Obbligo di vaccino a scuola: anche i docenti assenti devono essere vaccinati o scatta la sospensione

Non sarà sufficiente mettersi in malattia per sfuggire all’obbligo vaccinale, infatti saranno obbligati a ricevere il farmaco anche i docenti che si trovano in assenza dal servizio per legittimi motivi. Il chiarimento arriva con una nuova nota emessa dal dipartimento Istruzione con la quale si precisa che l’obbligo sussiste anche nel caso di docenti assenti.

Vaccino obbligatorio anche per docenti assenti per legittimi motivi

Pur non frequentando la scuola in quanto assenti per legittimi motivi, a cominciare dall’assenza per malattia, i docenti saranno comunque obbligati a ricevere la somministrazione del vaccino a partire dal 15 dicembre per evitare la sospensione senza stipendio.

A chiarirlo è stato il capodipartimento dell’Istruzione, Stefano Versari, che nella nuova circolare ha spiegato che la vaccinazione per professori, personale Ata e dirigenti scolastici è da considerarsi obbligatoria anche se il soggetto interessato non è presente a scuola.

Il capodipartimento ha infatti spiegato che “a partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi”.

Sono tuttavia previste alcune eccezioni secondo quanto stabilito dalla circolare 1889/2021 sulla base della quale sono previste esenzioni in caso di “collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare”.

L’obbligo di verificare spetta ai dirigenti scolastici

La stessa nota emessa dal capodipartimento dell’Istruzione sottolinea che sono i dirigenti scolastici a dover procedere a verificare che la regola sia rispettata.

Il personale Ata e i docenti sono infatti tenuti “a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, uno dei seguenti documenti: documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore ai venti giorni dalla ricezione dell’invito; insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”.

Ad inoltrare l’invito a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione rispetto all’obbligo vaccinale sarà il preside stesso. Il ricevente dovrà quindi adempiere entro cinque giorni, altrimenti è prevista la sospensione dal servizio senza stipendio.

La questione delle mansioni alternative per i soggetti fragili

Con l’introduzione dell’obbligo vaccinale per tutti coloro che lavorano nell’ambiente scolastico a partire dal 15 dicembre 2021, i presidi si sono trovati a dover affrontare un’altra questione, quella dei soggetti fragili che, in quanto tali, sono stati esentati dalla campagna vaccinale.

Tali soggetti potranno infatti essere destinati a mansioni diverse da quelle abitualmente svolte. È il caso di sottolineare a tal proposito che non si tratta di un obbligo, come la stessa nota del capodipartimento dell’Istruzione evidenzia.

Viene infatti specificato che non si tratta di “un obbligo tout court, quanto piuttosto della possibilità, per il datore di lavoro, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte”.

Nessun divieto quindi per il soggetto non vaccinato in quanto esente dalla campagna vaccinale, il quale potrà proseguire “nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è normalmente adibito”. Non sono neppure previste protezioni diverse da quelle disposte per qualsiasi cittadino plurivaccinato.

In compenso viene fatto un elenco delle mansioni alternative cui possono essere, eventualmente, destinati tali soggetti, quali “attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, di supporto alla didattica erogata agli alunni in istruzione domiciliare, ecc.”, e tuttavia non vi è alcun obbligo di intervenire in tal senso al fine di ridurre il rischio di contagio.

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