Regole per l’autocertificazione: cosa dice la legge, come si compila il modulo e in quali casi si può usare

Se la norma che introduce l’autocertificazione è stata introdotta ormai 20 anni fa, di questo tipo di documento negli ultimi 12 mesi è stato fatto un uso a dir poco smodato. L’autocertificazione nasce con lo scopo di semplificare alcuni processi burocratici, ma dall’arrivo del Coronavirus e dall’inizio del primo lockdown in poi, è diventato uno strumento che il cittadino si trova costretto ad utilizzare anche solo per uscire di casa.

Da quando è entrato in vigore il decreto del 13 marzo che elimina temporaneamente la zona gialla ed istituisce la zona rossa anche per le Regioni con un tasso di nuovi positivi settimanale che supera la soglia dei 250 casi per 100 mila abitanti, si è tornati di fatto ad una sorta di lockdown nazionale seppur con misure leggermente diverse rispetto a quelle di un anno fa.

Ed ecco perché si torna a fare un ampio ricorso al foglio dell’autocertificazione che di fatto ci permette di motivare le ragioni dello spostamento tutte le volte che usciamo ad esempio per fare la spesa, per andare in farmacia, per recarci al pronto soccorso o per andare semplicemente al lavoro tutte le mattine.

Cos’è e com’è fatta un’autocertificazione?

Prima di tutto ricordiamo che per avere valore legale l’autocertificazione non necessita di alcun timbro o marca da bollo come accade invece per la maggior parte dei documenti.

Chiaro è che non si può autocertificare qualsiasi cosa, e perché sia valida un’autocertificazione deve essere compilata sulla base del modello standard reso disponibile dalla Pubblica Amministrazione, come nel caso dell’autocertificazione per uscire di casa in zona rossa o durante il lockdown. Il modello può essere scaricato a questo link, e quindi stampato in più copie per essere poi compilato all’occorrenza.

Come è facile osservare, sul modulo per l’autocertificazione è necessario compilare gli spazi inserendo i propri dati personali quali nome e cognome, codice fiscale, data di nascita e residenza. Il foglio riporta prestampata la dicitura: “consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e agli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000” che dovrà essere seguita da data e firma del certificante.

Nel caso dell’autocertificazione che si usa per spostarsi durante il lockdown o se ci si trova in zona rossa, o anche per uscire fuori Regione, cosa attualmente non consentita sull’intero territorio nazionale salvo le eccezioni previste dalla normativa attualmente in vigore, troviamo le possibili ragioni dello spostamento elencate.

Sappiamo infatti che nell’autocertificazione sono indicati tra i motivi validi per spostarsi:

  • motivi di salute
  • comprovate esigenze lavorative
  • assoluta necessità

Sta poi al cittadino che si serve dell’autocertificazione per giustificare il proprio spostamento indicare eventuali informazioni aggiuntive, specificando ove necessario le ragioni. Non si tratta esattamente di una pratica accettabile in un Paese che ama definirsi democratico, in quanto la libertà di spostarsi dal proprio domicilio è garantita dalla Costituzione.

E al tempo stesso non si può certo giustificare l’applicazione di una procedura simile con la condizione di “stato di emergenza” visto che lo stesso dura ormai da oltre un anno, e quindi perde il suo carattere di eccezionalità, risultando evidentemente a tutti gli effetti la norma allo stato attuale delle cose.

Quando si può usare l’autocertificazione

Per quanto riguarda l’autocertificazione, attualmente siamo obbligati ad usarla per esercitare il nostro diritto di movimento. Nel modello che compiliamo il certificante dichiara ad esempio di essere a conoscenza della propria normativa, e dichiara le intenzioni che lo hanno spinto a spostarsi dal proprio domicilio.

La legge con cui si introduce l’autocertificazione è il Dpr 445/2000, che nell’articolo 46 riporta tutti gli stati che possono essere certificati dal sottoscrivente, che di seguito riportiamo.

  • Data e luogo di nascita
  • Residenza
  • Cittadinanza
  • Godimento dei diritti civili e politici
  • Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • Stato di famiglia
  • Esistenza in vita
  • Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • Appartenenza a ordini professionali
  • Titolo di studio, esami sostenuti
  • Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • Possesso e numero dei codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • Stato di disoccupazione
  • Qualità di pensionato e categoria di pensione
  • Qualità di studente
  • Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • Di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
  • Qualità di vivenza a carico
  • Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Questi sopra elencati sono i casi per i quali è previsto che il cittadino possa fare un’autocertificazione. È facile notare come non sia previsto autocertificare il motivo di uno spostamento.

La possibilità di ricorrere all’autocertificazione anche in casi diversi da quelli elencati nell’articolo 46 sembra essere prevista invece dall’articolo 47 dello stesso Dpr, dove leggiamo che il cittadino può ricorrervi in sostituzione dell’atto di notorietà.

“L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38” si legge nell’art. 47 al punto 1.

Al punto 2 dello stesso articolo si legge poi che “la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”.

Restano comunque diversi dubbi sulla legittimità dell’utilizzo dell’autocertificazione nell’ambito della giustificazione degli spostamenti. Per fare un semplice esempio, sappiamo che nell’autocertificazione, tra le altre cose, il dichiarante sottoscrive le proprie intenzioni, come quella di dirigersi a casa o al lavoro, ma non è detto che a dette intenzioni seguano i fatti, ad esempio nel caso del classico imprevisto sul tragitto.

Per uscire si deve avere con sé l’autocertificazione?

Questa è una domanda che da ormai diversi mesi sono in tanti a porsi. Avere l’autocertificazione con sé al momento in cui si esce di casa non è obbligatorio, in quanto se non si dispone del modulo saranno le forze dell’ordine a fornirne uno al cittadino. Sarà poi cura del cittadino compilare il modulo in ogni sua parte, prima di restituirlo firmato all’agente preposto al controllo.

Questo vuol dire in poche parole che il cittadino che esce senza autocertificazione non viene sanzionato per questo, viene sanzionato invece il cittadino che nel momento in cui viene fermato dalle forze dell’ordine non è in grado di fornire una motivazione tra quelle ritenute valide per giustificare lo spostamento.

Il cittadino che secondo quanto stabilito dai vari decreti non risulti autorizzato ad effettuare lo spostamento può compilare ugualmente il foglio dell’autocertificazione, ma nel momento in cui fornisce delle informazioni che in seguito ad eventuali successivi controlli dovessero risultare false rischia una condanna penale per falso in atti pubblici. 

In tal caso infatti può essere applicato l’articolo 495 del codice penale che prevede fino a 6 anni di detenzione. Di recente però il tribunale di Reggio Emilia ha emesso una sentenza che ha scagionato da tale accusa una coppia che era uscita durante il lockdown fornendo in sede di autocertificazione delle motivazioni poi rivelatesi false.

Questo tuttavia non esclude la possibilità che un altro giudice in un caso analogo decida di condannare il cittadino che quindi rischia di incorrere nella suddetta condanna penale.

Se il cittadino che non è in grado di fornire una delle ragioni ritenute valide per giustificare lo spostamento non compila l’autocertificazione invece, va incontro ad una sanzione amministrativa per violazione del Dpcm che può andare da un minimo di 300 ad un massimo di 3.000 euro aumentabile fino a un terzo se chi è stato fermato si sta muovendo con un autoveicolo.

Per quanto tempo è valida l’autocertificazione?

In generale la legge stabilisce che “le autocertificazioni hanno lo stesso valore del certificato che sostituiscono. Fanno piena prova di quanto in esso dichiarato e non richiedono che in aggiunta sia presentato null’altro”.

Per quanto riguarda nello specifico l’autocertificazione che compiliamo per motivare la ragione dello spostamento in zona rossa o durante il lockdown, il valore dipende da quello che viene dichiarato. Non vi sono limiti di tempo nel caso in cui non vengano indicati nel documento dati soggetti a variare con il passare del tempo.

Ad esempio posso preparare un’autocertificazione per uscire a fare la spesa, senza inserire la data, in modo tale che qualora non vi sia alcun controllo e quindi non si presenti la necessità di consegnare il modulo compilato alle forze dell’ordine, io possa riutilizzarlo anche nei giorni seguenti per motivare lo stesso spostamento.

Naturalmente nel caso di stop da parte delle forze dell’ordine, al momento della presentazione dell’autocertificazione sarà necessario aggiungere le informazioni mancanti quali la data.

Nel caso di altri tipi di autocertificazione invece il valore del documento ha una durata limitata prestabilita di sei mesi, ad esempio nel caso in cui venga indicata l’assenza di procedimenti penali in corso, o lo stato civile del dichiarante.

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