Visite fiscali – INPS: sanzioni – orari pubblici e privati

Quando parliamo di visite fiscali facciamo riferimento all’accertamento medico richiesto o disposto dall’Inps atto a verificare lo stato di salute del dipendente il quale ha sospeso l’attività lavorativa per malattia.

Questo lo faremo dando una risposta ai tanti interrogativi facendo il punto della situazione sul funzionamento e sulla regolamentazione delle visite fiscali.

Nonostante gli orari delle visite fiscali e alcune delle regole previste alle visite fiscali sono differenti tra lavoratori pubblici e privati, vi è un fattore che accomuna entrambe le categorie; esso è il Polo Unico Inps di cui parleremo nel corso di questo approfondimento, che si occupa dello svolgimento delle visite fiscali.

Fanno eccezione solo le Forze Armate e di Polizia per le quali è ancora l’amministrazione di competenza ad occuparsene.

All’interno di questa guida analizzeremo anche le novità apportate dal decreto Madia nel 2017, gli orari e le regole, come anche i casi di esenzione e le sanzioni previste nei confronti dei lavoratori assenti durante le fasce di reperibilità senza darne il preavviso (e senza una giustificazione valida).

Di tutto questo e di molto altro, ve ne parleremo all’interno del nostro approfondimento. Intanto vi consigliamo di scaricare le guide di seguito riportate al fine di rimanere sempre aggiornati.

Visite fiscali INPS: cosa sono?

La visita fiscale INPS è una visita medica, un accertamento sanitario, compiuto da un medico incaricato dallo stesso ente che si pone come scopo quello di verificare lo stato di salute del lavoratore nel momento in cui si assenta per malattia.

Il medico può essere inviato:

  • Direttamente dall’INPS;
  • Dal datore di lavoro;
  • Dall’amministrazione presso cui lavora se si tratta di dipendente pubblico.

Il medico incaricato della visita deve recarsi presso il domicilio dei soggetti assenti per malattia e verificare la veridicità del certificato stesso.

Visite fiscali inps privati: quando si deve avvisare il datore di lavoro?

La prima cosa da fare, quando ci si ammala è quella di avvisare il proprio datore di lavoro. Questo deve avvenire secondo i tempi dettati dal regolato dal contratto collettivo di lavoro applicato all’ente o azienda presso cui si è occupati.

Si potrà adempiere a tale onere sia telefonicamente, sia via e-mail annunciando la propria assenza per quella giornata.

Una volta fatto questo, ci si deve rivolgere al proprio medico, o nel caso di impossibilità dovrà essere il medico a recarsi presso la residenza dell’interessato per effettuare la visita e costatarne lo stato di malattia.

Visite fiscali INPS: ultime notizie e oneri del lavoratore

Il lavoratore deve avvisare tempestivamente della sua assenza dal luogo di lavoro uno dei seguenti soggetti, in base a quanto stabilito dal CCNL.

STRUTTURE PUBBLICHE

  1. Struttura di appartenenza in maniera tempestiva e comunque entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza per malattia (anche in caso di eventuale prosecuzione dell’assenza);

STRUTTURE PRIVATE

  1. Prima dell’inizio del turno di lavoro (per le aziende che applicano i contratti collettivi di Telecomunicazioni, Terziario e Commercio, Turismo, Gomma/Plastica, Carta, Tessile/Abbigliamento/Confezioni, Grafica /Editoria, Alimentare);
  2. Due ore dall’inizio del turno lavorativo, per le aziende che applicano il Ccnl Autotrasporto;
  3. Entro 4 ore prima dall’inizio del turno lavorativo, per le aziende che applicano i Ccnl Autotrasporto (relativamente al personale viaggiante e soggetto a turni continui avvicendati), Legno/Arredamento, Chimica, Calzature;
  4. 24 ore prima, per le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanica.
La comunicazione al datore di lavoro deve essere fatta indipendentemente dall’invio o meno del certificato. E’ esonerato solo il lavoratore che riesce a dimostrare giustificato impedimento.

Visite fiscali : Procedura invio CERTIFICATO MEDICO

Il certificato medico per malattia si richiede al medico curante entro 48 ore dal verificarsi della patologia che ha generato l’assenza.

Il certificato medico deve essere inoltrato da:

  • Medico di famiglia trasmetterlo per via telematica all’Inps. Quest’ultimo rilascia una ricevuta con il numero di protocollo che (se previsto dal contratto) deve essere comunicato al datore di lavoro.
  • Nel caso in cui il medico curante è assente, il certificato può essere rilasciato da altro medico convenzionato o dalla guardia medica.
  • Nel caso di ricovero sarà onere l’ospedale inviare il certificato.

Se non si può procedere alla trasmissione telematica è necessario inviare una raccomandata con il certificato, entro lo stesso termine di 2 giorni previsto per l’invio telematico.

Il certificato medico viene redatto in duplice copia, una per il lavoratore e una per l’azienda.

In quella destinata al lavoratore è descritta anche la prognosi (influenza, gastrite ecc; questa è assente nella copia per l’azienda secondo quanto disposto dalla legge sulla privacy.

Visite Orari fiscali: Come ottenere il numero di protocollo del certificato medico?

Il medico curante, una volta trasmesso il certificato all’INPS, riceve un il n° di protocollo e deve comunicarlo all’interessato, il quale procede a trasmetterlo all’azienda.

Una volta che l’uff. risorse umane o il datore di lavoro, ricevono il numero di protocollo, potranno risalire a tutte le informazioni. Questo esonera il lavoratore dall’inviare il certificato medico cartaceo, sempre che non venga espressamente richiesto.

Orari Visite fiscali privati e pubblici: cosa prevede la normativa

Per quanto riguarda gli orari delle visite fiscali queste sono suddivise per categorie e quindi differenti per:

  • lavoratori privati;
  • lavoratori pubblici.

Con il termine orari delle visite fiscali si vuole indicare la fascia oraria entro i quali i dipendenti pubblici e privati possono essere oggetto di controllo da parte degli enti preposti per via dell’assenza dal lavoro giustificata per malattia.

La conoscenza degli orari aggiornati, in cui possono avvenire le visite fiscali, è molto importante per tutte le categorie di lavoratori siano essi pubblici o privati, al fine di evitare pesanti sanzioni. Il lavoratore deve
rendersi reperibile presso l’indirizzo indicato.

L’INPS, attraverso un’apposita circolare, ha illustrato le modifiche entrate in vigore dallo scorso anno:

le regole diffuse dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale riguardano sia i Medici fiscali e che i lavoratori. Regole e sanzioni stabilite per le visite fiscali rimarranno le stesse in quanto non sono state comunicate variazioni.

Il dipendente, entro due giorni dal verificarsi della malattia, dovrà invece spedire copia del certificato al datore di lavoro.

INPS visite fiscali dal 1° Settembre 2017

La riforma Madia ha introdotto dal 1° settembre 2017 nuove regole sugli orari di reperibilità e sulla competenza sulle visite fiscali, le quali passano al Polo Unico Inps.

I controlli saranno più frequenti in quanto i medici che effettuano i controlli sui lavoratori assenti per malattia, saranno retribuiti con una quota percentuale calcolata sulla base del numero di visite fiscali effettuate.

Va comunque ricordato che ci sono casi di esenzione dalla visita fiscale secondo quanto disposto dalla circolare Inps n. 95/2016 che stabilisce le condizioni necessarie per richiedere l’esenzione dai controlli.

Orari Visite fiscali insegnanti

Per quanto riguarda le visite fiscali degli insegnanti, queste possono essere richieste (dal Dirigente scolastico) a partire dal primo giorno soltanto in casi ben definiti. sono tali ad esempio le assenze verificatesi dopo o prima i periodi non lavorativi, in occasione di pause festive o fine settimana.

Orari Visite fiscali dipendenti pubblici: fasce di reperibilità

L’orario delle visite fiscali per i dipendenti pubblici sono :

  • Mattina: 9:00 – 13:00;
  • Pomeriggio: 15:00 – 18:00.

L’orario in oggetto deve essere rispettato dalle seguenti categorie di lavoratori:

  • Dipendenti statali in generale;
  • Insegnanti;
  • Lavoratori della Pubblica Amministrazione;
  • Lavoratori Enti locali;
  • Vigili del fuoco;
  • Polizia di Stato;
  • Impiegati delle ASL;
  • Militari;
  • Forze armate.

Anche in questo caso, le visite si svolgono tutti i giorni:

  • sabato e domenica;
  • festivi compresi.

Visite fiscali dipendenti privati: fasce di reperibilità e orari

Gli orari visite fiscali , ovvero le fasce di reperibilità per i dipendenti privati sono:

  • Mattina: 10:00 – 12:00;
  • Pomeriggio: 17:00 – 19:00.

Questi orari devono essere rispettati tutti i giorni:

  • sabato e domenica compresi;
  • giorni festivi ricadenti nel periodo di malattia.

Visite fiscali: Sanzioni

Per tutti i lavoratori che si sono assentati dal posto di lavoro a causa di malattia e che non sono stati reperiti presso l’indirizzo indicato, è prevista l’applicazione di una sanzione per assenza ingiustificata.

Verrà quindi sottratta una parte dello stipendio al lavoratore, che non è stato reperito durante l’ispezione medica.

Le sanzioni per assenza durante gli orari visite fiscali sono le seguenti:

  • 100% della decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia;
  • 50% per i giorni successivi.

E’ data la facoltà al lavoratore assente di presentare entro 15 giorni dalla notificata sanzione, una giustificazione valida per l’assenza immotivata.

La visita fiscale non può essere fatta più di una volta al giorno.

Visita fiscale: Assenza Giustificata

Il lavoratore affetto da malattia è esonerato dal rispetto delle seguenti fasce orarie, solo e soltanto se presente uno dei motivi di seguito riportati:

  1. l’assenza è dovuta a un pericolo grave atto a salvare se stesso o un proprio familiare; sono definite tali, le cause di forza maggiore;
  2. se l’interessato deve sottoporsi a visite mediche specialistiche o generiche, analisi, cure o terapie (certificate);

Al fine di giustificare l’assenza alla visita fiscale il lavoratore deve:

  1. comunicare preventivamente il datore di lavoro o l’amministrazione, indicando il giorno e gli orari di indisponibilità;
  2. fornire idonea attestazione che dimostri quanto effettuato.

Cause di esonero dalla visita fiscale

Il dipendente è esonerato dalla visita fiscale solo in una delle seguenti ipotesi:

  • malattia che comporta la possibilità della perdita di vita del lavoratore;
  • infortunio sul lavoro;
  • patologie per causa di servizio;
  • gravidanza a rischio;
  • patologie collegate all’invalidità riconosciuta, con percentuale d’invalidità minima pari al 67%;
  • ricovero ospedaliero o presso altra struttura sanitaria.

Se il medico curante riscontra una delle cause di esonero su elencate, o se decide, sulla base di serie motivazioni, di escludere il lavoratore dalla visita, deve contrassegnare il certificato telematico con il codice E.

Visita fiscale: Assenza ingiustificata

Non sono considerati casi di giustifica assenza le seguenti ipotesi:

  1. malfunzionamento del campanello;
  2. breve uscita per delle commissioni;
  3. non essere in grado di alzarsi dal letto.

Il lavoratore è tenuto a mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili al fine di consentire l’accesso al personale sanitario.

La visita fiscale è a disposizione dal 1° giorno di assenza per malattia.

L’assenza ingiustificata durante la prima visita del medico fiscale comporta la perdita del trattamento economico per 10 giorni.

Se si è assenti senza un giustificato motivo anche alla seconda visita, l’INPS provvederà a sospendere la metà trattamento economico erogato per un secondo periodo che va dal 10° giorno fino al termine della malattia.

Se ci si assenta anche nella terza, l’erogazione dell’indennità a carico INPS viene interrotta immediatamente e la malattia non viene più riconosciuta.

Visita fiscale 2019 dopo un intervento chirurgico

In caso di:

  • Ricovero ospedaliero;
  • Ricovero presso altra struttura sanitaria;
  • Intervento chirurgico;

il personale della struttura sanitaria dove occuparsi della trasmissione telematica e della certificazione INPS.

Il personale al congedo dalla struttura, è obbligato a rilasciare all’assistito dei giorni di convalescenza; terminato tale periodo se non si è recuperata l’idoneità al lavoro, il medico curante potrà prolungare lo stato di malattia.

Per quanto riguarda la visita fiscale, essa non è permessa solo nei seguenti casi:

  • periodo di ricovero in ospedale;
  • se ti rechi al Pronto Soccorso per un problema riguardante il tuo stato di salute;
  • se il periodo di convalescenza a seguito dell’intervento ti viene ordinato dall’ospedale stesso.

Visite fiscali: Assenza e possibile licenziamento

Nonostante negli orari di non visita il lavoratore potrebbe uscire è sempre consigliabile non farlo, in quanto la legge prevede dei casi di licenziamento. Questo potrebbe succedere ad esempio nel momento in cui il lavoratore uscendo di casa pregiudichi la sua guarigione.

Il licenziamento è anche previsto in caso di falsa malattia oppure in caso di falsi certificati medici.

Richiesta visita fiscale INPS del datore di lavoro: modalità e costi

L’azienda potrebbe richiedere la visita fiscale?

Certamente si; in pratica il datore di lavoro può chiamare a visita il lavoratore, a prescindere che si tratti di lavoratori pubblici o privati.

La presentazione della richiesta deve essere effettuata attraverso il sito dell’INPS in modalità telematica.

Il servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo” avviene solo da portale WEB dell’Inps, accedendo tramite PIN, grazie al quale sarà possibile visualizzare in tempi brevi l’esito della visita.

I servizi INPS prevedono:

  • Ricezione automatica degli attestati di malattia via e-mail / PEC.
  • La consultazione degli attestati di malattia per i datori di lavoro consente loro di vedere tutti gli attestati di malattia dei dipendenti.

Il servizio è raggiungibile anche da Contact Center chiamando il numero verde gratuito 803 164 o al numero 06 164164 con tariffa a carico dell’utente chiamante.

Il datore di lavoro non può mai contattare il medico anche se nutre dei dubbi.

Visite Fiscali INPS: costi

  • 41,67 euro per la visita domiciliare effettuata durante un giorno feriale;
  • 52,82 euro per la visita domiciliare effettuata in un giorno festivo;
  • 28,29 euro per la visita domiciliare feriale che però non è stata eseguita per assenza del lavoratore;
  • 39,61 euro per la visita domiciliare festiva non eseguita a causa dell’assenza del lavoratore.

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