Smart working, a partire dal 16 ottobre nuove regole per chi ha figli sotto i 14 anni in quarantena

Lo stato di emergenza sanitaria per il Covid-19 dovrebbe terminare il prossimo 16 ottobre, quindi a partire da questa data anche i periodi di smart working riconosciuti ai dipendenti che hanno figli di età inferiore ai 14 anni inizieranno ad essere gestiti secondo le regole ordinarie.

Sono queste le indicazioni che sono state fornite dallo stesso ministero del Lavoro, che ha pubblicato la risposta ad una FAQ sul sito internet ufficiale.

Si aprono quindi due strade. Secondo quanto riportato su IlSole24Ore, l’articolo 5 del decreto legge 111/2020, relativo alla ripresa dell’attività scolastica, prevede che un lavoratore dipendente, sia in ambito pubblico che privato, ha la possibilità di ricorrere allo smart working per quel periodo di tempo in cui il figlio, se minore di anni 14, è sottoposto ad obbligo di quarantena.

Nell’ambito dell’attività scolastica tra l’altro, è bene ricordarlo, gli studenti possono essere messi in quarantena non solo se risultano positivi al virus in base all’esito del tampone, ma anche nel caso in cui siano entrati in contatto con un positivo.

In alcuni casi naturalmente l’attività lavorativa del genitore non può essere svolta in modalità ‘agile’, ed in questo caso la normativa prevede la possibilità di usufruire di un congedo parentale indennizzato al 50% della retribuzione, a carico dello Stato, anche se al momento mancano ancora le istruzioni operative Inps.

Queste sono le due opzioni a disposizione del lavoratore con figli minori di 14 anni sottoposti all’obbligo di quarantena, valide dall’apertura delle scuole fino al prossimo 31 dicembre. In ogni caso ciascuna delle due opzioni può essere esercitata solo da uno dei due genitori se entrambi lavorano, mentre non sono fruibili se almeno uno dei due lavora già in smart working.

Cosa cambia a partire dal 16 ottobre

Il ministero del Lavoro precisa nella sua FAQ sul sito ufficiale che fino al 15 ottobre è possibile ricorrere al lavoro agile in questo contesto comunicando al ministero stesso attraverso la procedura semplificata operativa nel periodo di emergenza sanitaria.

A partire dal 16 ottobre però le cose cambiano con la fine dello stato di emergenza, e si torna alle regole ordinarie, e questo comporta alcuni cambiamenti. 

In primo luogo, come riportato da IlSole24Ore, “sarà necessario sottoscrivere un accordo individuale con il dipendente che regoli lo smart working” un adempimento che potrebbe essere riferito a pochi giorni soltanto.

Infatti non dobbiamo dimenticare che in alcuni casi l’isolamento fiduciario può avere durata inferiore alle due settimane. Molto dipende infatti da dopo quanti giorni emerge l’avvenuto contatto tra lo studente in questione ed un eventuale compagno di classe o docente risultato positivo al virus.

Allo stesso modo si deve anche tener conto del fatto che il periodo di quarantena potrebbe essere ripetuto in più occasioni, come testimoniano le cronache di questi giorni, che ci riportano la notizia di intere classi che sono state messe in quarantena.

Secondo quanto riportato da IlSole24Ore, l’accordo dovrebbe essere notificato e inviato al ministero del Lavoro seguendo la procedura informatica standard, con il caricamento quindi del singolo gile in formato pdf.

Dal ministero fanno anche sapere che “il rispetto delle regole ordinarie riguarda, dopo il 15 ottobre, non solo le nuove attivazioni di smart working, ma anche la prosecuzione dell’attività in modalità agile”.

Il ministero ha tenuto conto inevitabilmente della frequenza con cui si potrebbero verificare le situazioni di dipendenti con necessità di lavorare in modalità agile o in alternativa con l’esigenza di fruire del congedo parentale.

Le situazioni di questo tipo potrebbero verosimilmente riguardare anche aziende che abitualmente non fanno ricorso allo smart working, quindi è opportuno prevedere una modalità semplificata di gestione almeno di questa ipotesi di lavoro agile.

Resta in ogni caso un dubbio, una sorta di buco nell’applicazione della normativa, che fa riferimento al contatto che si verifica “all’interno del plesso scolastico”. Cosa succede quindi se il figlio under 14 entra in contatto con una persona positiva al virus nel corso di una attività extrascolastica, ad esempio durante una attività sportiva, un gioco di squadra, o semplicemente nel curare semplici rapporti di amicizia?

Anche in questo caso il ragazzo sarà messo in quarantena e non potrà andare a scuola, ma il genitore in questi casi, almeno stando al modo in cui si presenta la normativa, non avrebbe diritto a nessuna delle due opzioni precedentemente descritte, vale a dire al lavoro in modalità agile, né al congedo parentale con retribuzione al 50% pagata dallo Stato.

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