Proroga Superbonus 110% nel decreto Aiuti, ecco cosa cambia e per chi

Seppur con tutte le difficoltà del caso, il decreto Aiuti alla fine ha passato l’esame della Camera e del Senato ed è stato convertito in legge. Tra le varie misure inserite in questo decreto anche una proroga del Superbonus 110%, ma non si tratta di un allungamento della sua scadenza per tutti i potenziali beneficiari.

In molti speravano in una nuova proroga del Superbonus 110%, ma il governo guidato da Mario Draghi è stato chiaro fin dall’inizio, le risorse che avrebbero dovuto bastare fino al 2023 sono terminate e non saranno stanziati nuovi fondi per una misura che, a dire il vero, non ha mai particolarmente entusiasmato l’ex governatore della Bce.

Per ora quindi nessuna proroga del superbonus intesa come un allungamento della sua data di scadenza erga omnes, cosa che comunque potrebbe arrivare con la nuova manovra economica anche se resta il problema delle risorse, senza contare che vista la crisi di governo attualmente in atto si tratta di una delle misure che rischiano di saltare.

Come funziona la proroga del Superbonus nel decreto Aiuti

Ad ogni modo nel decreto Aiuti, che ha superato l’esame delle due camere con l’ennesimo voto di fiducia, abbiamo una qualche proroga del superbonus. Si tratta però di una proroga piuttosto selettiva, che riguarda solo le abitazioni indipendenti quali ville e villette.

Il decreto Aiuti infatti stabilisce che la data di scadenza del Superbonus 110%, per abitazioni autonome incluse le villette a schiera, viene spostata dal 30 giugno al 31 dicembre 2022. Resta tuttavia valido il vincolo del completamento del 30% dei lavori almeno entro il 30 settembre di quest’anno.

La proroga stabilita dal decreto Aiuti vale per le persone fisiche che sostengono spese per uno o più degli interventi ammessi all’agevolazione su unità immobiliari unifamiliari o su villette a schiera. Per quanto riguarda le unità immobiliari che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari, ricordiamo che resta valido il requisito dell’indipendenza funzionale e della presenza di uno o più accessi indipendenti.

Grazie alla proroga inserita nel decreto Aiuti i contribuenti che effettuano interventi ammessi all’agevolazione possono accedere al superbonus 110% anche per spese sostenute nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, a patto che abbiano portato a termine, entro la data del 30 settembre, almeno il 30% dei lavori complessivamente previsti.

Si andrà a tener conto, al fine del raggiungimento della soglia del 30%, di tutti i lavori svolti, indipendentemente dai pagamenti, inserendo nel computo anche i lavori non agevolati con il Superbonus 110%.

Decreto Aiuti: novità sulla cessione del credito

Nel decreto Aiuti non è stata inserita solo la proroga per le abitazioni indipendenti, coi beneficiari che accedono all’agevolazione che possono ottenere la detrazione anche sulle spese sostenute dopo il 30 giugno fino alla fine dell’anno, ma anche alcune novità che riguardano la cessione del credito.

Infatti grazie alle modifiche che sono state apportato dalla legge di conversione del decreto Aiuti, le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario potranno sempre cedere i crediti derivanti dai bonus edilizi a imprese e professionisti.

E in particolare viene stabilito che la cessione può avvenire nei confronti di soggetti che non agiscono per attività imprenditoriale. Occorre però che risultino soddisfatte alcune specifiche condizioni, infatti tali soggetti devono aver “stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo”.

Il decreto Aiuti quindi stabilisce, come riportato da Money.it, che l’agevolazione per le banche si applicherà:

  • anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima della data in cui è antrata in vigore la legge di conversione del decreto Aiuti che è quella del 16 luglio 2022
  • alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Su Il Sole 24 Ore si ipotizza però una svista normativa in quanto sulla base di quanto stabilito dal decreto Aiuti la cessione ai correntisti non può essere utilizzata per le prime cessioni o sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate fino al 30 aprile 2022, con il risultato che tutte le comunicazioni relative a spese sostenute nel corso del 2021 restano tagliate fuori.

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