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Arriva il Registro dei titolari effettivi per società di capitali, enti con personalità giuridica e trust.

Il concetto di “titolare effettivo” è diventato tema di dibattito e causa di confusione nel contesto dei nuovi obblighi antiriciclaggio che gravano sulle imprese italiane.

Registro dei titolari effettivi
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L’origine di questa complessità risiede in una serie di disposizioni della “Legge antiriciclaggio” (Decreto Legislativo n. 231 del 2007) che hanno introdotto nel contesto giuridico italiano il concetto del cosiddetto “beneficial owner”.

La definizione sembra concentrarsi sul “beneficio” finale ottenuto da una persona fisica o da un gruppo di persone fisiche, piuttosto che sull’effettiva titolarità.

L’identificazione del titolare effettivo è ulteriormente complicata dalle diverse interpretazioni e definizioni in circolazione. Ad esempio, la definizione di titolare effettivo per le società di capitali si basa sulla detenzione di una partecipazione superiore al 25% del capitale. Ma quanta reale influenza e controllo che il detentore di quote può esercitare sulle decisioni aziendali?

La corsa al Registro dei titolari effettivi

Il Decreto MIMIT pubblicato in Gazzetta Ufficiale stabilisce l’obbligo per le società di capitali, gli enti con personalità giuridica e i trust di comunicare i loro titolari effettivi attraverso una procedura telematica al nuovo registro istituito presso le Camere di Commercio. La data ultima per il Registro dei titolari effettivi è l’11 dicembre.

Ad assolvere a questo adempimento che richiede la sottoscrizione digitale di una pratica saranno gli amministratori delle società, i fondatori di fondazioni o i rappresentanti e i fiduciari o affini per quanto riguarda i trust. Non è possibile affidare la firma dell’adempimento a un professionista.

Registro dei titolari effettivi societa
Società

Registro dei titolari effettivi: dati e sanzioni

Ciascun soggetto (società di capitali, fondazioni, associazioni e comitati riconosciuti, trust e istituti giuridici affini) deve comunicare dati specifici in relazione ai loro titolari effettivi, dai dati identificativi informazioni sulla partecipazione al capitale dei titolari.

Le sanzioni per il mancato invio delle comunicazioni entro i termini previsti variano da 103 a 1.032 euro per ciascun amministratore.

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