Una delle numerose agevolazioni che sono state introdotte con il decreto Sostegni bis riguarda i possessori a vario titolo di immobili di interesse storico o artistico. Nell’articolo 65-bis infatti troviamo un bonus per il restauro di specifiche categorie di stabili, e viene istituito un Fondo che va a finanziare alcune tipologie di interventi volti a recuperare e preservare il bene di valore storico o artistico.

Quali interventi sono coperti dal bonus restauro edifici storici e artistici

Diciamo prima di tutto che possono accedere alle risorse previste dal Fondo solo quei contribuenti che:

  • detengono a qualsiasi titolo immobili di valore storico o artistico
  • sostengono spese per interventi di restauro e recupero nel corso degli anni 2021 e 2022
  • effettuano interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili.

Se sussistono tutte e tre queste condizioni il possessore dell’immobile di valore artistico o storico può beneficiare di questa agevolazione. Si tratta di un bonus riconosciuto sotto forma di credito d’imposta al 50% degli oneri rimasti a carico di chi ha sostenuto i lavori di cui sopra, fino ad un massimo di 100.000 euro.

Anche in questo caso è possibile utilizzare il credito in compensazione. In alternativa è possibile cederlo, anche solo in parte, ad altri soggetti tra cui banche o altri intermediari finanziari.

Per poter accedere al bonus è necessario che risultino soddisfatte alcune specifiche condizioni che abbiamo visto poc’anzi, ma è necessario prestare attenzione ad altri dettagli che elenchiamo brevemente di seguito:

  • Il credito d’imposta spetta solo se l’immobile non risulta utilizzato nell’ambito di esercizio d’impresa
  • Il bonus per il restauro di edifici di interesse storico o artistico non è cumulabile con qualsivoglia altro contributo o finanziamento pubblico
  • Non è possibile il cumulo con la detrazione per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g) del TUIR (DPR 917/86)

Il ministero della Cultura, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emesso un decreto con cui vengono stabiliti i criteri e le modalità per la gestione e il funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle risorse da esso previste, in conformità con quanto previsto dall’articolo 65-bis del decreto Sostegni bis.

Perché si possa accedere alle risorse che il governo ha deciso di stanziare per finanziare il recupero degli immobili di interesse storico e artistico è necessario che l’immobile in questione non solo sia a tutti gli effetti un immobile con le suddette caratteristiche, ma è fondamentale ovviamente che risulti classificato come tale. 

Gli immobili per i quali è possibile ottenere l’agevolazione introdotta con il decreto Sostegni bis sono infatti quelli classificati come di interesse storico e artistico e soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

Il Fondo previsto dall’articolo 65-bis del decreto, prevede una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 che costituisce il tetto massimo di spesa previsto.

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