Detrazioni spese mediche, quando serve la fattura

La prima cosa da chiarire per quel che riguarda la detrazione delle spese mediche sostenute, è che non tutte le spese possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi utilizzando lo scontrino parlante.

Esistono delle spese sanitarie che necessitano obbligatoriamente della fattura per poter essere portate in detrazione. Vediamo insieme quali sono.

Cosa sono le spese sanitarie detraibili?

Le spese sanitarie detraibili sono quelle sostenute per prestazioni mediche e sanitarie. Esse riguardano prestazioni come visite mediche, analisi diagnostiche, interventi chirurgici, acquisto di medicinali da banco, lenti a contatto, protesi acustiche, ecc.

In cosa consiste lo scontrino parlante?

Lo scontrino parlante è un documento commerciale rilasciato al momento dell’acquisto in cui sono indicati i dati dell’acquirente, i dati del venditore, la descrizione del prodotto o servizio acquistato, il prezzo, l’iva applicata e il totale da pagare.

In quali casi è sufficiente lo scontrino parlante?

Per la maggior parte delle spese sanitarie, basta lo scontrino parlante per poter portare in detrazione il costo sostenuto. In particolare, per le spese sostenute per l’acquisto di farmaci da banco, lenti a contatto, protesi acustiche, presidi medici e ortopedici, il documento commerciale parlante è sufficiente per usufruire della detrazione fiscale.

In quali casi è obbligatoria la fattura?

Esistono però alcune prestazioni sanitarie per cui è obbligatorio avere la fattura per poter usufruire della detrazione fiscale. Si tratta delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona.

A cosa serve la fattura?

La fattura è il documento contabile che attesta la transazione commerciale tra acquirente e venditore e contiene informazioni dettagliate sulla prestazione erogata e sul prezzo pagato. Nel caso delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, la fattura è necessaria per poter fruire delle detrazioni fiscali.

Cosa dice la normativa?

Secondo il D.P.R. 633 del 1972, non tutte le operazioni sanitarie prevedono l’emissione di fattura per poter usufruire delle detrazioni fiscali. Tuttavia, il DPR non specifica quali prestazioni sanitarie sono escluse dalla fatturazione.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha emesso un chiarimento in data 4 aprile 2023 (risposta 275 del 4 aprile 2023) in cui ha chiarito che le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona non sono esenti da Iva, e quindi devono sempre essere documentate da fattura, anche se il cliente non la richiede.

Cosa dice la circolare n. 15 del 23 luglio 1993?

La circolare n. 15 del 23 luglio 1993 fornisce chiarimenti riguardo all’applicazione dell’obbligo di fatturazione per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona.

In particolare, viene precisato che l’obbligo di emissione della fattura sussiste anche per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate dai pubblici esercizi, dalle aziende sanitarie locali e dai presidi ospedalieri, ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 633/72.

La circolare precisa anche che non rientrano nell’obbligo di emissione della fattura le prestazioni sanitarie effettuate dai medici di base e dai pediatri di libera scelta, i quali rientrano nell’ambito dell’esenzione prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del D.P.R. 633/72. In questo caso, il documento commerciale parlante (scontrino o ricevuta) è sufficiente ai fini della detrazione fiscale.

In ogni caso, è importante che i contribuenti che intendono fruire della detrazione fiscale per le spese mediche e sanitarie si informino sempre con attenzione sulle modalità di documentazione richieste per ciascuna prestazione sanitaria, in modo da evitare di incorrere in eventuali sanzioni o di perdere il diritto alla detrazione fiscale.

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