Il vaccino anti Covid sarà reso obbligatorio in Italia? Cos’ha detto Draghi e cosa prevede la Costituzione

Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di ascoltare le parole pronunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa, e nello specifico l’attenzione mediatica e, di conseguenza, l’attenzione del pubblico si è concentrata sulla risposta data ad un giornalista circa l’obbligo vaccinale.

I vaccini anti Covid verranno resi obbligatori? La domanda in conferenza stampa

Il giornalista in questione ha specificamente chiesto se si andrà verso l’obbligo vaccinale e se ci sarà la somministrazione della terza dose del vaccino, ricevendo dal premier due “sì”, come egli stesso ha tenuto a specificare e ribadire: “sì ad entrambe le domande”.

Mario Draghi in tutta la conferenza stampa non ha fornito maggiori dettagli circa la possibilità che in Italia venga effettivamente introdotto l’obbligo vaccinale. Le dichiarazioni in merito a questa prospettiva si riducono a quell’unico laconico sì in risposta alla domanda del giornalista, corredata peraltro da una premessa di tutt’altro che trascurabile importanza.

Il giornalista infatti nell’introdurre la domanda che stava ponendo al premier ha ricordato che allo stato attuale i vaccini contro il Covid-19 sono solo autorizzati per uso di emergenza, e che non essendo ancora approvati dall’Ema e quindi dall’Aifa non possono essere resi obbligatori.

A Draghi infatti il giornalista domandava per l’esattezza se, quando ci sarà l’approvazione definitiva di Ema e Aifa, il vaccino potrà essere reso obbligatorio. Quindi prima di tutto è importante fissare questo concetto: prima dell’approvazione dell’Ema non può esserci alcuna obbligatorietà, quanto al dopo è tutto da vedere.

Il vaccino anti-Covid è ancora un farmaco sperimentale

Il sì all’obbligo vaccinale pronunciato da Mario Draghi ha provocato reazioni fuori misura rispetto a ciò che nel concreto il governo si appresta a fare. La notizia sembra quasi essere che da un momento all’altro potrebbe essere imposto l’obbligo vaccinale per tutti, ma così non è perché, specie in considerazione della natura sperimentale del farmaco, occorre ancora del tempo.

Su Il Corriere della Sera la questione obbligo vaccinale è stata trattata proprio in questi giorni dopo la conferenza stampa di Mario Draghi che ha parlato ai giornalisti insieme ad altri ministri tra cui Roberto Speranza il quale ha tenuto ad evidenziare quanto fatto in ambito sanitario, come se ciò potesse dimostrare che l’obbligo vaccinale potrebbe essere imposto anche a tutti i cittadini indipendentemente dal lavoro svolto.

“L’obbligo vaccinale nel nostro Paese è già disposto da una norma primaria per quanto riguarda il personale sanitario” ha spiegato il ministro Speranza, ma questo non dimostra in alcun modo che l’obbligo possa essere esteso anche agli altri cittadini.

Ci sono infatti alcune “questioni da risolvere” come leggiamo sul noto quotidiano nazionale, a cominciare dalla decisione dell’Ema che al momento ha riconosciuto ai vaccini una “autorizzazione condizionata per consentire l’immissione in commercio” ma non l’approvazione.

Sileri: “abbiamo la possibilità di fare l’obbligo se la vaccinazione andasse male? No”

Sulla questione obbligatorietà dei vaccini si è espresso anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il quale proorio ieri a In Onda ha detto: “andiamo cauti. Prima domanda: serve l’obbligo in questo momento? No. La vaccinazione sta andando bene? Sì. Abbiamo la possibilità di fare l’obbligo se la vaccinazione andasse male? No”.

“Non abbiamo la possibilità di mettere l’obbligo” spiega infatti Sileri “in questo momento non possiamo metterlo l’obbligo, perché i vaccini in ogni caso non hanno quella libertà per poter mettere l’obbligo”. Infatti come ricorda il vice segretario solo due o tre Stati in tutto il mondo, tra cui Turkmenistan e Indonesia, hanno imposto l’obbligo per il vaccino anti-Covid19 “ci sarà un perché”.

L’obbligo del vaccino e i principi sanciti dalla Costituzione

Diciamo prima di tutto che per imporre l’obbligo vaccinale serve una legge che lo stabilisca, e già qui ci sarebbero diverse considerazioni da svolgere in merito ai principi costituzionali.

L’articolo 32 della Costituzione in particolare sancisce:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Tuttavia la Costituzione è soggetta a diverse interpretazioni, che, come sta accadendo da almeno un anno e mezzo, si presentano talvolta in profonda contraddizione, indicando posizioni spesso diametralmente opposte e nonostante questo comunque apparentemente più o meno in linea coi principi costituzionali.

Ma ipotizziamo che alla fine si arrivi effettivamente all’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani, ad ogni obbligo deve corrispondere un meccanismo sanzionatorio senza il quale l’obbligo stesso non ha alcun senso. Quindi la domanda è: se ci fosse l’obbligo del vaccino anti-Covid19 cosa rischierebbe l’eventuale trasgressore?

Obbligo del vaccino ed eventuali sanzioni: cosa dice la legge

Su Il Corriere della Sera si ipotizza che per i lavoratori potrebbero essere previsti trasferimento e sospensione, mentre per i cittadini potrebbero essere previste delle multe, “la strada potrebbe essere analoga a quella seguita per il green pass, prevedendo una multa da 400 a 1.000 euro” scrivono Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, che la buttano lì un po’ a casaccio e oltre non vanno. 

Nel merito della questione entrano invece Carlo Melzi d’Eril (giurista) e Giulio Enea Vigevani (costituzionalista) che in un articolo su Il Sole 24 Ore affrontano un discorso più ampio che comprende anche l’estensione del Green pass, ma si soffermano ad un certo punto sull’aspetto delle sanzioni per un ipotetico obbligo vaccinale.

“Non ci pare vi sia spazio per una sorta di trattamento sanitario obbligatorio ‘a tappeto’, che costringa chi non vuole a subire coattivamente la ‘maledetta puntura’. Un atto che implicasse la violazione della libertà personale imporrebbe, infatti, il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria. E non ci sembra, comunque, che la situazione sia tale da consigliare un così drastico strumento, o anche soltanto l’imposizione di un obbligo assistito da una sanzione amministrativa o addirittura penale”.

Gli stessi autori svolgono tuttavia altre considerazioni sulla base delle quali viene giustificata ad esempio la limitazione delle libertà individuali di chi decida di non vaccinarsi, considerazioni che però partono da assunti completamente errati.

Si parla infatti del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 motivo per cui “non ravvisiamo alcun problema nel condizionare la frequentazione di luoghi chiusi all’esibizione di un certificato di avvenuta immunizzazione”. Il punto è che il vaccinato contro il Covid-19 non è affatto immunizzato.

Non è solo una questione di termini bensì di sostanza, in quanto un vaccinato con doppia dose può contagiare come chiunque altro e può persino contrarre la forma grave della malattia e morire, come dimostrato dai dati che arrivano dai Paesi con le più alte percentuali di vaccinati sul totale della popolazione quali Regno Unito e Israele.

Gli autori partono poi da un altro assunto errato nel valutare l’ipotesi di eventuali provvedimenti contro chi decida di non vaccinarsi. “Non intravediamo particolari difficoltà a limitare, temporaneamente e con una norma di rango primario, alcune libertà anche fondamentali. Intravediamo ancor meno difficoltà quando ad essere limitate sono le libertà di chi, senza alcun appiglio razionale, semplicemente rifiuti, seguendo proprie ubbie, di vaccinarsi”.

“Rifiuti cioè una condotta che, a fronte di rischi infinitesimali, contribuisce a debellare il virus e consente, a chi vorrebbe ma non può farlo, di esercitare fin d’ora quelle stesse libertà”.

Ebbene trattandosi di un farmaco sperimentale, il che è fatto notorio, non si può parlare di rischi “infinitesimali” ma di rischi “ignoti” prima di tutto, se ci si riferisce in particolare a quelli nel medio e lungo termine. Peraltro gli effetti avversi oggi noti sono ancora oggetto di studio e i dati che stanno emergendo dalla Fase 4 della sperimentazione non sono così rassicuranti.

I “rischi infinitesimali” di cui parlano gli esperti di legge che svolgono tali considerazioni, sono nella realtà i 4 casi di reazioni avverse gravi ogni 100 somministrazioni che stanno emergendo dagli studi di sorveglianza attiva citati tra gli altri esperti anche dal professor Bellavite in una intervista a Di Martedì.

Perché non si potrà imporre l’obbligo vaccinale contro il Covid-19

La questione dell’obbligo vaccinale è stata affrontata in maniera approfondita dal professore e giurista Alessandro Negroni, il quale nel corso di una conferenza stampa dal titolo “La libertà di scegliere informati” ha analizzato punto per punto tutti gli aspetti legali che riguardano l’ipotesi dell’obbligo di vaccino per il Covid-19. Qui sotto il video completo della Conferenza Stampa.

Tra i riferimenti fatti ve n’è uno alle dichiarazioni di Pietro Ichino, il quale avrebbe affermato che con un articolo del codice civile, il 2087, si potevano obbligare i lavoratori e le lavoratrici a sottoporsi al vaccino Covid, cosa che, secondo il professor Negroni “non sta né in cielo né in terra” dal punto di vista costituzionale.

Il professore spiega infatti che stando al secondo comma dell’articolo 2 della Costituzione il trattamento sanitario obbligatorio che può essere imposto per legge deve essere “determinato”, cioè specifico. Infatti in questo articolo si legge che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Nell’articolo del codice civile citato da Ichino invece non si trova alcun riferimento alla condizione di specificità che il principio costituzionale sembra invece richiedere quale conditio sine qua non per l’imposizione dell’obbligo.

Poi vi sono altri riferimenti normativistici presi in esame dal professor Negroni, che a differenza dei principi sanciti dalla Costituzione sono molto più specifici. Parliamo della risoluzione 2361 del 27 gennaio 2021 del Consiglio d’Europa con la quale si chiede agli Stati membri quanto segue:

“Assicurarsi che la cittadinanza sia informata che la vaccinazione contro il Covid-19 non è obbligatoria e che nessuno subisca pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere sottoposto al vaccino se non desidera vaccinarsi, di vigilare affinché nessuno sia vittima di discriminazione per il fatto di non essere vaccinato, di utilizzare certificati di vaccinazione esclusivamente per monitorare l’efficacia del vaccino e i potenziali effetti collaterali e gli eventi avversi”.

Appare evidente che, quanto meno in Italia, le indicazioni del Consiglio d’Europa sono state completamente ignorate. Questa ovviamente non è la migliore delle premesse per una disamina di ciò che il Governo guidato da Mario Draghi possa o non possa fare, in quanto tra le azioni che sono effettivamente permesse dal diritto, nazionale ed internazionale, e le azioni messe in campo dall’esecutivo vi è una distanza anche alquanto ampia.

“L’obbligo di sottoporsi al vaccino Covid non può essere compatibile con il nostro ordinamento costituzionale” sottolinea il professor Negroni “e in realtà neanche con fonti internazionali e comunitarie”.

Il motivo ancora una volta è legato alla natura sperimentale del farmaco, infatti il professore spiega che “questo vaccino rientra a pieno titolo nel concetto di sperimentazione medica” perché “c’è un rischio ignoto per la salute”.

Infatti dall’Ema i vaccini Covid hanno ricevuto una “autorizzazione alla vendita condizionata”. Tra l’altro il professore ricorda che “il rischio ignoto è il contrassegno più evidente che siamo di fronte a una sperimentazione medica” e fa notare che secondo alcuni giuristi nel caso del vaccino contro il Covid-19, in quanto sperimentazione medica sugli esseri umani, quello che si firma non dovrebbe essere un consenso informato bensì un’autorizzazione a sottoporsi ad una attività rischiosa.

Nel modulo del consenso informato che i cittadini che si sottopongono alla sperimentazione del vaccino firmano prima di ricevere la somministrazione, viene anzitutto detto che l’elenco delle reazioni avverse non è esaustivo ecc, ma in particolare al punto 10 specifica: “non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza”.

Nella scheda informativa del vaccino Pfizer pubblicata dall’Ema viene anche riportato che: “non sono stati condotti studi di genotossicità o sul potenziale cancerogeno” il che significa che non si può escludere che il vaccino sia ad esempio cancerogeno, essendo appunto ancora in fase di sperimentazione.

“Nessuno può essere sottoposto a sperimentazione medica senza un consenso libero consapevole e informato” conclude il professore, menzionando i vari riferimenti del diritto internazionale a cominciare dal Codice di Norimberga, passando per Dichiarazione di Helsinki e per la Convenzione di Oviedo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Rimani aggiornato con le ultime novità su investimenti e trading!

Telegram
Regolamentazione Trading
Non perdere le nostre notizie! Vuoi essere avvisat* quando pubblichiamo un nuovo articolo? No Sì, certo