere attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22 in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri“.
E ancora “è consentito nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la cosa o la bicicletta) entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”.
Anche l’attività motoria è consentita, sia in zona arancione che in zona rossa. Viene altresì specificato che è possibile fare attività fisica nei parchi, a patto che non vi siano ordinanze che lo vietano e in ogni caso “si può andare nei parchi a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione”.
Decade il vincolo dei 200 metri dalla propria abitazione che veniva applicato invece durante il primo lockdown, la norma relativa alla prossimità rispetto alla propria abitazione è affidata al buon senso.
Sempre consentiti gli spostamenti per genitori separati che vanno a trovare i figli
I genitori separati o divorziati si possono sempre spostare per andare a trovare i figli o per andare a prenderli e portarli a casa. La norma prevede che questo sia possibile non solo fuori dal proprio Comune ma anche fuori dalla Regione.
Nella sezione delle FAQ viene infatti specificato che gli spostamenti in questo caso “sono conseniti anche tra Regioni e tra aree differenti” a patto che si scelga “il tragitto più preve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse ecc…) nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
Bar e ristoranti aperti solo per servizio di asporto
In tutte le Regioni in zona rossa bar e ristoranti sono aperti solo per il servizio di asporto nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 22. A partire dalle 18 però la vendita è vietata a locali senza cucina, mentre per le consegne a domicilio non vi sono limiti.
Per quel che riguarda i bar che si trovano all’interno di aeroporti, ospedali e autogrill, questi restano regolarmente aperti. In ogni caso il bagno dei bar può essere usato solo in casi di necessità che però non sono stati specificati nel decreto.
Si possono portare in macchina altre persone quali parenti o amici?
Nelle Regioni in zona rossa si può andare in macchina solo con persone conviventi a patto che si rispetti la norma secondo la quale è consentita “la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina”.
L’obbligo di indossare la mascherina decade solo nel caso in cui “la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglass) tra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”.
È consentito andare a messa in zona rossa?
Per quanto riguarda le funzioni religiose, il decreto stabilisce che è consentito “raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro”.
Il decreto specifica anche che possono essere “raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità”.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati.
Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta,
causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.