Novità Imu 2020, ecco cosa cambia con l’abolizione della Tasi in Legge di Bilancio

Con la Legge di Bilancio 2020 ci saranno delle novità che riguarderanno anche l’Imu. Il testo deve ancora essere approvato in via definitiva, ma nell’attesa che termini l’iter parlamentare, vediamo cosa potrebbe succedere con l’approvazione della manovra economica così com’è attualmente, per quel che riguarda le tasse sulla casa.

La prima grossa novità riguarda l’accorpamento tra Imu e Tasi con conseguente abolizione della tassa sui costi indivisibili dei comuni e la nascita della cosiddetta nuova IMU, che sarà interamente a carico del proprietario mentre inquilini affittuari oppure comodatari saranno del tutto esenti dal pagamento del tributo.

Nuova IMU 2020: cosa cambia con la nuova finanziaria?

Ecco come si presenterà la nuova IMU 2020 stando alle modifiche inserite nel testo della nuova Legge di Bilancio alla quale sta tutt’ora lavorando il governo Conte bis

  • Imu 2020 aliquota base: l’Imu 2020 sarà pari all’8,6 per mille. Un’aliquota che può essere comunque rimodulata sia al ribasso fino a zero, sia in aumento ma non oltre la soglia massima del 10,6 per mille.
  • Calcolo dell’Imu 2020: per calcolare l’Imu 2020 non cambia nuente, perché si continua a partire dalla base imponibile con la rendita catastale rivalutata del 5%, e a questa si va ad applicare poi il relativo coefficiente, a seconda della categoria catastale cui appartiene l’immobile in oggetto.
  • Imu 2020 prima casa: Per l’abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9 e le relative pertinenze, l’aliquota Imu 2020 sarà pari allo 0,5% ma sarà il Comune a decidere se aumentarla fino ad un tetto massimo dello 0,6%, oppure ridurla fino ad azzerarla del tutto. E’ inoltre prevista una detrazione dell’importo di 200 euro per l’abitazione principale.

Legge di Bilancio 2020: abolizione Tasi

Cosa cambia per quel che riguarda la Tasi con la Legge di Bilancio 2020? Tra le novità contenute nella manovra a cui sta lavorando il governo Conte c’è l’abolizione della Tasi 2020, cioè di quella tassa sui servizi indivisibili del Comune che a partire dal 2020 sarà accorpata alla nuova IMU 2020.

Il governo infatti ha deciso di semplificare la vita del contribuente, introducendo a partire dal 1° gennaio 2020 la nuova IMU eliminando al contempo la TASI, il cui gettito andrà a confluire però nell’IMU.

Queste novità sono contenute nell’articolo 95 del Disegno di Legge di Bilancio 2020. Vi sono contenute quindi le modifiche che riguardano l’Imu, con la cancellazione della Tasi, ma anche la non modifica della TARI, che è la tassa relativa a raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici.

Imu 2020, scadenze acconto e saldo

Ma cosa succederà con la nuova IMU e la cancellazione della TASI? Cambieranno alcune scadenze? No, con la nuova IMU 2020 le scadenze per effettuare il pagamento dell’acconto e del saldo non cambieranno. Le nuove scadenze della tassa sulla casa saranno identiche alle precedenti, e sono infatti le seguenti:

  • Scadenza acconto IMU 2020 entro il 16 giugno
  • Scadenza saldo IMU 2020 entro il 16 dicembre

Solo per l’anno 2020 la prima rata sarà pari al 50% della somma relativa al pagamento di IMU e TASI versate nel 2019, mentre il conguaglio sarà nel mese di dicembre. Si dovrà tenere conto di eventuali aumenti o riduzioni dell’aliquota base (8,6 per mille) come disposto tramite le delibere comunali che sono state già pubblicate sul Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre.

Chi è tenuto al pagamento della nuova Imu 2020?

Ora che la Tasi è stata abolita, e che l’importo in precedenza dovuto va a confluire nella nuova Imu 2020, il pagamento dell’importo sarà interamente a carico del proprietario dell’immobile, anche nei casi in cui l’immobile viene utilizzato da un soggetto diverso, ad esempio quando è stato posto in essere un contratto di affitto, oppure di comodato d’uso (che è a titolo gratuito).

Chi paga la nuova Imu 2020? Ecco per quali immobili il proprietario è tenuto a pagare l’Imu

  • Prima casa di lusso e relative pertinenze categorie catastali A1, A8 e A9
  • Seconda casa
  • Uffici e studi privati categoria A/10
  • Gruppo B: da B/1 a B/8
  • Negozi e botteghe appartenenti al gruppo C/1
  • Cantine, soffitte, magazzini, locali di deposito C/2
  • Laboratori per arti e mestieri C/3
  • Locali per attività sportiva senza fini di lucro C/4
  • Stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro C/5
  • Garage, rimesse, stalle, scuderie C/6
  • Tettoie chiuse o scoperte C/7
  • Gruppo D. da D/1 a D/12, con esclusione di D/5 e D/10
  • Istituti di credito e di assicurazioni D/5
  • Fabbricati rurali strumentali all’attività D/10
  • Fabbricati rurali non strumentali all’agricoltura
  • Aree fabbricali

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