Decreto Aiuti, in arrivo semplificazioni per le rinnovabili ma anche per le fonti fossili

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Installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle aziende agricole, più aree considerate idonee per l’installazione di impianti per le energie rinnovabili e maggiori poteri allo Stato per accorciare i tempi.

Tuttavia le semplificazioni non riguardano esclusivamente le rinnovabili ma anche l’energia che deriva dai combustibili fossili. Il Decreto Aiuti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, oltre a contenere delle misure urgenti da adottare in materia di politiche energetiche nazionali, dà anche una forte spinta alle rinnovabili e, purtroppo, alle fonti tradizionali e inquinanti.

Come si legge nel testo, si tratta di una situazione di “eccezionalità, che giustifica la massimizzazione dell’impiego degli impianti” per aumentare, almeno momentaneamente, la produzione di energia proveniente da fonti fossili, e che al tempo stesso fornisce un’importante spinta verso la green energy.

L’obiettivo principale al momento è quello di superare, anche se con qualche forzatura, l’impasse che fino ad oggi ha impedito lo sviluppo del settore nonostante le sue enormi potenzialità, e di velocizzare l’ammodernamento delle linee elettriche già esistenti.

Presentando il decreto già all’inizio di maggio, il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha affermato: “per cercare di risparmiare un po’ di miliardi di metri cubi di gas, abbiamo deciso in un precedente decreto di continuare ad utilizzare le quattro centrali a carbone che andavano verso un progressivo phase-out. Le utilizzeremo ragionevolmente per altri 18 mesi, massimo 2 anni”.

Tempi sempre più stretti per i rigassificatori

Le opere che puntano al raggiungimento di questo obiettivo “mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”.

Per realizzarle, quindi, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio vengono nominati uno o più commissari straordinari di Governo, che si avvalgono delle amministrazioni centrali e dei territori competenti, senza però l’aggiunta di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’autorizzazione, che attualmente viene rilasciata attraverso un decreto ministeriale, “verrà concessa dal commissario, ma sempre con un procedimento unico”, che prevede dei tempi più rapidi, vale a dire di 120 giorni anziché gli attuali 200, dalla data di ricezione dell’istanza.

Entro 30 giorni dalla nomina del nuovo Commissario, tutti coloro che sono interessati a realizzare le opere possono presentare l’istanza di autorizzazione. Inoltre è stata introdotta una misura mirata a limitare il rischio che le imprese corrono nella realizzazione di queste opere e nella gestione delle infrastrutture.

Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato istituito un fondo pari a 30 milioni di euro per ogni anno a partire dal 2024 fino al 2043, con lo scopo di coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, compreso il costo di acquisto e la realizzazione dei nuovi impianti.

Più spazio alle rinnovabili: aumentano le aree green

Per quanto riguarda il settore delle rinnovabili, una delle novità più importanti riguarda l’estensione delle aree dichiarate idonee per l’installazione di impianti in grado di produrre energia verde.

Sono state incluse tutte le aree non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del “Codice dei Beni Culturali, né facenti parte della “fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136” dello stesso codice.

In questo caso, la fascia di rispetto nel caso degli impianti eolici è determinata considerando una distanza di sette chilometri dal perimetro dei beni sottoposti a tutela, mentre per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici la distanza è di almeno un chilometro.

Inoltre, entro i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto, la competente Direzione generale del Ministero della Cultura dovrà stabilire dei criteri uniformi per la valutazione dei progetti presentati.

Tuttavia, per evitare che altre decine e decine di impianti vengano bloccati dalla Sovrintendenza, è specificato che si dovrà “assicurare che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori”.

Novità anche per le imprese agricole e le comunità energetiche

Il decreto contiene alcuni passaggi dedicati alla semplificazione dell’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle aziende agricole.

Nel testo si legge che “nell’applicazione degli orientamenti europei per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”, possono essere concessi aiuti alle imprese facenti parte del settore agricolo, agroindustriale e zootecnico per la realizzazione di nuovi impianti di produzione (sui tetti delle proprie infrastrutture), con una potenza che supera il consumo medio annuo di energia elettrica.

Da ciò deriva che i beneficiari potranno anche vendere in rete l’energia elettrica prodotta. Per quanto riguarda le comunità energetiche rinnovabili, invece, il ministero della Difesa potrà costruire delle nuove comunità rinnovabili anche con altre amministrazioni pubbliche, centrali e locali (anche per impianti superiori a 1 MW).

Previste semplificazioni anche per le fonti fossili

Purtroppo le semplificazioni previste dal nuovo decreto riguardano anche il mondo delle fonti fossili e gli impianti che producono energia partendo da queste.

I gestori di questi impianti dovranno comunicare all’autorità che rilascia l’autorizzazione integrata ambientale, le deroghe necessarie rispetto a quelle previste, per un periodo di massimo sei mesi dalla notifica.

Una volta trascorsi questi dei mesi, “qualora la situazione di eccezionalità rimanga”, sarà sufficiente comunicare le nuove deroghe e indicare il periodo di durata, che anche in questo caso sarà di massimo sei mesi.

I valori limite in deroga restano dunque quelli attuali. Al momento del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, le autorità competenti dovranno trasmettere le comunicazioni al Ministero della Transizione Ecologica e predisporre delle misure idonee di controllo, adeguando (se strettamente necessario) il piano di monitoraggio previsto dall’autorizzazione integrata ambientale.

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