
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito attraverso la risposta n. 200/2025 i requisiti indispensabili per il corretto trasferimento del plafond IVA in operazioni di riorganizzazione aziendale che coinvolgono soggetti esteri. Il caso esaminato riguarda una complessa operazione triangolare dove una società italiana ha acquisito parte di un ramo d’azienda da un soggetto giuridico britannico, il quale aveva precedentemente rilevato il complesso aziendale da una terza società italiana. L’elemento cruciale della vicenda risiede nell’assenza di specifica menzione contrattuale del trasferimento del plafond nella cessione iniziale tra la società cedente italiana e l’acquirente inglese.
Il plafond IVA rappresenta uno strumento fiscale significativo che consente agli operatori di acquistare beni e servizi destinati all’esportazione senza corrispondere l’imposta sul valore aggiunto. La disciplina normativa, codificata nell’articolo 8 del Decreto IVA per l’affitto d’azienda, subordina espressamente il beneficio all’indicazione contrattuale del trasferimento e alla successiva comunicazione all’ufficio IVA territorialmente competente. La prassi amministrativa ha successivamente esteso questo principio alle operazioni di cessione e conferimento d’azienda, stabilendo che il trasferimento del plafond richiede la continuità dell’attività e il subentro nei rapporti giuridici del complesso aziendale.
I limiti operativi nelle transazioni con soggetti esteri non registrati
La complessità dell’operazione triangolare presenta ostacoli insuperabili secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate. La struttura della transazione richiederebbe infatti un doppio passaggio: prima dalla società cedente italiana al soggetto britannico, poi da quest’ultimo alla società italiana finale. Tuttavia, la società inglese non possiede né una posizione IVA né una stabile organizzazione nel territorio nazionale, condizioni necessarie per beneficiare degli acquisti senza pagamento dell’imposta nei limiti del plafond.
L’assenza di registrazione ai fini IVA del soggetto estero costituisce un elemento dirimente che preclude automaticamente qualsiasi possibilità di utilizzo del beneficio fiscale. La normativa italiana riconosce agli operatori esteri la facoltà di effettuare acquisti senza corrispondere l’IVA solo se regolarmente identificati nel sistema tributario nazionale. Nel caso specifico, la mancanza di estinzione della società cedente originaria compromette ulteriormente il rispetto del requisito della continuità dell’attività, elemento fondamentale per la validità del trasferimento. La decisione dell’Agenzia evidenzia quindi come la pianificazione contrattuale accurata sia essenziale nelle operazioni di riorganizzazione societaria che coinvolgono benefici fiscali, particolarmente quando intervengono soggetti esteri con status giuridici differenziati.
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