Green Pass obbligatorio sul posto di lavoro, l’azienda deve comunicare la sospensione?

L’obbligo di esibire il Green Pass sul posto di lavoro, sia per i dipendenti pubblici che per quelli di aziende private, e persino per liberi professionisti, lavoratori autonomi e partite Iva in generale, scatta a partire dal 15 ottobre 2021.

La decisione di estendere l’obbligo di Green Pass a tutti i lavoratori è stata presa dal governo Draghi con il Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021, ed il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.127 del 21 settembre con obbligo che inizia a decorrere appunto da metà ottobre.

L’obbligo del Green Pass sul posto di lavoro riguarda prima di tutto i lavoratori che di conseguenza dovranno ricevere il vaccino o sottoporsi periodicamente al tampone a meno che non risultino guariti dal Covid.

Il lavoratore dipendente senza Green Pass che si reca sul posto di lavoro viene registrato come assente ingiustificato, e fin dal primo giorno di assenza incorre nella sospensione dello stipendio e del pagamento di qualsiasi emolumento. Il trattamento non varia tra dipendente pubblico e privato, ma per quanto riguarda il datore di lavoro la questione degli obblighi da adempiere si fa più complessa.

Green Pass sul posto di lavoro: quali sono gli obblighi dell’azienda

Se per il lavoratore l’obbligo è quello di dotarsi di Green Pass e di esibirlo sul posto di lavoro quando richiesto, pena la sospensione dello stipendio, ed eventualmente sanzioni da 600 a 1.500 euro, il datore di lavoro deve adempiere a tutta una serie di obblighi che ancora sono in parte da definire nel dettaglio.

I lavoratori obbligati ad avere il Green Pass sul posto di lavoro sono: dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti, volontari che svolgono attività nel luogo di lavoro a qualsiasi titolo in uffici, aziende di qualsiasi dimensione.

Sono invece esclusi tutti quei soggetti che risultano esentati dalla campagna di vaccinazione per motivi di salute sulla base di certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal ministero della Salute.

Premesso ciò, quali sono gli obblighi in capo al datore di lavoro, o di coloro che, nell’ambito del pubblico impiego, svolgono le stesse funzioni? In sostanza hanno l’obbligo di:

  • organizzare un piano di controlli per verificare il Green Pass
  • nominare i dipendenti incaricati di effettuare i controlli

In entrambi i campi vi sono ancora molti punti su cui le stesse imprese attendono ulteriori dettagli e chiarimenti. Sappiamo però che il decreto stabilisce che i controlli andrebbero effettuati preferibilmente all’ingresso sul posto di lavoro, ma non è tassativo.

Si parla anche di “controlli a campione” il che lascerebbe pensare che non tutti i dipendenti si troverebbero ad esibire il Green Pass, o che comunque non venga effettuato un controllo sistematico quotidianamente.

Tuttavia nonostante si parli di controlli casuali, non è da escludere che alle aziende venga richiesto di conservare uno storico delle verifiche effettuate, e che nell’ambito del meccanismo sanzionatorio venga coinvolta la stessa INAIL.

Quanto ai soggetti che saranno incaricati di effettuare i controlli, il decreto prevede che i datori di lavoro provvedano a individuarli con atto formale, e quindi per iscritto.

Ad ogni modo, per quanto riguarda in particolare il pubblico impiego, è sempre nello stesso decreto che si prevede la possibilità per il presidente del Consiglio di predisporre, sulla base di indicazioni provenienti dai ministeri competenti, specifiche linee guida circa le modalità con cui le verifiche dovranno essere effettuate.

Niente sospensione ma solo assenza ingiustificata

Il testo iniziale del decreto prevedeva la sospensione del dipendente pubblico alla quinta volta senza Green Pass, mentre per il dipendente del settore privato la sospensione senza stipendio sarebbe scattata fin dalla prima segnalazione.

Il testo definitivo invece eliminava questa differenza allineando il provvedimento tra lavoratori pubblici e privati ma all’atto pratico, quanto meno per il dipendente senza Green Pass, non cambia nulla.

Il decreto approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale che impone l’obbligo di Green Pass sul posto di lavoro non prevede la sospensione del lavoratore sprovvisto del pass, che invece viene solo registrato come assente ingiustificato. Per il lavoratore significa comunque rimanere a casa senza stipendio fino a che non ottiene il pass, ma per il datore di lavoro la differenza c’è.

La sospensione infatti prevede da parte del datore di lavoro una comunicazione formale e quindi una procedura da seguire, mentre con l’assenza non deve far altro che registrare il lavoratore senza Green Pass come “assente ingiustificato” provvedendo a sospendere la retribuzione a decorrere appunto dal primo giorno di assenza.

Per le aziende private con meno di 15 dipendenti è anche prevista la possibilità di sospendere il lavoratore che risulta assente ingiustificato per oltre 5 giorni, e di stipulare un contratto di lavoro con un altro lavoratore della durata di massimo 10 giorni prorogabili per altri 10 al fine di sostituire il lavoratore assente nelle sue mansioni.

Obbligo di Green Pass: quali sono le sanzioni

Per i lavoratori dipendenti che vengono sorpresi sul posto di lavoro senza Green Pass possono scattare delle sanzioni piuttosto salate, le quali, in ogni caso, vengono comminate dai Prefetti e solo su segnalazione degli stessi datori di lavoro.

Può anche accadere però che sul posto di lavoro ci sia un controllo e ad essere sanzionato in quel caso potrebbe essere non solo il lavoratore sprovvisto di Green Pass ma anche il datore di lavoro che non ha adempiuto al suo obbligo di controllore.

Gli importi delle sanzioni variano tra lavoratore e datore di lavoro, infatti il primo rischia da un minimo di 600 fino ad un massimo di 1.500 euro, mentre il secondo può incorrere in una multa da 400 fino ad un massimo di 1.000 euro.

Obbligo di Green Pass: lavoro domestico e lavoro autonomo

Se per i dipendenti pur in assenza di alcuni dettagli riusciamo ad avere già uno schema abbastanza chiaro di come si svolgono i controlli, per quanto riguarda i lavoratori autonomi ci sono diversi interrogativi ancora senza risposta.

Tra i lavoratori autonomi tenuti ad avere il Green pass sul luogo di lavoro troviamo professionisti e consulenti, come ingegneri, architetti, geometri, avvocati, che non svolgono la professione solo all’interno del proprio studio, ma frequentano tutta una serie di ambienti nei quali, almeno in teoria, potrebbe essere richiesto loro di esibire il Green Pass.

Per gli avvocati ad esempio è previsto l’obbligo del Green pass, ma viene specificato che questo non verrà richiesto nelle aule di tribunale, così come non viene richiesto ad eventuali testimoni o imputati.

Alcuni esperti ipotizzano che quando i professionisti accedono a luoghi di lavoro diversi dal proprio studio saranno gli stessi committenti ad incaricarsi della verifica del Green Pass, o nel caso di lavoratori quali idraulici o elettricisti, il pass potrebbe essere richiesto dai clienti stessi, ma ancora nulla di certo.

Anche per i lavoratori quali collaboratori domestici o badanti si pongono problemi simili, in quanto il luogo di lavoro è in genere un’abitazione privata e non è chiaro quali possano essere gli organi preposti al controllo del Green Pass.

L’obbligo tuttavia sussiste anche per queste categorie di lavoratori, sia nel caso di lavoro subordinato che nel caso di lavoro occasionale con libretto di famiglia.

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