In un recente chiarimento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito maggiori indicazioni circa la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali previste dai bonus edilizi ancora attivi, e alla riduzione dell’Iva al 10%, in caso di interventi di ristrutturazione di unità abitative.
In particolare, dal momento che alcune tipologie di interventi di ristrutturazione tendono a rivelarsi alquanto onerosi, è prevista la possibilità di accedere contemporaneamente a due forme di agevolazione. Vediamo quindi in quali casi e in cosa consistono esattamente.
Iva al 10% e detrazione fiscale, ma per quali interventi?
Per gli interventi di ristrutturazione di un immobile, generalmente finalizzati al miglioramento della classe energetica dell’edificio, ma non solo, sono ancora disponibili diversi bonus quali: Superbonus, Ecobonus e bonus Ristrutturazioni.
Il contribuente però, in alcuni casi, può accedere sia alle detrazioni previste dai bonus che abbiamo appena menzionato, che alla riduzione dell’Iva al 10%. Ma in quali casi esattamente esiste la possibilità di ottenere entrambi i benefici? Prima di tutto è bene ricordare che l’Iva agevolata al 10% spetta solo nei casi in cui gli interventi di ristrutturazione interessino unità abitative private.
Detto ciò, in quali casi è possibile ottenere sia la detrazione fiscale che l’Iva agevolata? Sappiamo che l’aliquota ordinaria è fissata al 22%, fatta eccezione per tutti quei beni e servizi che prevedono un’Iva ridotta.
In campo edilizio, stando a quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, che ha fornito un chiarimento in merito a quanto previsto dall’articolo 7, comma1, lettera b), e articolo 2 della Legge n. 488/99, l’Iva agevolata si può ottenere in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sulle unità immobiliari ad uso abitativo.
Non si applica però l’Iva al 10% su materie prime e semilavorati, mentre sui beni si applica solo se questi risultano ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
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In campo edilizio per quali beni si può ottenere l’Iva agevolata?
Quali sono quindi i beni per i quali è possibile beneficiare dell’Iva agevolata? L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’IVA al 10% può essere applicata ai beni “significativi”, con l’esclusione di materie prime e semilavorati (ad es. il cemento).
Il decreto 29 dicembre 1999 specifica invece quali sono i beni “significativi”, e possiamo quindi stilare la seguente lista:
- ascensori e montacarichi (beni che rientrano nel bonus barriere architettoniche)
- infissi esterni e interni
- caldaie (impianti solari termici e fotovoltaici)
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria (comprese minuterie e pilettami, condizionatori, caminetti, radiatori, scaldabagni, stufe e pompe idrauliche)
- sanitari e rubinetteria da bagni (sanitari, cabine doccia, lavelli)
- impianti di sicurezza.
Quanto al termine utilizzato “significativi”, esso dovrebbe indicare quei beni che risultano funzionali al lavoro di ristrutturazione, restauro e recupero edilizio. Non rientrano comunque tra questi beni quelli che non vengono forniti dalla ditta che ha il contratto di applato o sono forniti da un soggetto diverso.
Si applica l’aliquota al 10% anche nel caso di beni finiti, cioè quei beni che, nonostante siano incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità, come ad esempio i vari infissi, i sanitari, le caldaie e così via.
Come fare per ottenere l’Iva agevolata al 10%
Richiedere l’Iva agevolata al 10% quando si effettuano dei lavori di ristrutturazione di unità abitative a uso privato non è difficile. Occorre prima di tutto rilasciare alla ditta che si occupa dei lavori di ristrutturazione dell’immobile una dichiarazione utilizzando un modello in carta libera con cui il proprietario si assume la responsabilità per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta.
Si tratta a tutti gli effetti di un modello di autocertificazione con il quale il committente dichiara alla ditta di essere in possesso dei requisiti previsti per beneficiare dell’Iva agevolata al 10%.
Nella fattura che verrà poi emessa dalla ditta dovrà essere specificato, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” sui quali è stata applicata l’Iva agevolata.
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