
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla tassazione dei bonus maturati all’estero ma erogati in Italia, con la risposta n. 199 del 4 agosto 2025. La pronuncia affronta il complesso tema della doppia imposizione per i lavoratori che partecipano a programmi di mobilità internazionale.
Il caso specifico
La questione riguarda un dipendente che ha lavorato nel Regno Unito durante il periodo di maturazione di un bonus triennale, per poi trasferirsi presso la stabile organizzazione italiana del gruppo nel dicembre 2023, diventando residente fiscale in Italia dal 2024.
Nel 2024, la società britannica ha erogato il bonus maturato per l’attività svolta in Regno Unito, creando incertezze sulla corretta applicazione della tassazione.
I principi generali applicati
L’Agenzia ha richiamato il principio di omnicomprensività dei redditi, che include anche i premi in denaro dei piani di incentivazione. Per la tassazione vale l’anno di percezione, non quello di maturazione del diritto.
Le somme corrisposte quando il dipendente è residente in Italia sono soggette a imposta nel nostro Paese, indipendentemente dal luogo dove è stata svolta l’attività che ha generato il diritto al bonus.
La Convenzione Italia-Regno Unito
L’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni prevede la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del lavoratore, ma ammette una potestà concorrente dello Stato della fonte se lì è stata svolta l’attività lavorativa.
Questo significa che il Regno Unito mantiene il diritto di tassare i redditi derivanti dall’attività svolta sul suo territorio, anche se il pagamento avviene quando il lavoratore è residente altrove.
La doppia tassazione
L’Agenzia ha stabilito che l’incentivo deve essere tassato sia in Italia (Stato di residenza al momento dell’erogazione) che nel Regno Unito (Stato della fonte dove è stata svolta l’attività).
La stabile organizzazione italiana deve quindi applicare la ritenuta sia sui bonus erogati dalla società estera sia su quelli da essa direttamente corrisposti.
Il meccanismo del credito d’imposta
Per evitare la doppia imposizione economica, il dipendente residente in Italia può utilizzare il credito d’imposta sui redditi esteri previsto dall’articolo 165 del TUIR.
Questo meccanismo consente di scontare dalle imposte italiane le tasse già pagate all’estero sullo stesso reddito, eliminando la doppia tassazione.
Gli obblighi della stabile organizzazione
Se la stabile organizzazione italiana non ha provveduto a versare le ritenute sui bonus maturati nel Regno Unito dal 2021 al 2023, deve regolarizzare la situazione operando le ritenute e provvedendo ai relativi versamenti.
L’Agenzia ha chiarito che questa regolarizzazione può avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi, applicando l’articolo 10, comma 2 dello Statuto del contribuente.
Le implicazioni pratiche
La risposta n. 199/2025 rappresenta un importante chiarimento per le multinazionali che gestiscono piani di incentivazione transfrontalieri. Le aziende devono ora considerare:
- La necessità di applicare ritenute anche sui bonus maturati all’estero
- L’importanza di coordinare gli adempimenti fiscali tra diverse giurisdizioni
- La gestione del credito d’imposta per i dipendenti coinvolti
Revisione delle precedenti indicazioni
La nuova risposta rivede parzialmente le indicazioni fornite con la risposta n. 81/2025, evidenziando l’evoluzione dell’orientamento dell’Agenzia su questa materia complessa.
Conclusioni
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate offrono maggiore certezza nella gestione fiscale dei bonus transfrontalieri, stabilendo regole chiare per la doppia tassazione e i relativi meccanismi di compensazione.
Le aziende con programmi di mobilità internazionale devono adeguare le proprie procedure per garantire la corretta applicazione delle ritenute e la gestione degli obblighi certificativi.
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