Rottamazione ter cartelle 2019: in arrivo lettera – esito – importi – scadenze

Ancora una volta torniamo a parlare di Rottamazione ter cartelle 2019. Questo perché si avvicina la seconda fase, ovvero al procedura secondo cui l’Agenzia Entrate Riscossione invia la lettera contenente l’esito della domanda, ovvero l’importo e la scadenza delle rate.

Tutto questo deve avvenire entro massimo il 30 giugno.

Si tratta di ben 1,4 milioni di domande presentate da parte dei contribuenti; un numero di non poco conto.

Oggi dunque si attende l’esito della comunicazione da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione al cui interno viene riportato con esattezza non solo l’esito della domanda ma anche l’importo esatto dovuto, con le scadenze e l’ammontare delle singole rate, e i primi 10 bollettini.

In questo periodo si attende anche l’ufficialità della riapertura dei termine della pace fiscale, ovvero l’operazione inerente al recupero dell’evaso.

Nel caso di approvazione da parte dell’agenzia, la prima scadenza è fissata al 31 luglio 2019 data entro la quale si deve pagare la prima o unica rata del debito. Ovviamente questa non tiene conto delle sanzioni e degli interessi.

Le domande di saldo e stralcio delle cartelle le lettere dell’AdER invece si deve attendere la fine di ottobre.

Rottamazione ter 2019: lettere AER. Esito domanda e importo

Non resta dunque altro da fare che anche attendere la comunicazione delle somme da pagare legate all’esito della domanda che viene trasmessa per mezzo Pec ai contribuenti in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata o anche per mezzo raccomandata. Al suoi interno la lettera contiene le seguenti informazioni:

  1. Accoglimento o respingimento della domanda di adesione alla rottamazione ter delle cartelle;
  2. Gli importi dovuti dopo lo stralcio di sanzioni ed interesse nel caso di accettazione della domanda;
  3. Le scadenze per il pagamento delle 18 rate massime previste;
  4. I bollettini inerenti al pagamento.

Tipologie di comunicazioni

Si contano ben cinque differenti tipologie di comunicazioni che l’Agenzia Entrate e Riscossione invierà. Esse sono:

  • (AT – Accoglimento totale della richiesta): avviene la comunicazione ufficiale che i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente rottamabili con il calcolo di quanto dovuto;
  • (AP – Accoglimento parziale della richiesta): compete per i contribuenti che hanno importi da pagare per debiti “rottamabili” ma hanno anche debiti non “rottamabili”;
  • (identificabile con le lettere AD) viene riservato solo ai soggetti che hanno aderito con debiti “rottamabili” per i quali nessun importo risulta dovuto;
  • (identificabile con le lettere AX) fa riferimento a tutti i contribuenti che hanno debiti «rottamabili» per i quali non devono pagare nulla o anche hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili”;
  • (identificabile con RI) inerente alle adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono «rottamabili» e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Comunicazione “23” per chi è passato da rottamazione bis a rottamazione ter

Questa tipologia di comunicazione viene inviata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a quei contribuenti che hanno aderito a alla precedente “rottamazione-bis” e sono in regola con il versamento delle rate previste entro il 7 dicembre 2018.

Questi possono usufruire per legge dell’accesso automatico alla “rottamazione-ter”.

Possono anche aderire tutti i contribuenti che hanno aderito alle precedenti “Definizioni” e risultavano risiedere in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

La comunicazione “23” contiene al suoli interno anche il ricalcolo del debito residuo che ancora deve essere pagato insieme ai bollettini. Qui saranno presenti anche le nuove scadenze legate alle 10 rate previste dalla legge.

Rottamazione ter cartelle 2019: come avvengono i pagamenti?

I pagamenti possono avvenire anche con addebito su conto corrente, ma questo deve essere richiesto in anticipo.

Infatti, a seguito di consultazione dell’esito della propria domanda, si deve informarsi su quando e come pagare le rate legate alla rottamazione ter inerenti le carelle 2019. Ricordiamo che la prima scadenza è fissata al 31 luglio.

Queste possono essere pagate presso sportelli bancari e sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill. Si possono pagare anche tramite uno dei seguenti strumenti:

  • internet banking;
  • uffici postali;
  • tabaccai aderenti a Banca 5 SpA;
  • circuiti Sisal e Lottomatica;
  • sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • l’App Equiclick;
  • piattaforma PagoPa;
  • presso gli sportelli.

Inoltre, secondo anche quanto previsto dal DL n. 119/2018, tutte le somme dovute a titolo di definizione agevolata le si può versare mediante compensazione con:

  • crediti commerciali non prescritti
  • crediti commerciali liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni;
  • crediti per forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

E’ molto importante anche ricordare le tempistiche nel caso in cui si voglia avvalere del servizio di addebito diretto sul conto corrente. In pratica si deve attivare il mandato alla banca del titolare del conto entro un tempo massimo di 20 giorni prima della scadenza della prima rata, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario.

Ad esempio, se la scadenza è fissata al 31 luglio 2019, il servizio deve essere richiesto entro massimo l’11 luglio.

Rate in ritardo? Tolleranza max 5 giorni

Tra le diverse modifiche all’istituto standard della rottamazione delle cartelle, vi è anche la definizione agevolata prevista dal DL n. 119/2018, la quale si pone in maniera clemente nei confronti dei contribuenti che pagheranno con ritardo minimo le rate.

Infatti, rispetto al giorno di scadenza fissato in via ordinaria, il pagamento potrà essere effettuato entro un tempo massimo di cinque giorni senza decadere dalla rottamazione. Quindi dal 31 Luglio è possibile spostarla a massimo 5 agosto.

Al contrario, nel caso di ritardo superiore, la definizione agevolata perde il suo valore e quindi il suo effetto decade. Questo vuol dire che il debito delle cartelle rottamate tornerà ad essere dovuto nel complesso di quota capitale, comprensivo anche di sanzioni ed interessi.

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