
La Corte di Cassazione ha ribadito con l’ordinanza n. 19787 del 17 luglio 2025 un principio fondamentale in materia di IVA di gruppo: la prestazione della garanzia nella compensazione infragruppo ha carattere obbligatorio e la sua omissione legittima l’applicazione delle sanzioni previste per il mancato versamento d’imposta.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la condotta “virtuosa” di una società non può compensare l’inadempimento relativo alla mancata prestazione della garanzia, ribadendo la rigidità del sistema normativo in materia.
Il caso giudiziario
La controversia ha origine da una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società a responsabilità limitata a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA 2010. L’ente aveva iscritto a ruolo imposte, sanzioni e interessi derivanti dal mancato perfezionamento della compensazione di un credito IVA superiore a 50.000 euro nella liquidazione periodica di gruppo del secondo trimestre 2010.
Il problema era sorto dalla mancata presentazione delle garanzie previste dall’articolo 38-bis del DPR n. 633/1972 e dalla conseguente omissione dell’obbligo di versamento. La società aveva impugnato la cartella sostenendo la correttezza della liquidazione IVA di gruppo effettuata, ottenendo ragione in primo grado presso la Commissione Tributaria Provinciale di Chieti.
L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto appello, ma anche i giudici di secondo grado avevano respinto le argomentazioni dell’ente, ritenendo l’omissione della garanzia una violazione meramente formale. La questione è così approdata in Cassazione.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che la prestazione della cauzione ha carattere obbligatorio. Secondo il principio affermato dai giudici, “solo a seguito della prestazione della cauzione si realizza la fattispecie compensativa ed il contribuente può ottenere i rimborsi indicati”.
La decisione si basa sul combinato disposto degli articoli 73 del DPR n. 633/1972 e 6, comma 3, del decreto ministeriale 13 dicembre 1979, che rinvia all’articolo 38-bis dello stesso decreto presidenziale. I giudici hanno escluso che tale impostazione violi i principi comunitari di proporzionalità e neutralità dell’IVA.
Il quadro normativo di riferimento
L’articolo 73 del decreto IVA consente al Ministro delle finanze di disporre che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dalla controllante e che i versamenti siano effettuati per l’ammontare complessivamente dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.
Il decreto ministeriale del 1979 stabilisce che per le compensazioni infragruppo si applicano le disposizioni dell’articolo 38-bis, richiedendo garanzie che devono essere prestate dalle società il cui credito sia stato estinto. In caso di mancata prestazione, l’importo corrispondente deve essere versato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Le implicazioni pratiche
L’orientamento consolidato della Cassazione considera l’omessa presentazione della garanzia fideiussoria un comportamento oggettivamente sanzionabile secondo l’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, che prevede una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.
Le garanzie servono ad assicurare il recupero di quanto dovuto all’Erario nel caso in cui vengano accertati successivamente difetti nei presupposti della compensazione. Il sistema mira a tutelare le ragioni erariali senza compromettere il principio di neutralità dell’IVA, purché gli obblighi sostanziali siano rispettati.
La pronuncia conferma che il rispetto formale degli adempimenti resta imprescindibile nel sistema tributario italiano, anche quando la sostanza dell’operazione appaia corretta.
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