Obbligo vaccinale per sanitari: chi non si vuole vaccinare può appellarsi alla Costituzione, ecco come

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Ci aveva provato il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ad imporre l’obbligo di vaccinazione per tutti gli operatori sanitari, ma si trattava di una fuga in avanti tutt’altro che consentita, così l’ordinanza in realtà non poteva essere applicata.

Non ci è voluto molto però perché l’obbligo di vaccinazione anti-Covid-19 venisse imposto su scala nazionale direttamente dal governo centrale. Quindi ora ci sono diverse categorie di lavoratori che si ritrovano a dover fare i conti con una norma che di fatto impone loro di sottoporsi alla somministrazione di un vaccino ancora in fase sperimentale.

Non esattamente la più allettante delle prospettive, specie per chi lavorando in ambito sanitario, è maggiormente consapevole di cosa significhi prestarsi alla sperimentazione di un farmaco. Per alcuni il grado di fiducia nei confronti delle case farmaceutiche e delle istituzioni è talmente elevato che il problema non si pone, ma non tutti sono disposti a questo ‘balzo della fede’.

Tuttavia dal 1° aprile 2021 il governo guidato da Mario Draghi ha imposto l’obbligo vaccinale per chi opera in ambito sanitario. Per l’esattezza abbiamo l’articolo 4 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 che impone l’obbligo di vaccinazione anti – Covid-19 per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie e parafarmacie e negli studi professionali”.

Prima della vaccinazione si deve firmare il Consenso Informato

Apparentemente quindi non resta molta scelta, tuttavia un modo per uscirne esiste. Prima di tutto è necessario sottolineare che, a differenza di quanto accade per gli altri vaccini, il ministero della Salute ha previsto per la somministrazione del vaccino sperimentale contro il Covid-19, la sottoscrizione di moduli di rilascio del Consenso Informato.

In questi moduli, che chi riceve il vaccino è tenuto a firmare, viene specificato che del farmaco somministrato in sostanza si sa ben poco, come è naturale che sia d’altra parte in una fase sperimentale.

Nel foglio del Consenso Informato si legge infatti che:

  1. Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono
  2. Anche dopo la somministrazione di tutte e due le dosi previste (ove previste più dosi) è necessario “continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevedere la diffusione del Covid-19
  3. Al momento non è ancora possibile “prevedere danni a lunga distanza”.

L’obbligo vaccinale in contrasto con quanto sancito dalla Costituzione

Questo cosa vuole dire in sostanza? Significa prima di tutto che l’obbligo di vaccinazione va in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 32 della nostra Costituzione, il quale nel precedere la riserva di legge per i trattamenti sanitari prescrive che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Non solo, perché l’obbligo di vaccinazione si scontra anche con quanto affermato dalla Corte Costituzionale che ha specificato che il trattamento, per non incorrere nell’incompatibilità costituzionale, deve inderogabilmente rispettare tre elementi fondamentali che sono i seguenti:

  1. deve migliorare e/o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, nonché, e soprattutto, preservare lo stato di salute degli altri
  2. deve essere sicuro. Cioè non deve incidere negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato
  3. deve essere prevista una equa indennità in favore dell’eventuale danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela.

È abbastanza evidente che la somministrazione del vaccino anti – Covid-19 non soddisfa nessuno di questi tre elementi.

Sul fatto che non vi siano dati certi circa l’efficacia dei vaccini anti – Covid-19 attualmente in circolazione concorda anche l’Ue, che sul proprio sito specifica anche che anche per quel che riguarda la durata della protezione offerta dal siero non vi sono dati certi, così come non vi sono evidenze scientifiche a sostegno della non contagiosità del soggetto vaccinato.

Di più, allo stato attuale è noto, come riportato sullo stesso sito dell’Aifa, che i soggetti vaccinati possono ancora contrarre il virus e trasmetterlo. Il vaccino offre una protezione dalla forma grave della malattia, anche se con percentuali di efficacia ancora in fase di studio e che variano peraltro a seconda del tipo di vaccino.

Quello che osserviamo quindi è che viene imposta una vaccinazione obbligatoria per chi lavora in ambito sanitario non sulla base di dati certi ed evidenze scientifiche, bensì suilla base di una “plausibile” incapacità di trasmissione del virus da parte dei soggetti vaccinati.

Si rileva quindi una evidente violazione del principio della cosiddetta “evidenza scientifica”, conditio sine qua non per l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio che in questo caso peraltro ha come oggetto un vaccino in fase sperimentale appunto.

Cosa bisogna fare per difendersi dall’obbligo vaccinale?

Ci sono tutte le premesse per opporsi all’obbligo vaccinale nelle sedi legali. Questo significa però che bisogna sapere come muoversi e che, in generale, è bene partire informati.

Su Il Paragone troviamo diverse informazioni utili su come fare per opporsi all’obbligo di vaccinazione. Si consiglia di inviare una diffida contro l’obbligo del vaccino anti – Covid-19. Il modulo, che si può scaricare a questo link, deve essere compilato e inviato a legal@italexit.it.

Sul sito del giornale online leggiamo che “si tratta di una diffida e messa in mora a non procedere alle segnalazioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 44 del 1/04/2021 – trattamento illegittimo di dati personali e sensibili – Violazione dell’art. 32 della Costituzione e dell’art. 2 della Costituzione – Violazine dell’art. 15 CEDU con riferimento alla risoluzione n. 2361 (2021) del Consiglio d’Europa – Diffida ad eliminare l’obbligo di sottoscrizione del consenso informato all’atto della vaccinazione”.

Il passaggio successivo prevede l’invio della diffida alla Regione, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., l’Asl competente, in persona del Direttore Generale p.t., il datore di lavoro (privato/pubblico) e l’Ordine professionale di apparenenza per quanto di competenza:

“a non dare esecuzione a quanto stabilito dall’art. 4 D.L. n. 44/2021 e a non consegnare alla ASL competente l’elenco dei sanitari non sottoposti a vaccinazione, ai sensi di cui al comma 4 del D.L. 44/2021; e, al contempo, si invita e diffida l’Azienda Sanitaria Locale, dal trasmettere all’Ordine di apparenenza e/o datore di lavoro, la comunicazione di cui al comma 6 dell’art. 4 D.L. n 44/2021”.

“ad eliminare l’obbligo della sottoscrizione del consenso informato quale condizione per la sottoposizione alla c.d. vaccinazione da SarsCov 2; a risarcire l’istante per tutti i danni patrimoniali patiendi”.

Attraverso questa diffida si “invita altresì il Garante della Privacy a contestare l’utilizzo e il trattamento dei dati personali e sensibili in contrasto con la normativa sulla privacy e con il regolamento violazione dell’art. 36, par. 4, del Regolamento, il decreto legge del 22 aprile 2021, 52, è stato adottato senza che il Garante sia stato consultato”.

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