Il testo definitivo del decreto agosto è ora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma cosa prevede per quel che riguarda i bonus da 600 euro e 1.000 euro? Sono le indennità previste per alcune specifiche categorie di lavoratori, come i collaboratori occasionali, i lavoratori stagionali nel turismo ed i lavoratori nel mondo dello spettacolo.

Inclusi tra gli aventi diritto al beneficio anche i collaboratori occasionali senza partita Iva, che potranno infatti accedere al bonus 600 euro, così come gli incaricati alle vendite a domicilio. Per questa misura il governo Conte ha stanziato 25 miliardi di euro, con l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 7 agosto che ha dato il via libera salvo intese tecniche al testo iniziale.

A chi spetta il bonus da 600 e 1.000 euro del decreto agosto?

Con il decreto agosto vengono introdotti i bonus da 600 euro e da 1.000 euro, due nuove indennità che confermano alcuni soggetti e limitano al contempo i benefici per altre categorie.

Benché queste nuove indennità vengano di fatto introdotte con il decreto agosto, le basi sono state gettate nel decreto Rilancio, che lanciava il bonus da 600 euro per lavoratori autonomi. Nel decreto agosto infatti troviamo anzitutto la proroga del bonus da 600 euro e da 1.000 euro, che però riguarderà esclusivamente specifiche categorie di lavoratori che qui di seguito dettaglieremo.

Il testo definitivo del decreto agosto, bollinato dal Ministero di Economia e Finanza proprio nella giornata di oggi stabilisce che ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né disoccupazione NASPI, spetta un bonus per i mesi di giugno e luglio 2020 dell’ammontare di 1.000 euro.

Il bonus da 1.000 euro spetta anche ai lavoratori in somministrazione che sono impiegati presso imprese utilizzatrici che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, nel rispetto di uguali condizioni e requisiti.

Cerchiamo di riassumere ora in maniera più schematica a chi spetta il bonus da 600 euro per giugno e luglio 2020. Può essere infatti richiesto dai lavoratori dipendenti e autonomia che a causa delle misure restrittive imposte durante il periodo di lockdown hanno cessato, ridotto oppure sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro, a patto che rientrino tra le seguenti categorie di lavoratori:

  • Lavoratori dipendenti stagionali. Possono appartenere a settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali. La precondizione per aver diritto al bonus è che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, e che abbiano esercitato la propria attività lavorativa per almeno 30 giorni lavorativi nel suddetto periodo.
  • Lavoratori intermittenti. Possono accedere al bonus da 600 euro a patto che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni lavorativi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
  • Lavoratori autonomi senza partita Iva. Possono richiedere il bonus da 600 euro del decreto agosto a patto di non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Inoltre devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Non devono poi avere alcun contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.
  • Incaricati alle vendite a domicilio. Hanno diritto al bonus da 600 euro se hanno un reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro. Devono inoltre essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Altri requisiti che danno diritto al bonus di 600 euro previsto dal decreto agosto sono:

  • non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente;
  • non essere titolari di pensione.

Come accennato in precedenza, il bonus da 600 euro di luglio e agosto spetta anche ai lavoratori dello spettacolo, a patto che soddisfino gli stessi requisiti che sono stabiliti dal decreto Rilancio e dal decreto Cura Italia.

Possono accedere al bonus anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, ma devono rispettare i seguenti requisiti:

  • In riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 devono risultare titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • In riferimento all’anno 2018 devono risultare titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • Al momento dell’entrata in vigore del presente decreto non devono risultare titolari di alcun trattamento pensionistico né di rapporto di lavoro dipendente.

Il bonus da 600 euro del decreto agosto anche per lavoratori marittimi e sportivi stagionali

Con l’approvazione del testo definitivo del decreto agosto abbiamo l’estensione dell’indennità anche ai lavoratori marittimi e ai lavoratori sportivi stagionali.

Quindi il bonus da 600 euro per i mesi di giugno e luglio 2020 spetta anche ai lavoratori marittimi, vale a dire a quei lavoratori che vengono individuati dall’articolo 115 del Codice della Navigazione e a quelli indicati nell’articolo 17, comma 2 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856.

Ci sono però anche in questo caso delle condizioni da rispettare. I soggetti che fanno richiesta del bonus devono aver cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020 e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo.

Altra condizione posta dal decreto agosto è che i richiedenti non siano titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di disoccupazione Naspi, né di indennità di malattia né di pensione alla data in cui è entrato in vigore il decreto.

Per quel che riguarda invece i lavoratori sportivi impiegati con contratti di collaborazione presso alcuni specifii enti che andremo a dettagliare qui di seguito, hanno diritto al bonus da 600 euro per i mesi di giugno e luglio come stabilito appunto dal decreto agosto.

La condizione per aver diritto all’indennità è che detti lavoratori sportivi abbiano ridotto o sospeso le attività sportive che si svolgevano in collaborazione coi seguenti enti:

  • Comitato Olimpico Nazionale (CONI)
  • Comitato Italiano Paraolimpico (CIP)
  • federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate
  • enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP)
  • società e associazioni sportive dilettantistiche

Sia nel caso dei lavoratori marittimi che per i lavoratori sportivi il contributo non concorre alla formazione del reddito e viene erogato direttamente dall’Inps.

Per presentare la domanda occorre allegare l’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro o di cittadinanza. Infine tutti quei soggetti che avevano già ottenuto il bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio, il rinnovo per il mese di giugno avviene in maniera automatica.

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