Imu 2021: con il divieto di raggiungere le seconde case il contribuente deve comunque pagare l’Imu?

Non fanno che ridursi le entrate per le casse dello Stato da quando, con l’arrivo del Covid-19, il governo ha iniziato ad imporre ogni genere di misure restrittive nel dichiarato, nonché fallimentare, intento di contenere la diffusione del contagio.

Elencare tutte le mancate entrate per il fisco significherebbe stilare una lunghissima lista, e tra le tante rischia di spiccare anche la riduzione dell’Imu del 50% dovuta alla decisione di alcune Regioni, quali Puglia, Campania e Liguria, di vietare gli spostamenti finalizzati a raggiungere le seconde case.

A queste si vanno ad aggiungere anche altre Regioni che invece hanno vietato l’accesso alle seconde case ma solo a chi risulta residente fuori dalla Regione. In entrambi i casi però la sostanza non cambia, il proprietario del bene immobile, nel caso specifico la seconda casa, non può disporre del bene proprio come se l’abitazione fosse stata dichiarata inagibile o inabitabile.

Questo stato di cose potrebbe comportare per i contribuenti il diritto a beneficiare di una riduzione dell’Imu del 50%. A fissare il concetto ci pensa la stessa Legge di Bilancio 2020, che nell’articolo 1, commi da 738 a 782 del 27 dicembre 2019, n. 160, dispone tra le altre cose che tra i presupposti in base ai quali scatta l’obbligo del pagamento dell’Imu vi è il possesso dell’immobile.

Viene specificato che l’Imu è dovuta dai proprietari degli immobili diversi da quello classificato come abitazione principale. L’Imu deve essere versata dal contribuente al Comune nel quale sono situate le proprietà.

Ora però alcune Regioni hanno vietato gli spostamenti verso le seconde case, di fatto rendendo gli immobili diversi dalla prima casa, se non inagibili, quantomeno inabitabili. Gli esperti quindi hanno iniziato a porsi una domanda più che legittima, e cioè: se l’immobile non è abitabile per via di un’ordinanza, il proprietario è tenuto a versare comunque l’Imu?

Il contribuente in questo caso si vede privato, tra i tanti diritti cui si trova costretto a rinunciare giorno dopo giorno per via delle misure restrittive imposte a suon di Dpcm, anche a quello alla proprietà.

Alcuni esperti ritengono quindi che vi siano tutti gli estremi per applicare la facoltà di ridurre al 50% la base imponibile del tributo, proprio come accade per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili.

A stabilirlo è l’articolo 1, comma 747, lettera b, della legge n. 160/2019 nel quale leggiamo che la riduzione dell’Imu è prevista per “i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni”.

In base a questa disposizione però l’accertamento dello status di inagibilità dell’immobile dovrebbe avvenire tramite una perizia a carico del proprietario da parte degli uffici tecnici comunali. Esiste però anche un altro modo molto più semplice e decisamente meno oneroso, vale a dire una dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 28 dicembre 200, n. 445.

Quando un immobile viene definito inagibile?

Non si tratta certo di casi isolati, anzi sono decisamente numerosi gli immobili per i quali le amministrazioni comunali hanno riconosciuto lo stato di inagibilità o di inabitabilità. E tutte le volte che ciò è accaduto, il proprietario dell’immobile si è ritrovato nella condizione di non poter fruire del bene.

Anche se per cause diverse da quello che può essere nella maggior parte dei casi uno stato di degrado dell’immobile, anche a seguito dell’emissione delle ordinanze regionali che vietano l’accesso alle seconde case il risultato è l’impossibilità di fruire del bene.

La sostanza quindi non cambia, perché sia nel caso di inagibilità che nel caso di un’ordinanza che vieta di raggiungere le seconde case, il proprietario dell’immobile si trova privato della possibilità di abitarvi.

Si ritiene quindi che sia possibile per i contribuenti, in forza di quanto sopra esposto, richiedere la riduzione dell’Imu per le seconde case in quelle Regioni in cui è stata emessa un’ordinanza che ne vieta l’accesso. In questo caso infatti siamo comunque davanti all’impossibilità di utilizzare il bene, anche se la causa sono le restrizioni imposte e non il degrado dell’immobile.

È anche possibile che in queste circostanze non sia valido il presupposto impositivo dell’Imu per il solo possesso dell’immobile. Infatti la proprietà dell’immobile si manifesta come esercizio sulla proprietà, che si concretizza nel diritto di godere e disporre dell’immobile in modo pieno ed esclusivo.

Inoltre è bene sottolineare che l’Imu versata nel corso dell’anno solare deve essere proporzionata al numero effettivo dei mesi per i quali il contribuente è risultato in possesso dell’immobile. E nel caso di immobili inagibili o inabitabili, come spiegato la base imponibile viene ridotta del 50%.

Imu 2021: ecco quali sono le tipologie di immobili

Per il 2021 sono attese diverse novità per quel che riguarda l’Imposta Municipale Unica, ma l’esecutivo guidato da Mario Draghi al momento ha altre priorità, e la semplificazione delle aliquote sembra slittare ancora.

Attualmente il decreto che individua le varie tipologie di immobili che possono essere soggetti al pagamento dell’Imu indica le seguenti:

  • Abitazione principale (limitatamente alle abitazioni di lusso)
  • Fabbricati rurali strumentali
  • Immobili merce
  • Capannoni
  • Terreni agricoli
  • Aree edificabili
  • Altri immobili non appartenenti a nessuna delle categorie sopra elencate

Il decreto però non è ancora in vigore, e probabilmente non lo sarà prima del 2022. Il principale obiettivo che si prefigge è quello di semplificare tutte le aliquote facendo al contempo partire il modello precompilato per il pagamento dell’Imu.

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