Si può usare il bonus Facciate anche per lavori su case fronte mare? Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Il bonus Facciate è una delle agevolazioni che sono state introdotte per permettere ai proprietari di casa, ma anche agli inquilini nel caso di abitazioni in affitto, di intervenire con lavori di restauro o ristrutturazione degli edifici beneficiando di sconti che in alcuni casi possono arrivare al 110%.

In questi casi parliamo dei cosiddetti bonus edilizi come l’Ecobonus, il Superbonus 110%, il bonus Ristrutturazione, il bonus Mobili ed Elettrodomestici, e tra questi anche il bonus Facciate appunto.

Ognuna di queste agevolazioni può essere sfruttata in determinati contesti ben precisi, ed alcune possono anche essere utilizzate insieme. È fondamentale quindi, per sapere quali bonus si possono richiedere e come utilizzarli, capire bene a chi sono destinati e quali sono i requisiti per ottenerli.

Il bonus Facciate si può usare anche per abitazioni fronte mare

Per quanto riguarda il bonus Facciate sappiamo che può essere utilizzato per lavori di restauro delle facciate esterne dell’edificio a patto che siano visibili dalla strada o comunque da spazi pubblici. La ratio della norma è che in questo modo si incentivano i proprietari ad intervenire con il risultato di un miglioramento del decoro urbano.

Gli edifici devono essere visibili da un’area pubblica infatti, ed è questa la prima condizione per avere accesso al bonus Facciate. Ma cosa succede se l’area pubblica da cui è visibile un determinato edificio è una spiaggia, una scogliera o il mare? Ed è proprio qui che arriva il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Con la risposta all’interpello n. 595 del 16 settembre infatti l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche uno specchio d’acqua è assimilabile a un’area pubblica, e che per questa ragione per il restauro della facciata esterna di una casa che affaccia sul mare è possibile accedere all’agevolazione.

Anche per le case che si affacciano sul mare quindi è possibile ottenere il bonus Facciate che consiste in una detrazione dell’imposta lorda (Irpef o Ires) consentendo al beneficiario di recuperare il 90% della spesa sostenuta negli anni 2020 e 2021 per gli interventi che hanno interessato specificamente le facciate esterne dell’edificio visibili da un’area pubblica quale, appunto, uno specchio d’acqua.

Per il bonus Facciate, a differenza di quanto accade con molte altre agevolazioni, non ci sono limiti di spesa e ne possono beneficiare sia le persone fisiche che le imprese, sia i proprietari degli immobili che gli inquilini, indipendentemente da dove abbiano la residenza se sul territorio dello Stato italiano o fuori da esso.

Lo scopo del bonus Facciate è quello di migliorare l’aspetto delle nostre città, e in particolare quello dei centri storici, ed è per questo che è possibile utilizzare questa agevolazione solo per restaurare le facciate esterne visibili da aree pubbliche.

In particolare, tornando alla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 595 del 16 settembre 2021, l’istante domandava se uno specchio d’acqua oppure una scogliera appartenente al demanio da cui è visibile l’edificio rientra tra gli spazi a uso pubblico.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate, sentito anche il Ministero della Cultura, è stato positivo, dando infatti il via libera all’utilizzo del bonus Facciate anche per il restauro delle facciate esterne degli edifici vista mare.

L’istante ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per ottenere chiarimenti sul caso specifico di un edificio che affaccia sul mare, interessato da interventi di restauro per facciate esterne che non affacciano anche su vie, strade o suoli pubblici, ma che tuttavia sono visibili dal mare, e ha ottenuto risposta positiva.

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire il proprio benestare per l’utilizzo del bonus Facciate in questi casi, ha fatto riferimento alla nota RU 185460 del 9 luglio 2021 del Ministero della Cultura nella quale veniva precisato quanto segue:

“Non ricadono nelle esclusioni, contenute anche nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su superfici confinanti con spazi interni: si ritiene pertanto () che le spese siano ammissibili”.

Anche nell’interpello n. 337 del 12 maggio 2021 è stato espresso questo principio. In quel caso l’Agenzia delle Entrate ha fatto rifermento alla nota RU 0348403 del 9 novembre 2020 dando parere positivo sull’uso del bonus Facciate per interventi di restauro sul lato esterno dell’edificio visibile dalla strada interna.

“Si condivide l’interpretazione, che tiene conto anche dell’orientamento della Corte di Cassazione penale espressa con la sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale una strada vicinale sia assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel caso specifico, destinata al passaggio collettivo”.

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