Conte firma il decreto per il contenimento del coronavirus. Ecco tutte le misure in vigore in Italia

Il provvedimento firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte prevede restrizioni massime per dieci Comuni della Lombardia e per un Comune del Veneto. Saranno invece misure di contenimento a ridurre il rischio di espansione del coronavirus in Emilia Romagna, nel resto della Lombardia e del Veneto, nonché nelle province di Pesaro-Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona.

Le zone interessate dalle restrizioni massime sono le cosiddette zone rosse, dove si ribadisce la chiusura totale di scuole e imprese, nonché la chiusura delle attività commerciali. Le regioni maggiormente colpite saranno quindi sottoposte in questi casi a vincoli più pesanti, mentre per le altre città e per le province saranno in vigore misure di contenimento più blande.

In Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che sono le tre regioni più colpite dal Coronavirus si è deciso di non far tornare a scuola gli studenti di ogni ordine e grado. Si potrà però praticare gli sport, i luoghi di culto resteranno aperto, così come i musei, ma bisognerà fare attenzione a che non ci siano assembramenti.

Potranno continuare ad esercitare l’attività tutti i bar ed i ristoranti ma a condizione che venga fatto servizio al tavolo. Chiusi invece in Lombardia e nella provincia di Piacenza sia i centri benessere che le palestre.

Inserita tra le province con limitazioni anche quella di Pesaro-Urbino dopo le tensioni dei giorni scorsi. Mentre per il Friuli Venezia Giulia il governatore Massimiliano Fedriga ha deciso autonomamente di chiudere le scuole fino alla prossima settimana in seguito all’accertamento dei primi casi di coronavirus nella regione.

Una decisione analoga l’aveva presa la scorsa settimana anche il Governatore delle Marche, il cui provvedimento fu però bloccato dal Tar e di fatto quindi non è in vigore attualmente.

I concorsi pubblici sono stati bloccati, ad eccezione di quelli che riguardano il “personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile”. Da notare anche che a differenza di quanto sia ormai consuetudine in tutta Italia, nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, i centri commerciai resteranno chiusi nei fine settimana.

Tutte le limitazioni stabilite dal decreto firmato dal premier Conte

Nel primo articolo del decreto sono contenute le misure che riguardano le zone rosse. Si parla quindi dei Comuni maggiormente colpiti dal coronavirus, nei quali ci sono i focolai dai quali sembra essere partito il contagio che ha interessato dapprima solo le regioni del nord Italia, e poi gradualmente e in maniera per ora più lieve, anche il resto del Paese.

L’Articolo 1 stabilisce:

  • il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale;
  • la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Univesità e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo;
  • la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
  • la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi Comuni;
  • la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, nella modalità e nei limiti indicati da prefetto;
  • l’obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall’azienda sanitaria competente;
  • la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti;
  • la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;
  • la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell’area.

Nell’Articolo 2 invece sono state inserite le misure di contenimento per il resto di Lombardia e Veneto, per le province di Pesaro-Urbino, Savona e per l’Emilia Romagna. Sono in pratica tutte le aree più colpite dal contagio ma che non sono state inserite nella cosiddetta zona rossa.

In queste aree sono stati sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina fino all’8 marzo 2020. Si specifica però che “resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse” e si fa “divieto di trasferta dei tifosi residenti”.

Alcune limitazioni riguarderanno anche i comprensori sciistici. Le attività sono infatti autorizzate ma “a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.)”.

Il secondo articolo del decreto specifica anche che sono “sospese, sino all’8 marzo 2020, tutte le manifestazioni organizzate di carattere non ordinario”. Per quel che concerne poi i luoghi di culto, è stato stabilito che l’apertura “è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”.

Lo stesso criterio è stato adottato anche per i “musei e gli altri istituti e luoghi della cultura”, nei quali dovranno essere quindi evitati gli assembramenti, mentre per quanto riguarda le scuole di ogni ordine e grado è stata stabilita la chiusura, comprese le università e le scuole di formazione.

Stop anche per i concorsi pubblici ma con alcune eccezioni. Il decreto stabilisce infatti che le “procedure concorsuali pubbliche e private” vengano sospese, ad eccezione dei “casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile”.

Possono continuare a svolgere le loro attività, anche se con alcune accortezze, bar, pub e locali che offrono servizio di ristorazione. Il servizio in questi casi può essere “espletato per i soli posti a sedere” e ci sono delle condizioni da rispettare.

Il decreto stabilisce infatti che “tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. Possono restare aperti anche i centri commerciali, ma anche in questo caso per gli avventori deve essere possibili rispettare la stessa distanza di sicurezza.

Alcune limitazioni riguardano poi le aree di degenza e gli ospedali in generale. Il decreto a tal proposito stabilisce:

  • la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
  • la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
  • la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  • l’obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

Nell’Articolo 3 si specificano poi le misure di contenimento che dovranno adottare le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, dove è prevista la “chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari”.

Invece nell’Articolo 4 per la regione Lombardia e per la sola provincia di Piacenza si provvede e stabilire la “sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali”.

Infine con l’Articolo 5 si elencano tutte le misure che verranno applicate nel resto del territorio nazionale, attraverso le quali il decreto provvede a sospendere fino al 15 marzo i “viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

Si specifica anche che “i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria” potranno attivare “modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

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