Per le partite Iva nuovi contributi a fondo perduto. Ecco a chi spettano e come fare richiesta

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto quali sono le modalità e i termini per presentare domanda per ottenere il contributo a fondo perduto con la nota pubblicata il giorno 8 settembre 2021. Gli aiuti in questione sono quelli destinati alle partite Iva che esercitano attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei Comuni nei quali sono situati santuari religiosi.

A chi spetta il nuovo contributo a fondo perduto

Nel provvedimento AE dell’8 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate specifica che possono accedere al nuovo contributo a fono perduto tutti i lavoratori con partita Iva che esercitano una attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico in una zona A o nelle zone equipollenti in quei Comuni che sono riportati nell’elenco delle istruzioni fornite dalla stessa AgE.

In particolare dal Ministero del Tesoro specificano che “la zona A è spesso identificata con l’ambito storico del Comune e la zona B è associata agli ambiti residenziali” e viene chiarito che “la legge esclude dall’agevolazione gli immobili situati nelle zone C, le aree di espansione urbanistica”.

Dall’Agenzia delle Entrate precisano inoltre che quei titolari di partita Iva che hanno già presentato domanda in passato e percepito il contributo a fondo perduto potranno ancora presentare istanza anche per il nuovo contributo ma limitatamente ai Comuni diversi da quelli riportati nella lista pubblicata con la nota dell’8 settembre.

Come fare per presentare domanda per il nuovo contributo a fondo perduto

Per presentare domanda per il nuovo contributo a fondo perduto occorre scaricare il modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate sul quale sono riportate anche tutte le istruzioni per la sua compilazione.

Sul frontespizio del documento è riportata l’informativa al trattamento dei dati personali. Inoltre nel documento si trovano specificati i criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, così pure la determinazione dell’importo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e giugno 2021, che sono quelli su cui ci si basa per determinare l’importo da erogare con il contributo.

Per presentare domanda per i contributi a fondo perduto destinati alle attività economiche e commerciali che si trovano nei centri storici dei Comuni dove si trovano santuari religiosi bisogna seguire il canale digitale. La domanda in modalità elettronica si presenta quindi accedendo al sito web dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata dal portale “Fatture e Corrispettivi”.

A trasmettere i dati può essere il diretto interessato, oppure può occuparsene un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente. Quanto alle tempistiche per presentare domanda, si può inoltrare a partire da ieri 9 settembre fino all’8 novembre 2021.

Oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente nell’istanza devono essere riportati quelli del suo rappresentante legale nel caso in cui si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica.

L’istanza contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’anno 2019, la dichiarazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019. Oltre a tutto ciò deve anche riportare le seguenti informazioni:

  • codice catastale dei Comuni
  • IBAN del conto corrente intestato al richiedente e corrispondente al suo codice fiscale
  • codice fiscale dell’intermediario nel caso in cui sia stato delegato alla trasmissione dell’istanza.

Dopo aver portato a termine il processo di acquisizione e controllo l’Agenzia delle Entrate erogherà il contributo a fondo perduto sulla base delle informazioni che sono state riportate nella domanda, accreditando le somme calcolate direttamente sul conto corrente del richiedente.

Nel caso in cui il contributo risulti interamente o solo in parte non spettante allora l’Agenzia si occuperà del recupero delle somme non dovute attraverso sanzioni comminate in misura corrispondente.

In ogni caso il contribuente avrà la possibilità di regolarizzare la propria posizione attraverso la restituzione del contributo non spettante e dei relativi interessi, nonché mediante il versamento delle sanzioni alle quali possono essere applicate le riduzioni.

Uno dei controlli che l’Agenzia delle Entrate svolge prima di erogare il contributo a fondo perduto riguarda l’intestazione del conto corrente su cui viene richiesto l’accredito delle somme che deve risultare intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. Questa verifica viene effettuata dall’ente attraverso un servizio realizzato da PagoPa S.p.A.

Qual è l’importo del nuovo contributo a fondo perduto per partite Iva

Abbiamo già precisato che questo nuovo contributo a fondo perduto spetta solo ai soggetti che esercitano attività commerciale o di impresa che prevede la vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti se nei Comuni in cui ha sede l’attività a patto che sussistano le seguenti condizioni:

  • presenza di santuari religiosi
  • popolazione superiore ai 10 mila abitanti
  • presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti

Il contributo a fondo perduto viene riconosciuto solo nel caso in cui l’importo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel mese di giugno 2020 degli esercizi sia inferiore ai due terzi dell’importo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel mese di giugno 2019.

Nel caso di quei soggetti che hanno avviato la propria attività dopo il 1° luglio 2019 il contributo a fondo perduto spetta senza tener conto di questa condizione.

Per stabilire le somme che dovranno essere erogate si deve applicare una percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. La percentuale però varia in base ai ricavi secondo la seguente tabella:

  • 15% della differenza nel caso di ricavi o compensi che non superano i 400 mila euro
  • 10% della differenza nel caso di ricavi o compensi che superano i 400 mila euro
  • 5% della differenza nel caso di ricavi o compensi fino a 1 milione di euro e superiori a 1 milione i euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data in cui è entrato in vigore il decreto.

L’importo minimo che viene riconosciuto per le persone fisiche è di 1.000 euro, mentre si sale a 2.000 euro nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche. Im ogni caso il contributo può raggiungere un importo massimo di 150.000 euro.

Sarà il rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’importo complessivo dei contributi relativi alle istanze accolta a determinare il valore del contributo a fondo perduto che verrà effettivamente erogato dall’Agenzia delle Entrate.

Una volta ultimati i controlli relativi alle informazioni contenute nelle domande ricevute infatti, l’Agenzia delle Entrate calcolerà l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze accolte dopodiché, tenuto conto dell’importo di finanziamento stabilito, definirà la percentuale di riparto facendo un rapporto tra il predetto limite di spesa e l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze valide.

Se l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che sono state accolte dovesse risultare inferiore al limite di spesa la percentuale sarà del 100 per cento. In ogni caso la percentuale di riparto definitiva sarà resa nota dall’Agenzia delle Entrate con un successivo provvedimento del Direttore.

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