Riaprono teatri, sale concerto e cinema: ecco le regole stabilite dal nuovo decreto per la zona gialla

Nell’ambito del piano per le riaperture che il governo guidato da Mario Draghi ha messo in campo, il decreto del 26 aprile, vale a dire il DL n. 52/2021, stabilisce i limiti per quel che riguarda la partecipazione di pubblico agli eventi quali spettacoli teatrali, di musica dal vivo o per assistere a competizioni sportive, nonché le linee guida da seguire al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione del contagio.

Il decreto del 26 aprile, oltre a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 luglio, e a fissare il calendario delle riaperture, contiene le indicazioni per la gestione delle riaperture che riguardano tutti gli eventi che prevedono massicce partecipazioni di pubblico quali:

  • spettacoli teatrali
  • concerti dal vivo
  • proiezioni cinematografiche
  • esibizioni dal vivo di musica o altro in locali serali (live club)
  • eventi di vario tipo che si svolgono in altri locali o spazi sia al chiuso che all’aperto

Il decreto che è entrato in vigore il 26 aprile, con il quale peraltro viene reintrodotta la zona gialla temporaneamente sospesa su tutto il territorio nazionale, stabilisce in che modo si devono svolgere tutti gli spettacoli che prevedono la presenza di pubblico.

La prima norma che viene stabilita dal decreto riguarda i posti a sedere che devono essere rigorosamente preassegnati. Inoltre si deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro sia tra gli spettatori che sono abitualmente conviventi che tra i membri del personale.

Vi è poi da rispettare un tetto limite di capienza, fissato al 50% di quella massima autorizzata per singola struttura, con una partecipazione di pubblico che può arrivare ad un massimo di 1.000 persone per gli spettacoli che si svolgono in spazi aperti, e ad un massimo di 500 persone invece per gli spettacoli che si svolgono al chiuso.

Gli spettacoli si devono svolgere nel rispetto delle linee guida impartite dalla Regione o dalla Conferenza delle Regioni o dalle province autonome a seconda dei casi. In assenza di disposizioni che provengono da suddetti organi si dovranno rispettare le norme stabilite su base nazionale.

Esiste anche la possibilità di variare le sopra esposte soglie in base a determinati fattori quali l’andamento della situazione epidemiologica, o le caratteristiche degli spazi destinati ad accogliere il pubblico, a patto che si continuino a rispettare i principi fissati dal Comitato Tecnico Scientifico, e quindi con l’adozione di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di diffusione del contagio adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

In alcuni casi tra l’altro è previsto che con riferimento a particolari eventi le linee guida possano prevedere che l’accesso sia consentito solo a quei cittadini che risultano in possesso di regolare pass verde che attesti uno dei tre stati (vaccinazione, guarigione o tampone negativo) previsti per il suo rilascio.

Laddove non risulti possibile assicurare il rispetto delle condizioni descritte gli eventi che prevedono ampia partecipazione di pubblico sono da ritenersi momentaneamente sospesi.

In ogni caso sono sempre e comunque ancora sospese tutte quelle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali similari.

Linee guida per la partecipazione di pubblico a eventi sportivi

Per quanto riguarda gli eventi sportivi che prevedono la partecipazione di pubblico, il via libera viene fissato dal decreto del 26 aprile a partire dal 1° giugno. Fino a quella data anche nelle Regioni che si trovano in zona gialla non esiste la possibilità di accedervi a meno che non si tratti di competizione di una certa rilevanza come vedremo più avanti.

A partire dal 1° giugno quindi è possibile in zona gialla assistere dal vivo a eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) che riguardano sport individuali e di squadra organizzati da federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali.

Il decreto stabilisce che i posti a sedere devono essere preassegnati e che si dovrà in ogni caso garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. La norma sul distanziamento in tali contesti vale sia per le persone abitualmente conviventi che per il personale.

Vi sono poi dei limiti che riguardano la capienza della struttura che ospita l’evento sportivo, la quale non potrà essere superiore al 25% della capienza massima autorizzata e in ogni caso non si può superare la soglia limite di 1.000 spettatori per impianti all’aperto e di 500 spettatori per eventi che si svolgono in strutture coperte.

Per quel che riguarda le norme anti-contagio viene chiarito che le attività dovranno sempre svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI) e tenendo conto dei criteri fissati dal Cts.

Nei casi in cui il rispetto di tali linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi non sia possibile, allora sarà vietato l’accesso agli spettatori. In alcuni casi specifici le linee guida possono prevedere che l’accesso sia riservato ai soli soggetti che risultano in possesso del pass verde.

Nel caso di competizioni o eventi sportivi di particolare rilevanza, anche nel caso in cui si svolgano in ambienti chiusi, il Sottosegretario con delega allo Sport, sentito il ministro della Salute, può anche stabilire per la riapertura una data diversa da quella del 1° giugno.

Per ottenere ulteriori delucidazioni in merito alle linee guida fissate con il decreto entrato in vigore il 26 aprile scorso, è possibile visitare la sezione delle FAQ sul sito del Governo. Le informazioni qui riportate fanno riferimento alle indicazioni su base nazionale, ma bisogna tener conto del fatto che le Regioni e le Province autonome hanno la possibilità di apportare delle modifiche in senso più restrittivo.

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