Proroga rivalutazione quote societarie 8%

Secondo quanto riportato dalla Legge di Bilancio 2018 viene approvata la proroga per la rivalutazione delle quote societarie con imposta sostitutiva pari all’8%.

Questo è stato stabilito dal comma 998 della Legge 205/2017 il quale proroga ufficialmente la rivalutazione delle quote inerenti alle società non quotate all’interno dei mercati regolamentati ed il valore di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni.

Per mezzo della modifica, tutti i contribuenti interessati possono programmare un legittimo risparmio fiscale su di una eventuale cessione della propria quota societaria. Questo lo si deve al fatto che la normativa di riferimento permette di rivalutare la propria quota tramite una perizia giurata di stima, permettendo di pagare anche in seguito l’imposta sostitutiva dell’8% apposto della tassazione ordinaria.

Si deve fare attenzione poi ad un altro aspetto; fino al 31 dicembre 2017 la tassazione ordinaria (facente capo alle persone fisiche che sono titolari di quote societarie) prevede una distinzione tra partecipazioni qualificate e non.

Le partecipazioni qualificate sono tassate con aliquota Irpef ordinaria su una parte dell’imponibile; per il 2017 l’aliquota Irpef è stata variabile dal 23% al 43% sul 58,14% dell’imponibile.

Le partecipazioni non qualificate, invece, prevedono una ritenuta secca al 26% sul 100% dell’imponibile. Dal 2018, è stata disposta anche l’equiparazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate, che sono detenute da persone fisiche. Di conseguenza, tutti i dividendi e le plusvalenze che sono realizzate verranno tassate con aliquota fissa al 26% sull’intero imponibile.

Rivalutazione quote societarie 8% fino al 30 giugno 2018: chi erano i soggetti beneficiari?

A questo punto, possiamo procedere ad analizzare il comma 998 della Legge 205/2017 inerente alla Legge di Bilancio 2018 la quale riapre i termini per rivalutare:

  • terreni a destinazione agricola ed edificatoria;
  • partecipazioni in società non quotate posseduti:
    • da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa (quindi non dalle ditte individuali);
    • società semplici;
    • società ed enti ad esse equiparate secondo quanto previsto dall’articolo 5 del TUIR;
  • enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.

Per effetto di questa disposizione, si deve tenere presente che le quote societarie che sono detenute al 1° gennaio 2018 potevano essere soggette a rivalutazione entro e non oltre il 30 giugno 2018. Entro quest’ultimo termine si doveva:

  1. predisporre la perizia giurata di stima (a cura di professionisti iscritti all’Albro dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; di professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali; di periti iscritti alle Camere di Commercio ex articolo 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011);
  2. versare l’imposta sostitutiva ovvero la prima rata in caso di rateizzazione (massimo tre rate annuali).

Rivalutazione quote societarie 2018: imposta sostitutiva 8% fino al 30 giugno. Esempio pratico

Procediamo adesso con l’analisi concreta. Lo faremo utilizzando un esempio pratico.

Supponiamo il caso di una persona fisica che al 1° gennaio 2018 è divenuto titolare di una quota societaria per un valore nominale di euro 10.000,00, valutata 100 volte tanto, ovvero 1.000.000,00 euro.

Nel caso in cui la cessione viene realizzata con questi importi si andrebbe a determinare una plusvalenza di 990.000,00 euro. La plusvalenza:

  • andrebbe inserita in dichiarazione dei redditi 2019 sotto la categoria dei redditi diversi;
  • andrebbe tassata con aliquote Irpef ordinarie, quindi con aliquota marginale al 43%.

Supponiamo anche che la persona fisica sempre nel 2018 non consegua nessun altro reddito.

Cosa succederebbe?

L’imposta sul reddito complessiva sarebbe pari ad euro:

  • euro 3.450,00 per il primo scaglione di 15.000,00 euro;
  • euro 3.510,00 per il secondo scaglione fino a 28.000 euro;
  • euro 10.260,00 per il terzo scaglione fino a 55.000 euro;
  • euro 8.200,00 per il quarto scaglione fino a 75.000 euro;
  • euro 397.750 per il quinto ed ultimo scaglione, quello del 43% per i redditi superiori ad euro 75.000.

Quanto si risparmia in questo caso con l’imposta sostitutiva all’8%?

Secondo quanto stabilito dalla proroga inerente alla rivalutazione delle quote all’8% lo stesso contribuente è soggetto ad una tassazione sola di € 79.200.

Tassazione: la perdita di convenienza dal 2019

Sulla base della riforma inerente alla tassazione dei dividendi, a seguito dell’equiparazione delle partecipazioni qualificate e di quelle non qualificate, detenute da persone fisiche non in regime di impresa, la stessa operazione perderà inevitabilmente di convenienza.

Riprendendo l’esempio su esposto, nel caso di tassazione con aliquota secca al 26%, si avrebbe una tassazione pari a: 990.000*26%=257.400.

Imposta sostitutiva e rivalutazione quote: modalità di pagamento e scadenza

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote societarie devono essere pagate tramite modello F24, ovvero tramite apposito applicazione inerente alla compilazione della sezione Erario ed utilizzando il codice tributo 8055, Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

Il pagamento doveva avvenire tramite unica soluzione, entro e non oltre il termine del 30 giugno 2018.

Se invece si optava per la rateizzazione, si poteva scegliere tra tre rate di parti importo ed entro i tre anni successivi, ovvero:

  • prima rata entro il 30 giugno 2018;
  • seconda rata entro il 30 giugno 2019;
  • terza rata entro il 30 giugno 2020.

Rivalutazione quote societarie: Cosa prevede la legge di Bilancio 2019?

La legge di Bilancio 2019 prevede una rivalutazione dei beni e delle partecipazioni nel rendiconto dell’esercizio successivo al 31 dicembre 2017 e per il quale il termine di approvazione è successivo alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

In merito all’imposta sostitutiva da applicare sul saldo attivo della rivalutazione essa sarà pari al 10%. Viene invece maggiorata del valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione per una percentuale pari al:

  • 16% beni ammortizzabili;
  • 12% beni non ammortizzabili.

Da notare anche il termine di scadenza, il quale per il pagamento delle imposte sostitutive dovute a seguito della rivalutazione delle quote societarie dovrà avvenire entro il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

In pratica le Società e gli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio, possono effettuare la rivalutazione delle quote societarie, dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La norma è contenuta all’interno dell’emendamento presente nella Manovra di Bilancio 2019 ed esclude in forma esplicita la possibilità di effettuare una rivalutazione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

In tutti gli altri casi, invece, la norma prevede:

la rivalutazione di beni e partecipazioni potrà e dovrà essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo al 31 dicembre 2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

La rivalutazione riguarda tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; essa deve essere annotata all’interno del relativo inventario e all’interno della stessa nota integrativa.

Rivalutazione beni e quote societarie: imposta sostitutiva 16% e 12%

Tra le novità della legge di Bilancio è previsto anche un maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione; si devono considerare tali quelli riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a far data dal terzo esercizio successivo rispetto a quello di riferimento per il quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva:

  • 16% per i beni ammortizzabili;
  • 12% per i beni non ammortizzabili.

Se invece trattasi di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee, rispetto all’esercizio dell’impresa in data anteriore rispetto a quella dell’inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, è indispensabile considerare ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze il costo del bene prima della rivalutazione.

Ancora, si evince all’interno dell’emendamento che il saldo attivo inerente alla rivalutazione potrà essere affrancato in tutto o in parte applicando un’imposta sostitutiva del 10% e i maggiori valori relativi a beni immobili sono riconosciuti con effetto dal 2020.

Nota bene: Il versamento delle imposte dovute su beni e partecipazioni rivalutate dovrà essere effettuato in un’unica rata entro il termine per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per l’anno in cui è stata eseguita la rivalutazione. Sarà ammessa la compensazione.

Rivalutazione di partecipazioni non quotate 2019

La rideterminazione del costo e del valore dell’acquisto delle partecipazioni non quotate è stata prevista dall’articolo 5 della Legge n. 448/01 prorogata poi per via dei successivi provvedimenti. Tale regime è subordinato al pagamento di un’imposta sostitutiva, sull’intero valore periziato.

In questo caso, le aliquote delle imposte sostitutive vengono differenziate:

  • 11 %: partecipazioni qualificate;
  • 10 %: partecipazioni non qualificate.

L’aliquota opera indistintamente, senza fare differenza tra partecipazioni qualificate e non qualificate.

Soggetti ammessi alla rivalutazione quote 2019

Possono partecipare alla rivalutazione i seguenti soggetti:

  • persone fisiche: per le sole operazioni rientranti nell’esercizio di attività di impresa;
  • società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 917/86;
  • enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;
  • soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni. Salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’improbabilità in Italia;
  • società fiduciaria.

Partecipazioni rientranti nella Rivalutazione quote

Sono tali:

  • Le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
  • Le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di Srl o di società di persone);
  • Infine, i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili, etc).
  • In ogni caso deve trattarsi di titoli non quotati. Anche se attribuiscono il diritto al possessore di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.

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