Decreto-legge Covid, cosa cambia dal 1 aprile con la fine dello stato di emergenza

Su proposta del Presidente del Consiglio Mario Draghi, del ministro della Salute Roberto Speranza, del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il Consiglio dei Ministri ha approvato nella giornata di ieri, 17 marzo, un decreto-legge che introduce delle disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento introduce diverse novità, tra cui alcune riguardanti l’obbligo di mascherina: è stato reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di indossare delle mascherine ffp2 in ambienti al chiuso, come mezzi di trasporto o luoghi in cui si tengono degli spettacoli aperti al pubblico. Inoltre sul luogo di lavoro sarà sufficiente indossare dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, quindi ritornano le mascherine chirurgiche.

Il nuovo decreto pone anche fine al sistema delle zone colorate, aumenta la capienza degli impianti sportivi, con un ritorno al 100% sia all’aperto che al chiuso a partire dal 1 aprile, e introduce dei nuovi protocolli e linee guida che verranno adottati con ordinanza del Ministero della Salute.

Lo stato di emergenza Covid-19 cesserà a breve, il prossimo 31 marzo, ma il ritorno alla “normalità” sarà lento e graduale, infatti prevede diversi step, che sono:

  • eliminazione del sistema delle zone colorate;
  • graduale eliminazione del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali in caso di contatto con un positivo.

Novità sulle mascherine: cosa cambia dal 1 aprile 2022

L’articolo 5 della bozza di Decreto legge Covid prevede che, a partire dal 1 aprile 2022, fermo restando quanto previsto per il sistema educativo, formativo e scolastico, fino al 30 aprile 2022 è necessario indossare i dispositivi di protezione individuale ffp2 in questi casi specifici:

  • per accedere a spettacoli aperti al pubblico che si tengono in sale teatrali, sale cinematografiche, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo, e in altri locali assimilati, nonché per assistere ad eventi e competizioni sportive;
  • per accedere a cabinovie, funivie e seggiovie, se queste dovessero essere utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, a scopo turistico-commerciale e anche quando ubicate in comprensori sciistici;
  • per usufruire di mezzi di trasporto.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, poi, il governo ha precisato quali sono i casi specifici in cui è necessario indossare una mascherina ffp2:

  • su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • su aeromobili adibiti a servizi di trasporto di persone;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo periodico su un percorso che collega più di 2 regioni e aventi degli itinerari, degli orari e dei prezzi prestabiliti;
  • treni impiegati per il trasporto ferroviario di passeggeri di tipo interregionale, Intercity e Intercity Notte, e Alta Velocità;
  • mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale;
  • autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente;
  • mezzi di trasporto dedicati agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Fino al 30 aprile 2022, quindi, in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli appena citati è obbligatorio, su tutto il territorio nazionale, indossare dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Inoltre, sempre fino al 30 aprile, nel caso di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è ancora obbligatorio indossare dei dispositivi di protezione individuale, ad eccezione del momento del ballo.

L’obbligo non vale per tutti: chi viene escluso?

L’obbligo di indossare delle mascherine non vale per tutti in maniera indiscriminata. Vi sono infatti delle categorie per cui questo obbligo viene meno, ossia:

  • bambini di età inferiore ai 6 anni;
  • soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  • persone con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo della mascherina;
  • persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo di protezione.

Inoltre l’obbligo di indossare la mascherina decade anche quando, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze del caso, viene garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Green pass, cosa cambia dal 1 aprile

L’articolo 6 prevede una graduale eliminazione del certificato verde. A partire dal 1 aprile al 30 aprile 2022, su tutto il territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggeti muniti di green pass base (ottenibile tramite vaccinazione, guarigione dal Covid o dopo esito negativo del tampone) l’accesso alle seguenti attività e servizi:

  • concorsi pubblici;
  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno di istituti penitenziari sia per adulti che per minori;
  • corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 9-ter.1 del presente decreto e dell’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76;
  • partecipazione del pubblico ad eventi e competizioni sportive che si tengono all’aperto.

Inoltre, dal 1° al 30 aprile 2022, su tutto il territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggeti muniti di green pass base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • aeromobili adibiti a servizi di trasporto di persone;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo periodico su un percorso che collega più di 2 regioni e aventi degli itinerari, degli orari e dei prezzi prestabiliti;
  • treni impiegati per il trasporto ferroviario di passeggeri di tipo interregionale, Intercity e Intercity Notte, e Alta Velocità;
  • mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale;
  • autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente;
  • mezzi di trasporto dedicati agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Novità anche per quanto riguarda il green pass rafforzato

L’articolo 7 prevede invece la graduale eliminazione del green pass rafforzato. A partire dal 1 aprile al 30 aprile 2022, su tutto il territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggeti muniti di green pass rafforzato, che può essere ottenuto solo in seguito a vaccinazione o a guarigione da meno di 6 mesi da Covid-19, l’accesso alle seguenti attività e servizi:

  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • convegni e congressi;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio; fanno però eccezione i servizi di ristorazione situati all’interno di alberghi e altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
  • palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere (anche situati all’interno di strutture ricettive), per le attività che vengono svolte al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce; non sono soggetti a questo obbligo gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, così come tutti gli eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e assimilati;
  • centri culturali, sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • partecipazione del pubblico a spettacoli aperti al pubblico, nonché ad eventi e competizioni che si svolgono al chiuso.

Isolamento e auto-sorveglianza in caso di contatto con un positivo

Dal 1° aprile 2022 rimane il divieto di spostarsi dalla propria abitazione o dimora per tutti coloro che risultano sottoposti a misure di isolamento per provvedimento delle autorità sanitarie, in quanto risultate positive al Covid-19. Il periodo di isolamento varia, ma, come sempre, temrina nel momento in cui si attesta la guarigione del soggetto attraverso l’esito negativo di un tampone.

Sempre a partire dalla stessa data, per coloro che risultano essere entrati in contatto con un soggetto positivo, viene applicato il regime dell’auto-sorveglianza, che consiste:

  • nell’obbligo di indossare dei dispositivi di protezione individuale di tipo ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data in cui è avvenuto il contatto con il positivo;
  • nell’effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, anche presso centri privati abilitati a ciò, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, di ripetere il test dopo 5 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il positivo.

Nella circolare diffusa dal ministero della Salute, inoltre, vengono definite le modalità attuative. Il periodo di isolamento termina solamente dopo l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del Sars-CoV-2, che può essere effettuato sia presso strutture pubbliche che private.

In quest’ultimo caso, sarà la trasmissione con modalità elettroniche al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto (ovviamente con esito negativo), a determinare la fine del periodo di isolamento.

Novità per l’accesso al luogo di lavoro

A partire dal 1 aprile 2022 sarà possibile per tutti, inclusi gli over 50, accedere al proprio posto di lavoro con il green pass base, per il quale dal 1 maggio verrà eliminato l’obbligo.

Fino al 31 dicembre 2022 resta però l’obbligo vaccinale, con sospensione dal lavoro in caso di mancanza, per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA. Inoltre fino alla stessa data rimane il green pass obbligatorio per i visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Scuole, cosa cambia dal 1 aprile

Per quanto riguarda il capitolo delle scuole, il nuovo decreto introduce delle novità legate alla gestione dei casi di positività nelle classi.

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

Nel caso delle scuole dell’infanzia o di servizi educativi per l’infanzia, in presenza di almeno 4 casi tra gli alunni in una stessa sezione o gruppo classe, le attività procedono regolarmente in presenza e docenti, educatori e bambini con età superiore ai 6 anni devono utilizzare delle mascherine ffp2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

Se dovessero comparire dei sintomi e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo al contatto, occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare, oppure un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso, poi, l’esito negativo deve essere attestato tramite autocertificazione.

Scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni in una stessa classe, le attività procedono regolarmente in presenza e docenti e bambini con età superiore ai 6 anni devono utilizzare delle mascherine ffp2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

Se dovessero comparire dei sintomi e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo al contatto, occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare, oppure un test antigenico autosomministrato. Anche in questo caso, poi, l’esito negativo deve essere attestato tramite autocertificazione.

Isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per positività al Covid-19, possono comunque seguire l’attività scolastica nella modalità a distanza, presentando un certificato medico che attesti lo stato di salute dell’alunno.

L’ammissione in classe è permessa solo dopo la presentazione di un documento che testimoni di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare, ovviamente con esito negativo.

Personale Covid

Al momento il personale per l’emergenza è stato prorogato fino, e non oltre, al 15 giugno 2022, periodo in cui terminano le lezioni. Oltre alle somme già stanziate, per la proroga sono stati resi già disponibili altri 204 milioni.

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