Nei casi di abuso edilizio accedere al Superbonus 110% diventa difficile, ecco perché

Di recente il governo guidato da Mario Draghi ha apportato delle modifiche ad uno dei bonus edilizi più conosciuti, vale a dire il Superbonus 110%, e proprio nell’ambito di questo intervento dell’esecutivo era previsto che si agevolasse l’accesso alla detrazione anche per i casi di abuso edilizio.

L’accesso alla detrazione legata al Superbonus 110%, tuttavia, non è stato previsto in presenza di domande di sanatoria o condono.

Nel decreto legge Semplificazioni che introduce importanti “misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica” troviamo un intervento che riguarda in particolare l’articolo 119 del decreto Rilancio.

Una parte dell’articolo 33 del decreto Semplificazioni infatti, che sostituisce integralmente il comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, avrebbe dovuto contenere una sorta di ‘sanatoria’ per i casi di abuso edilizio. All’atto pratico però questa sanatoria che dovrebbe permettere l’accesso all’agevolazione anche a chi ha domande di sanatoria o di condono in corso non c’è.

Su Qui Finanza leggiamo che “la norma non ha recepito alcune delle precisazioni contenute nella prima bozza del decreto”. La presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) è permessa dal decreto Semplificazioni solo nei casi di manutenzione straordinaria, ma in caso di presenza di abuso edilizio non tollerato la possibilità di accesso al Superbonus 110% viene meno.

Il DL Semplificazioni snellisce la procedura per presentare gli atti

Una delle funzioni del decreto Semplificazioni è quella di snellire la procedura per la presentazione degli atti necessari con lo scopo di abbreviare i tempo per l’avvio dei cantieri nell’ambito dei cui lavori di ristrutturazione viene erogato il Superbonus 110%.

Il comma 13-ter del DL Semplificazioni stabilisce che gli interventi del superbonus 110% con l’esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione ex-novo degli edifici, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria e si possono realizzare mediante la sola comunicazione di inizio lavori asseverata, la cosiddetta CILA appunto.

Una procedura più snella quindi, in grado di ridurre i tempi anche perché nella CILA non si dovrà andare ad indicare alcunché circa lo stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico Edilizia.

Per stato legittimo si intende “quello stabilito dal titolo abitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

Ciò vuol dire che per richiedere il Superbonus 110% sarà attraverso la sola CILA che si andranno ad attestare gli estremi del titolo abitativo, senza quindi l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.

Viene però specificato che “ogni valutazione” inerente la legittimità dell’immobile oggetto dell’intervento per il quale si beneficia del Superbonus 110% “resta impregiudicata” con la possibilità che vengano segnalate irregolarità dell’edificio. Tutto invariato poi per quel che riguarda gli oneri di urbanizzazione che restano dovuti nei casi previsti.

Lo snellimento delle procedure previsto dal decreto Semplificazioni permette di accorciare i tempi necessari per reperire la documentazione rendendoli più compatibili con la fruizione dell’agevolazione.

Superbonus 110% quando non si può beneficiare dell’agevolazione

Da una parte con il decreto Semplificazioni si snellisce la procedura, e si permette ai tecnici di evitare di verificare la regolarità dei lavori effettuati successivamente alla realizzazione dell’immobile, tagliando così non solo i tempi tecnici ma anche i costi che il contribuente deve sostenere per le pratiche edilizie.

Dall’altra però, anche se sarà sufficiente la CILA per attestare gli estremi del titolo abitativo, non possiamo ancora parlare di un condono per eventuali abusi edilizi.

Infatti il nuovo comma 13-ter prevede che la decadenza del beneficio prevista dall’articolo 49 del Testo Unico Edilizia si applichi solo ad alcuni casi specifici che non prevedono la presenza di abusi edilizi.

La possibilità di accedere al Superbonus 110% quindi decade nei casi in cui:

  • non viene presentata la CILA
  • gli interventi effettuati sono stati realizzati in difformità alla CILA
  • manca il titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento o il provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero l’assenza dell’attestato che certifichi che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967
  • non vi è corrispondenza al vero nelle attestazioni previste per l’accesso al Superbonus dall’articolo 119 comma 14 del decreto Rilancio.

La normativa prevede infatti che resti “impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”, e questo appare confermare che il decreto Semplificazioni non interviene per agevolare l’accesso al bonus in casi di abusivismo edilizio.

Inoltre viene chiarito che la CILA dovrà riportare fedelmente lo stato dei luoghi, pena la decadenza dell’agevolazione, e che attraverso un semplice raffronto documentale tra la CILA che è stata presentata e l’ultimo titolo edilizio dell’immobile interessato dall’intervento sarà possibile individuare con facilità la presenza di eventuali abusi edilizi.

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