Tasse

La Corte di Cassazione ha definito con la sentenza n. 22795 del 7 agosto 2025 un quadro normativo chiaro per il trattamento fiscale delle fatture emesse per operazioni inesistenti, stabilendo che la neutralità dell’IVA può essere garantita solo quando sussiste corrispondenza tra la rappresentazione documentale e l’effettiva operazione economica.

Il principio di cartolarità nell’emissione delle fatture

La decisione della Suprema Corte prende le mosse da una complessa vicenda che ha coinvolto una società operante nel mercato telematico dell’energia elettrica, accusata di aver partecipato a un meccanismo fraudolento attraverso operazioni circolari. Il caso ha permesso ai giudici di legittimità di chiarire il rapporto tra due principi fondamentali del sistema IVA: la cartolarità del debito fiscale e l’effettività delle operazioni ai fini della detrazione.

Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, l’articolo 21 del DPR 633/1972 stabilisce che chiunque emetta una fattura per operazioni inesistenti è tenuto al versamento dell’IVA per l’intero ammontare indicato nel documento. Questo principio, definito di “cartolarità”, trova fondamento nell’articolo 203 della direttiva europea, secondo cui l’imposta è dovuta da chiunque la indichi in una fattura, indipendentemente dall’esistenza reale dell’operazione sottostante.

L’equilibrio tra debito fiscale e diritto di detrazione

La questione si complica quando si considera il diritto alla detrazione dell’IVA. La Corte ha evidenziato come la differenza tra i presupposti dell’obbligazione fiscale e quelli del diritto alla detrazione possa generare frizioni nell’applicazione del principio di neutralità dell’imposta. Mentre il debito IVA nasce dalla semplice indicazione in fattura, il diritto alla detrazione richiede l’effettiva esistenza dell’operazione economica.

Particolarmente problematiche risultano le operazioni circolari, dove l’emissione di fatture contrapposte per importi identici genera un saldo algebrico nullo tra crediti e debiti IVA. In questi casi, la Corte di Giustizia europea ha chiarito che il medesimo soggetto può essere contemporaneamente debitore dell’IVA indicata nella fattura emessa e non legittimato alla detrazione dell’imposta relativa alla fattura ricevuta, qualora le operazioni risultino fittizie.

Le condizioni per il ripristino della neutralità

La sentenza delinea con precisione le condizioni necessarie per il corretto funzionamento del sistema IVA in presenza di fatture erronee. Il destinatario di una fattura non può esercitare il diritto alla detrazione quando non sussiste corrispondenza tra la rappresentazione cartolare e l’effettiva operazione economica, salvo che tale corrispondenza non venga ripristinata attraverso specifiche procedure di variazione.

L’emittente della fattura rimane obbligato al versamento dell’IVA liquidata, ma può ottenere il rimborso dell’imposta versata in eccedenza solo se dimostra di aver eliminato tempestivamente ogni rischio di perdita del gettito fiscale. Questo avviene quando la fattura erroneamente emessa sia stata ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale, oppure quando l’Amministrazione abbia definitivamente disconosciuto il diritto alla detrazione del destinatario.

Implicazioni pratiche per le aziende

La decisione della Cassazione fornisce alle imprese indicazioni operative precise per la gestione delle fatture erronee. È fondamentale che le aziende attivino tempestivamente le procedure di correzione previste dalla normativa nazionale, particolarmente l’articolo 26 del DPR 633/1972, per emendare gli errori relativi all’emissione o all’indicazione dei dati in fattura.

La mancata attivazione di tali procedure non preclude automaticamente il riconoscimento del rimborso dell’IVA versata in eccedenza, purché sia dimostrata l’eliminazione definitiva del rischio di perdita del gettito. Tuttavia, l’onere probatorio ricade sull’emittente della fattura, che deve fornire evidenza dell’impossibilità per il destinatario di esercitare indebite detrazioni.

La sentenza rappresenta un importante chiarimento per la corretta applicazione del sistema IVA, ribadendo che la neutralità dell’imposta può essere preservata solo attraverso il rigoroso rispetto della corrispondenza tra documentazione fiscale e sostanza economica delle operazioni.

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