Cambia il bonus Matrimonio, ecco a chi spetta e come richiedere il contributo a fondo perduto

Il bonus Matrimonio è stato introdotto per offrire un qualche supporto economico a quelle attività che operano nel settore del wedding che sono state danneggiate dalle restrizioni in chiave anti-covid.

Si tratta di un’agevolazione che è indirizzata quindi alle attività commerciali, e non ai privati cittadini che decidono di convolare a nozze. Grazie a questo bonus alcune tipologie di attività commerciali hanno modo di accedere a contributi a fondo perduto che dovrebbero compensare almeno in parte il calo degli utili determinato dalle limitazioni imposte nelle varie fasi della cosiddetta emergenza coronavirus.

Bonus matrimonio, stanziati altri 40 milioni di euro

Il bonus Matrimonio permette ad imprese che operano nel settore del wedding e della ristorazione di accedere ad alcuni contributi a fondo perduto, e la sua validità è stata confermata anche per il 2022.

Il 27 ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 19 agosto con cui si introducono alcune novità che riguardano proprio il bonus Matrimonio destinato alle imprese che si occupano in particolare dell’organizzazione di cerimonie, dell’intrattenimento e della ristorazione.

Questo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine ottobre interviene quindi su quello pubblicato il 30 dicembre 2021, con il quale si definivano i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo a fondo perduto per il 2022.

La modifica più interessante riguarda lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro, grazie ai quali sarà possibile garantire l’erogazione del contributo anche per l’intera durata del 2022.

Bonus matrimonio, cosa cambia e a chi spetta il contributo a fondo perduto

Il bonus Matrimonio è stato introdotto per sostenere le imprese che operano nel settore del wedding e della ristorazione, che sono tra quelle più pesantemente danneggiate dalla politica di chiusure e restrizioni con cui è stata gestita la diffusione del Sars-Cov2.

Possono quindi richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal bonus Matrimonio le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle classificate dai seguenti codici Ateco:

  • 56.10: ristoranti e attività di ristorazione mobile
  • 56.21: fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
  • 56.30: bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 93.11.2: gestione di piscine
  • 96.09.05: organizzazione di feste e cerimonie.

Per poter richiedere il bonus Matrimoni comunque bisogna aver registrato nel 2021 un calo del fatturato pari ad almeno il 40% dei ricavi realizzati nel 2019.

Possono comunque presentare domanda per accedere all’agevolazione anche quelle attività che sono nate nel 2020, ma in tal caso il requisito economico parte dal confronto tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nei mesi del 2020, successivi alla data di apertura della partita Iva, con fatturato e corrispettivi realizzati nel 2021.

Bonus matrimonio: quali sono gli importi e quando arriva

Il decreto del MiSE pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre spiega che tutti i dettagli che riguardano le modalità con cui devono essere presentate le domande e la scadenza da rispettare saranno indicati da apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Nel decreto del MiSE comunque troviamo tutte le informazioni che riguardano le modalità con cui verranno ripartite le risorse:

  • il 70% verrà suddiviso tra le imprese che hanno presentato domanda ammesse al bonus
  • il 20% verrà ripartito tra le imprese che hanno presentato domanda e che sono state ammesse al bonus, ma che presentano ricavi per un totale che supera i 400 mila euro
  • il 10% verrà ripartito tra le imprese che hanno presentato domanda e che sono state ammesse al bonus, ma con un ammontare dei ricavi che supera il milione di euro.

Ad erogare i contributi a fondo perduto previsti dal bonus Matrimoni sarà l’Agenzia delle Entrate. Gli importi verranno accreditati direttamente sul conto corrente bancario indicato dal richiedente nell’istanza, e non concorreranno alla formazione del reddito del beneficiario.

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