Il Cdm approva il decreto, Green Pass obbligatorio per lavoratori del pubblico e del privato. Ecco le regole

È stato unanime il parere espresso dal Consiglio dei Ministri sull’estensione dell’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori, sia del pubblico che del privato, comprese le partite Iva e i professionisti.

Il Green Pass viene quindi di fatto esteso a tutti i luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre fino alla fine dello stato di emergenza il 31 dicembre. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato di “un decreto per continuare ad aprire il Paese” mentre il ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato: “vogliamo rendere ancora più forte la campagna di vaccinazione”.

Un obbligo che riguarderà complessivamente 23 milioni di lavoratori tra cui anche colf, badanti, elettricisti, idraulici, dipendenti dei Consigli comunali, governatori e consiglieri regionali eletti alle elezioni, e poi i vari professionisti e titolari di partita Iva.

Si calcola che i lavoratori impiegati nel settore privato in Italia sono circa 14 milioni e 700 mila, e l’obbligo del Green Pass li riguarderà tutti nella misura in cui il lavoro che svolgono prevede che si rechino sul posto di lavoro. Infatti sarebbe più corretto affermare che l’obbligo del Green Pass è esteso a tutti i lavoratori per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Il Green Pass sarà obbligatorio, a partire dal 15 ottobre, anche per deputati e senatori, ma solo in linea teorica. TgCom24 spiega che “essendo Camera e Senato organi costituzionali, spetterà a loro decidere da quando e con quali modalità adeguare il proprio ordinamento in base al principio dell’autodichiarazione”.

Obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori, cosa dice il decreto

Nel decreto approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri è previsto anzitutto l’obbligo del Green Pass per tutti i dipendenti pubblici, infatti leggiamo che riguarda il “personale delle amministrazioni pubbliche, delle Autorità amministrative indipendenti, compresa la Consob e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale”.

Sono altresì tenuti ad esibire il Green Pass tutti i “titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice” nonché tutti quei soggetti che “a qualsiasi titolo” svolgono la propria attività lavorativa in un’amministrazione pubblica, anche se con contratti esterni.

Lo stesso obbligo vale anche per gli organi costituzionali come la Presidenza della Repubblica, la Camera, il Senato e la Corte Costituzionale, ma saranno gli stessi organi a stabilire in che modo applicare l’obbligo del Green Pass.

Anche per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, siano essi dipendenti o autonomi, vige l’obbligo del Green Pass per tutti gli ambienti di lavoro a partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre.

Nel decreto si legge infatti che l’obbligo riguarda “chiunque svolge un’attività lavorativa” limitatamente all’accesso al luogo di lavoro, dove gli sarà richiesto appunto di “esibire la certificazione”. L’obbligo comunque non riguarderà tutti quei soggetti che per vari motivi risultano esentati dalla campagna vaccinale.

Il Green Pass anche per i tribunali

Con il nuovo decreto l’obbligo del Green Pass è esteso attraverso una norma specifica all’accesso a tribunali e uffici giudiziari, ma con non poche eccezioni.

Saranno infatti tenuti ad esibire il pass i magistrati ordinari e onorari, gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato, nonché i componenti delle commissioni tributarie.

Non saranno invece obbligati ad avere il Green Pass gli avvocati, infatti stando a quanto leggiamo nel decreto le disposizioni “non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia, testimoni e parti del processo”.

Per quanto riguarda gli avvocati quindi nessun obbligo di avere il Green Pass per accedere al tribunale, ma poi dovrà esibirlo per entrare eventualmente in uno studio legale.

Salta la proposta dei tamponi gratis

Non saranno gratis i tamponi per chi non ha il vaccino come chiedeva la Lega di Salvini che alla fine ha comunque appoggiato il governo Draghi in tutte le scelte fatte.

Per quanto riguarda i tamponi, chi non è vaccinato (e non risulta essere guarito dal Covid) dovrà letteralmente pagare per poter lavorare. Il decreto ha però calmierato il prezzo dei tamponi il che renderà possibile, nelle farmacie che avranno aderito all’intesa, fare un tampone a 8 euro per i minori e a 15 euro per tutti gli altri.

Nella bozza del decreto approvata in Cdm sono previste anche delle sanzioni per le farmacie che non rispettano i prezzi, alle quali potrebbero essere comminate multe che vanno da 1.000 a 10.000 euro, e si potrà arrivare alla chiusura dell’attività per 15 giorni.

E c’è anche un’altra novità che riguarda il Green Pass ottenuto attraverso l’esito negativo del tampone. Un emendamento al decreto Green Pass bis infatti estende la validità dell’esito dei molecolari a 72 ore, mentre la durata dei tamponi antigenici resta di 48 ore.

Come verranno fatti i controlli sul Green Pass

Sia nei luoghi di lavoro del pubblico che in quelli del privato ad occuparsi dei controlli dovranno essere necessariamente i datori di lavoro stessi. Saranno proprio i datori di lavoro, stando a quanto troviamo scritto nel decreto, a definire entro il 15 ottobre le “modalità operative per l’organizzazione delle verifiche” che si potranno anche svolgere a campione.

Dovrà essere prevista la figura del responsabile incaricato degli accertamenti che dovrà assicurarsi che i controlli vengano effettuati in particolare all’entrata sul luogo di lavoro.

Negli ambienti privati per verificare la validità del Green Pass si potrà utilizzare la app VerificaC19. Invece per i lavoratori nel pubblico il premier, di concerto con i ministri della Pubblica amministrazione e della Salute, definirà solo in seguito le linee guida “per la omogenea definizione delle modalità organizzative”.

Sanzioni: fino a 1.500 euro per i lavoratori senza green pass

Le sanzioni scattano nel momento in cui un lavoratore viene sorpreso sul posto di lavoro senza Green Pass, ma è chiaro che non può essere il datore di lavoro o una figura da lui incaricata come responsabile a comminare le sanzioni, bensì gli organi competenti, ma andiamo con ordine.

Il lavoratore che si reca sul posto di lavoro senza Green Pass, una volta accertato il mancato possesso della certificazione da parte del datore di lavoro, incorre nella sospensione dal lavoro senza stipendio. La misura della sospensione resta valida fino a che il lavoratore non ottiene il Green Pass oppure fino al 31 dicembre 2021, fine dello stato di emergenza.

La sospensione scatta con tempistiche diverse tra lavoratori del pubblico e lavoratori del settore privato. Nel primo caso infatti quando il lavoratore si presenta sul posto di lavoro senza Green Pass è considerato “assente ingiustificato” e la sospensione senza stipendio scatta a partire dal quinto giorno di assenza.

Nel settore privato invece la sospensione senza stipendio scatta fin dal primo giorno in cui sul posto di lavoro non viene presentato il Green Pass. In entrambi i casi però non sono previste sanzioni disciplinarie, e soprattutto è fatto divieto di licenziare.

Ma veniamo alle sanzioni: nel caso dei lavoratori, sia del pubblico che del privato, compresi i lavoratori autonomi, nel momento in cui le autorità accertano la presenza sul posto di lavoro senza Green Pass scatta una multa che può andare da un minimo di 600 ad un massimo di 1.500 euro.

Se il datore di lavoro risulta inadempiente dei suoi obblighi di controllo del Green Pass sono previste delle sanzioni pecuniarie anche per lui che però andranno da un minimo di 400 fino ad un massimo di 1.000 euro. Infine per quanto riguarda i magistrati ordinari, l’accesso al luogo di lavoro senza Green Pass è considerato “illecito disciplinare” e prevede un sanzionamento sulla base della normativa di riferimento.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Rimani aggiornato con le ultime novità su investimenti e trading!

Telegram
Regolamentazione Trading
Non perdere le nostre notizie! Vuoi essere avvisat* quando pubblichiamo un nuovo articolo? No Sì, certo