Legge di Bilancio: tutte le novità sulla riforma delle pensioni. Si parte con Quota 102 ma solo per il 2022

La Legge di Bilancio 2022 introduce diverse novità anche sullo spinoso tema delle pensioni, tra queste citiamo prima di tutto Quota 102 che, tuttavia, sarà un’opzione per uscire dal mondo del lavoro valida solo per il 2022, ma tra le novità inserite nell’ultima finanziaria abbiamo anche la proroga di Opzione donna e dell’Ape sociale con il potenziamento di questa misura in particolare.

L’Ape sociale viene infatti estesa a nuove mansioni inserite nella lista dei lavori usuranti, inoltre il requisito contributivo viene ribassato per i lavoratori edili. E ancora tra le novità nella manovra economica messa a punto dal governo di Mario Draghi abbiamo il passaggio della gestione sostitutiva dei dipendenti di INPGI all’INPS.

Sono queste le principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2022 che, come sappiamo, risulta già pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021. Il confronto con le parti sociali tuttavia è tutt’altro che terminato, infatti il governo sta portando avanti un dialogo volto a mettere a punto una riforma complessiva del sistema pensionistico.

L’intenzione è quella di conservare nel complesso la linea generale del sistema contributivo al fine di assicurare la sostenibilità della spesa pensionistica a lungo termine. La Legge Fornero quindi non dovrebbe subire grandi stravolgimenti, o quanto meno queste sembrano essere i programmi dell’esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce.

Nella Legge di Bilancio 2022 al tema della previdenza e dell’assistenza è stato dedicato il Titolo IV Lavoro, famiglia e politiche sociali, che si sviluppa in tre parti:

  • Capi I: riordino della disciplina del reddito di cittadinanza
  • Capo II: pensioni
  • Capo III: altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali, giovanili e sport.

Quali sono le novità sulle pensioni introdotte con la Legge di Bilancio 2022

Vediamo quindi quali sono le principali novità inserite nella Legge di Bilancio sul tema delle pensioni.

  • Quota 102: il testo definitivo della manovra economica interviene con disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata, modificando di fatto la norma su Quota 100. L’intervento interessa il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni della legge 28 marzo 2019, n. 26. “I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022”
  • Anticipo pensionistico a 62 anni per i dipendenti delle Piccole e Medie imprese che si trovano in difficoltà economiche: la nuova manovra economica istituisce nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo Economico un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il triennio 2022-2024. Queste risorse dovranno permettere una uscita anticipata dal mondo del lavoro per i dipendenti di piccole e medie imprese in situazione di difficoltà economiche a patto che abbiano raggiunto i 62 anni di età anagrafica. Le modalità e le procedura di erogazione delle risorse stanziate saranno successivamente definiti con decreto interministeriale da adottare entro il termine dei 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio
  • Ape sociale: la misura dell’Ape sociale non solo viene prorogata con la nuova manovra economica ma viene anche potenziata estendendo il beneficio ad altre categorie di lavoratori. Pe quanto riguarda questa misura viene di fatto ampliato l’elenco delle mansioni considerate gravose e usuranti con l’inserimento di 23 nuove professioni e si interviene modificando il requisito contributivo richiesto ai lavoratori edili e della ceramiche che possono accedere all’Ape sociale al raggiungimento del requisito contributivo di 32 anni invece che di 36.
  • Opzione donna: la misura di Opzione donna viene prorogata per tutta la durata del 2022 ma alla fine dell’anno giungerà a scadenza. Nel testo definitivo della manovra economica si legge a tal proposito che “il trattamento pensionistico anticipato sarà riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni nel caso di lavoratrici dipendenti e a 59 anni nel caso di lavoratrici autonome”.
  • INPGI viene assorbito in INPS: un articolo inserito in Legge di Bilancio stabilisce che “al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti ai superstiti già iscritti presso la medesima forma”. Nell’articolo 2 si legge inoltre che “il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 1 è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022”.

Infine il testo definitivo della manovra economica prevede per quel che riguarda il tema pensioni degli interventi perequativi di natura previdenziali destinati al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Inoltre è prevista l’applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092 sul calcolo dell’assegno della pensione.

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