Indennità di malattia lavoratori dello spettacolo, come funziona. Le istruzioni dell’Inps

Con il DL 73/2021 sono state apportate alcune modifiche alle indennità previste per i lavoratori dello spettacolo. L’INPS, con la circolare 132/2021 fornisce quindi tutti i chiarimenti necessari per comprendere in che modo intervengono le nuove norme sull’erogazione dell’indennità di malattia, precisando i requisiti, le caratteristiche della prestazione, e le modalità di fruizione.

Nel messaggio numero 1568 del 7 aprile 2022 troviamo alcune indicazioni operative per gli interessati all’indennità di malattia, e per le Strutture territoriali. In particolare il messaggio dell’Inps in questione fornisce chiarimenti in merito al pagamento diretto.

Vediamo quindi cosa cambia in fatto di requisiti, importi e modalità di erogazione dell’indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo in seguito alle modifiche apportate dal decreto 73 del 2021.

Quali sono i requisiti contributivi per l’indennità di malattia per lavoratori dello spettacolo

Per chiarire cosa cambia per quel che riguarda l’indennità di malattia FLPS spettacolo iniziamo con l’aspetto dei requisiti. Il requisito contributivo minimo richiesto per accedere all’indennità è quello dei 40 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento della malattia.

In particolare viene precisato che sono utili ai fini del raggiungimento del requisito, eventuali contributi figurativi o da riscatto o altre contribuzioni diverse da quelle obbligatorie.

Quanto dura l’indennità di malattia per lavoratori dello spettacolo

Per quanto riguarda la durata dell’indennità di malattia nel caso dei lavoratori dello spettacolo, viene precisato che essa decorre a partire dal quarto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la malattia, e viene corrisposta per un massimo di 180 giorni nel corso dell’anno solare.

Nel caso di certificazioni mediche di continuazione o in caso di insorgenza di patologia conseguenziale intervenuta entro 30 giorni dalla cessazione dell’evento, la cosiddetta ricaduta, così come accade per la generalità dei lavoratori, anche nel caso dei lavoratori dello spettacolo non si applicano i tre giorni di carenza, mentre i giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente. 

Se la malattia precedente risulta essere stata di durata inferiore ai tre giorni, si applica comunque la normativa generale, che prevede che l’indennità di malattia decorra escludendo i giorni di carenza non applicati in precedenza.

Nel caso di lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è prevista la conservazione della tutela, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, come precisato dalla circolare INPS n. 160/1983.

Restando sui contratti di lavoro a tempo determinato, per i lavoratori del mondo dello spettacolo il limite delle giornate di malattia indennizzabili è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi, e in ogni caso non può superare la durata massima di 180 giorni.

Con il messaggio 1568 l’Inps ricorda che il certificato di malattia, sia nella sua versione digitale che cartaceo, costituisce a tutti gli effetti domanda per ottenere l’indennità prevista.

Quanto alle modalità, ricordiamo che il certificato di malattia viene redatto sin dal primo giorno di malattia, e viene trasmesso per via telematica dal medico curante mediante il canale SAC. Se invece viene redatto il certificato di malattia in forma cartacea, questo viene inviato direttamente dal lavoratore all’INPS e al datore di lavoro entro il termine di due giorni dalla data in cui è stato rilasciato.

Indennità di malattia lavoratori dello spettacolo: quali sono gli importi

Quanto agli importi riconosciuti nell’ambito dell’indennità di malattia FLPS per lavoratori dello spettacolo, la circolare dell’Inps precisa che l’indenità corrisponde:

  • al 60% della retribuzione media globale giornaliera per i primi 20 giorni di malattia, incluse domeniche e festività nazionali e religiose infrasettimanali
  • all’80% della retribuzione media globale giornaliera per i restanti giorni fino al limite fissato a 180 giorni
  • al 40% della retribuzione nel caso di lavoratori che per contratto prestano la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nell’arco della settimana.

Per quei casi in cui i giorni lavorativi previsti da contratto cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale dell’indenità di malattia sarà del 60 o dell’80 per cento in base alla durata della malattia. E così come previsto per la generalità dei lavoratori, anche nel caso dei lavoratori dello spettacolo l’indennità non viene riconosciuta per le festività che cadono di domenica.

L’Inps chiarisce anche che in caso di ricovero, a quei lavoratori che non hanno familiari a carico, spetta un’indennità di malattia ridotta a 2/5 dell’ordinario, e che le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero.

Abbiamo visto che l’importo dell’indennità di malattia si calcola sulla base della retribuzione media giornaliera, quindi è doveroso chiarire in che modo si determina la retribuzione media globale giornaliera (RMGG).

A partire dal 26 maggio 2021 la retribuzione media di riferimento corrisponde alla retribuzione media percepita nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel mondo dello spettacolo. Vengono inclusi nel calcolo anche il rateo della tredicesima e altri eventuali premi o emolumenti vari, parimenti soggetti a contribuzione.

Come viene pagata l’indennità di malattia FLPS lavoratori dello spettacolo

Per quanto concerne le modalità con cui l’indennità viene materialmente corrisposta ai beneficiari, sono previsti due casi distinti:

  • Indennità di malattia anticipata dal datore di lavoro
  • Indennità di malattia corrisposta direttamente dall’Inps

Nel primo caso parliamo di lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Laddove il lavoratore si trovi, al momento dell’insorgenza della malattia, in possesso dei requisiti contributivi ma con giornate effettuate presso un altro datore di lavoro, diverso quindi da quello tenuto al pagamento, il datore di lavoro che anticipa la prestazione deve accertare l’effettiva sussistenza dei suddetti requisiti e il lavoratore è tenuto a fornire la necessaria documentazione.

Il secondo caso invece riguarda i lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione al momento in cui viene riconosciuta l’indennità di malattia, i lavoratori “saltuari” con contratto a termine o a prestazione, e i lavoratori presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.

L’INPS sul proprio portale mette a disposizione dei lavoratori il modello “SR188” denominato “Modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” che serve per fornire gli elementi informativi necessari al pagamento dell’indennità di malattia. In questo modello è presente un campo libero nel quale si può specificare l’evento di malattia cui si fa riferimento. 

Una volta compilato il modello, ed allegata eventuale documentazione ritenuta utile, lo stesso deve essere trasmesso alla Struttura territoriale di riferimento attraverso il canale telematico, tramite posta ordinaria o raccomandata, o tramite consegna presso sportello fisico.

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