Pensione anticipata Stop Legge Fornero: Requisiti, Quota 100, Quota 41

Da quest’anno viene abolita definitivamente la Legge Fornero. Questo vuol dire poter andare in pensione prima; infatti, la finestra mobile passa da 5 a 3 mesi. Si tratta di pensione anticipata? Certamente no, ma solo di abolizione della Legge Fornero e dell’aspettativa di vita. Inoltre l’inserimento della finestra di uscita passa dai 5 ai 3 mesi. Queste le principali novità introdotte dal governo.

Pensione anticipata: dal 2019 abolita la legge Fornero

Una delle novità inerenti alla riforma pensione riguarda la finestra di uscita, la quale, al momento sembra essere l’unico ostacolo e che sta creando un malcontento generale. Il perché ve lo diremo subito, analizzando che sono le perplessità dei lavoratori.

Il problema principale riguarda la “pensione lavoratori precoci”, ovvero coloro che hanno iniziato a lavorare a 16 anni e coloro che rientrano nella quota 41, nonché tutti i soggetti che hanno 41 anni di contributi.

Requisiti pensione anticipata: no a Quota 41 e finestra di 3 mesi

Secondo quanto disposto dalla nuova Riforma pensione presente all’interno del Decreto legge n. 4/2019, viene abolita l’aspettativa di vita fino al 2026. Questa si configurava nell’aumento di 5 mesi del requisito contributivo richiesto.

Cosa vuol dire tutto questo?

Vuol dire che per andare in pensione i requisiti 2019 sono:

  • un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
  • un’anzianità contributiva e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Questo requisito non tiene conto dell’età del contribuente. In pratica tutti i soggetti che raggiungono questa soglia, possono andare in pensione a prescindere dall’età anagrafica.

Una novità, invece, introdotta dal governo inerente alla riforma pensioni e l’entrata in vigore da Gennaio 2019 della finestra di uscita mobile ridotta da 5 mesi a 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Questo motivo viene percepito dal molti lavoratori come un tradimento. In pratica molti lavoratori si sentono traditi dall’applicazione della finestra mobile. Lo sconto, a cui essi sono soggetti, è solo di 2 mesi; la finestra passa da 5 mesi (dell’aspettativa di vita) agli attuali 3 mesi.

Secondo quanto disposto da questa riforma, si sottolinea il non rispetto del contratto di Governo. Esso in origine prevedeva il blocco dell’aspettativa di vita che fu inserito dalla Legge Fornero. Nel contratto non vi era alcun riferimento a nessuna finestra di uscita, la quale invece è stata inserita successivamente in vari passaggi. Oggi siamo arrivati ad una riforma pensione che prevede, rispetto alla Legge Fornero, solo uno sconto di 2 mesi.

In pratica, l’incremento dell’aspettativa di vita che ha preso il via da Gennaio 2019, ha avuto un effetto sulle richieste di pensioni di vecchiaia devastante, con una riduzione delle domande pari al 39,2% nel solo primo trimestre del 2019.

Da notare anche una riduzione dell’assegno di pensione liquidato dall’INPS. L’importo medio è di 1.025 euro rispetto ai 1.093 € del primo trimestre 2018. Al momento non sono però comprese in questo calcolo le pensioni liquidate con Quota 100 che hanno preso il via dal mese di Aprile 2019.

Pensione con Quota 41: sempre più un miraggio?

All’interno della manovra finanziaria si parlava di una nuova Riforma pensioni la quale non prevede nessuna Quota 41 e quindi nessun abbassamento dell’età contributiva. All’interno del contratto del Governo del cambiamento si leggeva, invece, l’intenzione del governo di abolire gli squilibri del sistema previdenziale, in parte ridotti e non aboliti, come visto in precedenza.

Il governo prevedeva fin da subito Quota 100 ovvero la possibilità di uscire dal lavoro nel momento in cui la somma dell’età anagrafica e degli anni di contributi sia pari a 100.

L’obbiettivo? Consentire il raggiungimento dell’età pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva.

Il Governo però non ha mantenuto le promesse su Quota 41 a seguito della valutazione dei costi del provvedimento; si parla oggi di un rinvio dell’estensione della misura a tempo indeterminato.

In pratica tutta la riforma pensioni del governo attuale si basa su Quota 41, che per altro non potrà essere attuata (almeno per questo anno e anche per il prossimo, a seguito della mancanza di fondi).

Il raggiungimento dell’età pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dell’età anagrafica resta quindi un miraggio. Ricordiamo invece che questa oggi viene riconosciuta ai soli lavoratori precoci. Quota 41 non sarà estesa a tutti i lavoratori!

Il governo Lega – 5 Stelle promisero anche la proroga dell’Opzione Donna tale da permettere la pensione ad esse con 57 / 58 anni anagrafici e 35 anni di contribuzione.

Quota 41: perché per l’estensione bisogna attendere qualche anno?

Al momento non sarà possibile attuare questa riforma per via della mancanza dei fondi. Il Governo, ha promesso ma non ha mantenuto; non ha fatto bene i conti con le clausole di salvaguardia. In pratica il governo deve trovare i fondi (già dalla prossima Legge di Bilancio) per:

  1. Scongiurare l’aumento dell’IVA (servono 23 miliardi di euro);
  2. Quota 100 (servono 5 miliardi di euro);
  3. Reddito di Cittadinanza (servono altri 5 miliardi di euro).

In pratica mantenere la promessa di Quota 41 vuol dire per il governo aumentare la spesa pensionistica di ben 12 miliardi. Trattasi sicuramente di una misura troppo onerosa, almeno per il momento. Non sarà facile per il Governo estendere Quota 41 dopo il 2021, ovvero quando Quota 100 cesserà.

Quota 100: limiti e requisiti 2019

Opzione Donna e Quota 100 sono state parzialmente rispettate.

Quota 100 non consente nel 2019 il pensionamento per tutte le volte che la somma dell’età anagrafica e degli anni di contributi “dà come risultato 100”.

L’ultima riforma pensioni ha introdotto i seguenti limiti:

  1. Limite anagrafico: 62 anni di età.
  2. Limite contributivo: 38 anni di anzianità contributiva.

Attenzione; Quota 100 è solo una misura transitoria e dovrebbe chiudersi nel 2021, salvo proroghe. Dal 2021 in poi si spera che si andrà in pensione con Quota 41. Al momento però, stando ai dati, non ci sono i fondi!

Quota 100 e NASPI

Per mezzo della circolare 88 del 2019 pubblicata dall’INPS, viene chiarito il rapporto tra il riconoscimento di alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati che sono stati per altro introdotti e modificati dal decreto-legge n. 4/2019. Essi riguardano:

  • Quota 100;
  • Opzione donna;
  • Pensione anticipata;
  • Pensione lavoratori precoci.

All’interno della circolare sono anche specificati i rapporti tra fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI e assegno ordinario di invalidità.

Nello specifico, per quanto riguarda i diritto alla NASPI l’indennità di disoccupazione dei lavoratori dipendenti , si precisa tramite la nota dell’Istituto stesso che la maturazione dei requisiti per Quota 100 non comporta la decadenza automatica dall’indennità di disoccupazione NASPI . essa potrà essere fruita fino al termine massimo di 6 mesi.

Tutti i soggetti che però presentano domanda per accedere alla pensione tramite Quota 100 decadono in automatico dal diritto a ricevere la NASPI.

L’erogazione viene anche interrotta prima della decorrenza successiva alla domanda.

Questo chiarimento è importante a seguito di quanto previsto dall’articolo presente all’interno del decreto legislativo 22/2015, secondo cui si prevede espressamente che il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato» comporta la decadenza dalla fruizione della Naspi.

Lo stesso dicasi per:

  1. Indennità di mobilità ordinaria e in deroga;
  2. Prestazioni integrative della NASpI;
  3. Mobilità e prestazioni di assegno emergenziale erogate dai fondi di solidarietà in caso di raggiungimento dei requisiti per pensione.

Per quanto riguarda:

  • pensione anticipata con la legge Fornero (prevede la finestra di tre mesi tra la maturazione dei requisiti e l’erogazione dell’assegno);
  • pensionamento con Opzione donna e finestre di 12/18 mesi ;

la circolare NASPI precisa che deve essere fruita durante il periodo di attesa previsto e si potrebbe interrompe alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

Infine, anche per le nuove modalità di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci resta ferma l’avvenuta erogazione del trattamento pensionistico che rende, in ogni caso, incompatibile la percezione della NASPI.

Infine, l’ Indennità di disoccupazione NASpI e l’ assegno ordinario di invalidità, sono contemplati all’interno del decreto-legge n. 148/1993, sui cui è intervenuta la Corte Costituzionale . qui è l’istituto a chiarisce che:

la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per opzione in favore della NASpI, non consente l’accesso alla pensione anticipata, pertanto, in tale caso non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 22/2015 (raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato);

Viceversa, in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, trova applicazione il regime decadenziale di cui al menzionato articolo 11.

Opzione Donna: limiti e requisiti 2019

Per quanto riguarda invece Opzione Donna, la proroga è valida solo per un anno con la promessa che verrà fatto altrettanto con la prossima manovra finanziaria.

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