Gravidanza a rischio e Visite fiscali: orari reperibilità ed esoneri

E’ un diritto della lavoratrice assentarsi dal luogo di lavoro, per un periodo stabilito dalla legge, in caso di gravidanza. Questo però non esonera la lavoratrice dalla reperibilità in determinate fasce orarie per la cosiddetta visita fiscale.

Molto spesso, capita di sentir parlare di gravidanza a rischio. In questo caso, le lavoratrici sono soggette a delle regole predeterminate come avviene per la maternità anticipata?

Cerchiamo di comprendere bene questo passaggio e quali sono le differenze.

Visite fiscali e gravidanza a rischio: orari reperibilità ed esoneri

La lavoratrice in congedo di maternità deve rispettare le regole inerenti ai casi di maternità anticipata, solo nel periodo che precede l’accertamento disposto dal Ministero del Lavoro.

Nello specifico, oggi parliamo di visite fiscali per maternità anticipata.

In questo caso, si parla di rispettare alcune regole importanti (per altro trattasi di regole vigenti) sugli orari di reperibilità per tutte le lavoratrici che si assentano dal lavoro per malattia. In breve, esse sono soggette a determinate regole.

Molto spesso capita che le lavoratrici si pongono questo problema. Succede che per cause non imputabili alla lavoratrice madre si è costrette ad anticipare l’inizio del congedo di maternità in quanto viene riconosciuto ad esse un rischio maggiore. E’ il medico curante a certificare una gravidanza a rischio.

In questo caso, si deve comprendere bene se la lavoratrice è destinata a rispettare determinate regole, valide per gli altri casi di malattia o gravidanza, o se invece essa è esente.

In pratica molte di esse si chiedono se queste vogliono sapere se anche loro sono soggette al rispetto degli orari delle visite fiscali e se anche nei loro confronti potrebbero essere applicate delle sanzioni in caso di mancata osservazione delle regole.

A tal proposito ricordiamo, che tutti i lavoratori in malattia nel periodo in cui beneficiano dell’indennità sostitutiva riconosciuta dall’INPS devono rispettare l’obbligo di reperibilità alle visite fiscali.

Fate attenzione! Nonostante la gravidanza viene riconosciuta come una forma di malattia, essa non deve rispettare le stesse regole. In breve, le donne che sono in congedo di maternità, nei confronti delle quali è stata accertata una gravidanza a rischio, non sono soggette a tale obbligo, in quanto queste persone non hanno l’obbligo di essere reperibili. Lo sono solo nel caso di periodo precedente all’accertamento disposto dal Ministero del Lavoro.

Al momento non tutti sanno riconoscere tale differenza. Ecco anche il motivo per il quale all’interno di questa nostra guida cercheremo di fare maggiore chiarezza su quando il medico incaricato potrebbe far visita alla lavoratrice con gravidanza a rischio, così da capire come comportarsi al fine di evitare le sanzioni.

Gravidanza a rischio: reperibilità per le visite fiscali? Chiarimenti

Nel caso di lavoratrice dipendente in stato di gravidanza, essa è obbligata a richiedere il congedo e come tale assentarsi dal posto di lavoro per i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto, e per i 3 mesi successivi.

E’ possibile solo in casi eccezionali, assentarsi un mese prima del parto e 4 mesi dopo. Il perché? Molto semplice; non tutte le lavoratrice dipendente (sia che si tratti di lavoratrici del settore pubblico, sia che si tratti di lavoratrici del settore privato) sono uguali e vivono la gravidanza in egual modo.

Per tale motivo esse hanno il diritto e il dovere di usufruire del congedo di maternità INPS della durata di 5 mesi come meglio credono.

Tuttavia la situazione è differente nel caso in cui si tratti di donne a cui viene accertata una gravidanza a rischio. In questo caso, parliamo di lavoratrici che non possono svolgere la normale attività lavorativa in quanto potrebbero compromettere il buon esito della gravidanza. Per tale motivo a tutte queste viene concessa la possibilità di andare in maternità anticipatamente.

A stabilirlo è la legge 151/2001 (meglio conosciuta come il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Tale legge riconosce alle donne in stato di gravidanza a rischio la possibilità di richiedere la maternità anticipata, durante la quale però non sono previste visite fiscali da parte del medico dell’INPS. In particolare è l’articolo 17 del Testo Unico ad affermare che la maternità anticipata può essere richiesta nei seguenti casi:

  • nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  • quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Sempre l’articolo 17 stabilisce che la gravidanza anticipata deve essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro ma solo in seguito all’accertamento del medico e non oltre il 7° giorno dalla presentazione della richiesta.

Gravidanza a rischio: come avviene l’accertamento del medico?

Al fine di richiedere la gravidanza anticipata (gravidanza a rischio) la lavoratrice dipendente deve presentare apposita domanda all’ASL corredato di certificato del medico curante con il quale viene confermato lo stato di rischio.

E’ la stessa DTL, ovvero Direzione territoriale del lavoro, che a seguito di ricezione della documentazione procedere all’accertamento medico, al fine di confermare o meno la richiesta della lavoratrice.

Il provvedimento che conferma o meno l’inizio dell’indennità di gravidanza anticipata è però demandato ad un’emanazione che deve avvenire in un tempo massimo di 7 giorni dalla richiesta della lavoratrice.

Se questo non avviene in dato periodo di tempo, se la lavoratrice non riceve risposta nei 7 giorni successivi a tale domanda, vale il principio del “silenzio assenso”.

Per tutto il periodo coperto dall’indennità di gravidanza a rischio, la lavoratrice continua a percepire lo stipendio sempre nella stessa misura di quanto previsto per il congedo di maternità. In pratica essa percepirà l’80% dell’importo è a carico dell’INPS e il restante 20% direttamente dal datore di lavoro.

Secondo quanto anticipato prima, durante tutto il periodo di assenza dal luogo di lavoro, la lavoratrice non ha il dovere di rispettare gli obblighi di reperibilità previsti per le indennità di malattia dei dipendenti pubblici e privati, in quanto la gravidanza a rischio si configura come uno dei motivi di esenzione dalle visite fiscali. A tal proposito, si deve fare un appunto.

Il periodo precedente alla visita di controllo, (7 giorni previsti dalla notifica della richiesta alla concessione della gravidanza anticipata), la lavoratrice è soggetta a visita fiscale.

Nelle prime settimane è molto probabile anche che essa riceva la visita del medico incaricato dalla ASL, al fine di accertare lo stato di rischio della gravidanza ai fini della concessione della maternità anticipata. Ecco il motivo anche per il quale deve rispettare determinata orari di reperibilità anche in base al settore di impiego.

Nello specifico si ricorda che:

  • per tutti i settori privati, l’orario di reperibilità è dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;
  • per tutti gli impiegati statali, l’orario della visita potrà avvenire dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

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