Bonus Facciate 2021, l’Agenzia delle Entrate pubblica il nuovo elenco dei lavori ammessi al bonus

Il bonus Facciate può essere utilizzato per coprire una parte delle spese che il contribuente sostiene per il restauro e la riqualificazione delle facciate esterne degli edifici. Ma il bonus viene riconosciuto anche per la sostituzione dei parapetti, la fornitura e la posa delle nuove tende e l’avvio dei lavori che interessano il sistema di illuminazione notturna dell’immobile?

È questo il quesito che è stato posto nei giorni scorsi da un contribuente all’Agenzia delle Entrate che, con la risposta all’interpello n. 673/2021 ha stilato un elenco completo dei lavori ammessi dal quale naturalmente evinciamo anche quali sono i lavori esclusi dal bonus Facciate.

Bonus facciate 2021: quali sono i lavori ammessi

Il quesito riguardante il bonus facciate è stato posto all’Agenzia delle Entrate da un condominio che risultava in possesso dei requisiti per richiedere l’agevolazione. La domanda di chiarimento posta riguardava alcuni lavori che sarebbero stati effettuati su due edifici composti da due blocchi di fabbricati comprendenti in tutto 360 unità immobiliari.

In particolare il contribuente in questo caso chiedeva lumi riguardo:

  • un intervento su un immobile sito in zona A che sarebbe stato interessato da lavori di sostituzione dei parapetti presenti nei balconi
  • i lavori di rifacimento delle tende avvolgibili, compatibili tecnicamente ed esteticamente con le nuove balaustre
  • gli interventi per la realizzazione di un sistema di illuminazione notturna.

La domanda quindi è: per questi lavori si può usare il bonus Facciate? L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, con la risposta pubblicata il 6 ottobre, che sulla base di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2020 e delle ultime modifiche apportate con la manovra economica dell’anno seguente, il bonus facciate consiste di una detrazione del 90% sulle spese sostenute tra il 2020 e il 2021 per gli interventi ammessi dall’agevolazione.

Rientrano tra gli interventi ammessi tutti quelli che sono finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna di edifici già esistenti che sorgono in zona A o in zona B come da decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444.

Per quanto riguarda le modalità con cui il bonus Facciate viene erogato inoltre, stando alle ultime novità contenute nel Decreto Rilancio, i beneficiari hanno la possibilità di scegliere, invece dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, tra altre due modalità: 

  • sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, che viene anticipato dai fornitori che si sono occupati degli interventi e che verrà poi da essi recuperato sotto forma di credito d’imposta dello stesso importo della detrazione prevista, con la possibilità di optare in seguito anche per la cessione del credito presso soggetti terzi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  • cessione di un credito d’imposta dello stesso importo, con la possibilità di optare successivamente per la cessione a soggetti terzi tra cui istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ma tornando al nocciolo della questione, i lavori descritti nella richiesta di chiarimento all’Agenzia delle Entrate sono ammessi oppure no al bonus Facciate? Ricordiamo a tal proposito che le tipologie di intervento ammesse dall’agevolazione sono quelle individuate dai commi 219 e 221 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020.

Viene però specificato che sono inclusi, e quindi ammessi al bonus Facciate, anche i lavori di:

  • pulitura e tinteggiatura esterna necessari per recuperare e restaurare la facciata esterna di edifici che si trovano in zona A o B
  • rifacimento della facciata, che prevedono lo svolgimento di interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano più del 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’edificio.

Lo stesso documento specifica poi che “ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

Sempre sui requisiti oggettivi per l’accesso al bonus Facciate l’Agenzia delle Entrate cita la circolare n. 2/E del 2020, che stabilisce che sono ammessi all’agevolazione gli interventi che interessano l’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e al contempo quelli che riguardano gli elementi della facciata che costituiscono esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Si parla in questo caso di interventi di:

  • consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituentila struttura opaca verticale della facciata stessa
  • pulitura e tinteggiatura della superficie
  • rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi, compresi tutti i lavori che riguardano la questione del decoro urbano tra i quali rientrano gli interventi che interessano le grondaie, i pluviali, i parapetti, i cornicioni e per la sistemazione di tutte le parti impiantistiche che si trovano sulla parte opaca della facciata.

Nella circolare n. 2/E del 2020 troviamo però anche altre utili informazioni riguardanti gli ambiti di utilizzo del bonus facciate. Si legge infatti che si può accedere all’agevolazione anche per le spese strettamente legate alla realizzazione degli interventi previsti dal bonus Facciate. 

Questo vuol dire che si può usare il bonus ancheper i lavori aggiuntivi, come quelli per lo smontaggio e il rimontaggio delle tende solari, oppure per la sostituzione delle stesse nel caso in cui questo risulti necessario per motivi tecnici. Si tratterebbe in questo caso di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme e quindi di costi strettamente collegati come specificato dalla circolare di cui sopra.

Bonus Facciate 2021: quali sono i lavori esclusi dall’agevolazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 673/2021, ha anche chiarito quindi quali sono i lavori esclusi dal bonus Facciate, che infatti non si può usare per:

  • interventi che riguardano le facciate interne dell’edificio, escluse quelle che sono visibili dalla strada o da altro suolo ad uso pubblico
  • interventi per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli

Il bonus infatti nasce con lo scopo di incentivare quegli interventi in ambito edilizio che sono finalizzati al decoro urbano, che servono per conservare lo stabile, nel rispetto dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi. Al contempo il bonus si prefigge l’obiettivo di favorire i lavori per il miglioramento della classe energetica degli edifici.

La risposta che l’Agenzia delle Entrate ha dato all’istante chiarisce quindi che mentre sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute per interventi riguardanti i parapetti sull’involucro esterno visibile dell’edificio, sono invece escluse quelle che riguardano il rifacimento delle tende avvolgibili a meno che, sulla base di determinati presupposti tecnici risultino “aggiuntivi” all’intervento edilizio come opere accessorie e di completamento.

Stesso discorso anche per le spese sostenute per l’installazione di un sistema di illuminazione della facciata, che restano anch’essi fuori dal bonus Facciate.

Non dimentichiamo comunque che per accedere al bonus Facciate il contribuente deve anche risultare in possesso dei requisiti richiesti e previsti dall’attuale normativa, con particolare riferimento al decreto del MiSE del 26 giugno 2015 ma non solo.

Devono infatti risultare soddisfatti i requisiti riguardanti i valori di trasmittanza termica che sono indicati nella tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. I controlli in tal senso sono affidati all’ENEA che verificherà la sussistenza di tutti i presupposti come stabilito dal decreto interministeriale dell’11 maggio 2018 che definisce procedure e modalità.

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