Bonus Tv, ai venditori che applicano lo sconto serve il codice tributo per recuperare gli importi

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55 del 23 agosto 2021 ha fornito tutte le istruzioni di cui i venditori che applicano gli sconti previsti dal bonus TV hanno bisogno per poter recuperare gli importi che i clienti risparmiano grazie all’agevolazione.

I venditori hanno infatti bisogno del codice tributo per poter recuperare lo sconto applicato, e questo è stato appena fornito dall’Agenzia delle Entrate con la suddetta risoluzione insieme alle varie indicazioni riguardanti la procedura da seguire per richiedere il rimborso spettante.

L’Agenzia delle Entrate fornisce quindi le istruzioni per utilizzare il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti in compensazione per gli importi corrispondenti allo sconto applicato al consumatore finale.

Sarà possibile per i commercianti che aderiscono all’iniziativa utilizzare il credito d’imposta in compensazione sin da subito, per l’esattezza a partire da due giorni dopo la ricezione dell’attestazione sull’applicabilità dello sconto che viene riconosciuto senza limiti Isee e fino ad un importo massimo di 100 euro.

Ecco il codice tributo per i commercianti che applicano lo sconto del bonus Tv

Il via all’erogazione del bonus Tv a partire dal 23 agosto 2021 si accompagna al rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate del codice tributo necessario per recuperare gli importi dello sconto previsto dall’agevolazione.

Come accennato, tutte le istruzioni operative necessario ai negozianti per ricevere il rimborso sono contenute nella risoluzione n. 55 dell’Agenzia delle Entrate, dove viene specificato che gli importi vengono riconosciuti sotto forma di credito d’imposta da usare in compensazione.

Per usare il credito d’imposta in compensazione sarà necessario attendere il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione circa la disponibilità dello sconto richiesto, e questo deve avvenire attraverso l’invio telematico del modello F24.

Per quanto riguarda il codice tributo nello specifico, è proprio nel modello F24 che dovrà essere riportato, ed è il seguente:

“6927” denominato “BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di un nuovo apparecchi televisivo – D.M. del 5 luglio 2021.

Il codice tributo 6927 dovrà essere inserito nel modello F24 e per l’esattezza nella sezione “Erario” in corrispondenza degli importi riportati nella colonna “importi a credito compensati”.

Sempre sulla compilazione del modulo per la richiesta del rimborso degli importi dello sconto applicato con il bonus Tv, l’Agenzia delle Entrate specifica che nel campo relativo all’anno di riferimento sarà necessario indicare l’anno in cui è avvenuta la vendita del nuovo apparecchio televisivo in occasione della quale è stato utilizzata l’agevolazione.

Il codice tributo 6927 si usa anche per la restituzione del credito d’imposta

Il codice tributo 6927 si potrà usare anche nei casi in cui l’esercente si trovi a dover restituire il credito d’imposta indebitamente fruito. Ciò può accadere ad esempio se la Tv che il cliente finale ha acquistato usando il bonus diviene oggetto di reso.

In questo caso specifico il commerciante dovrà comunicare l’annullamento dell’operazione utilizzando l’apposito servizio telematico, e successivamente dovrà provvedere a restituire il credito d’imposta già usato in compensazione tramite il modello F24. Sarà anche necessario indicare l’importo del credito da restituire nella colonna “importi a debito versati”.

Infine si dovrà indicare nel campo anno di riferimento quello in cui è avvenuta la vendita dell’apparecchio televisivo che il cliente ha poi deciso di restituire.

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