L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive ha subito importanti modifiche temporali per l’anno 2025, con un significativo slittamento delle scadenze di pagamento che offre maggiore respiro ai contribuenti. Il termine originariamente fissato per il 30 giugno 2025, relativo al saldo 2024 e alla prima rata di acconto per il 2025, è stato prorogato al 21 luglio, grazie al decreto correttivo fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno scorso.

La normativa prevede inoltre una clausola di salvaguardia che consente ai contribuenti di effettuare i versamenti entro i successivi 30 giorni, quindi fino al 21 agosto 2025, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Le restanti scadenze dell’anno mantengono invece la loro collocazione temporale: la seconda rata dell’acconto IRAP, pari al 60% dell’imposta dovuta, dovrà essere versata entro il 1° dicembre 2025, con uno spostamento di un solo giorno rispetto alla data originale del 30 novembre che cadeva di domenica. Il saldo IRAP 2025 rimane programmato per il 30 giugno 2026.

Aggiornamenti nei modelli dichiarativi e nuove sezioni

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a rinnovare completamente i modelli dichiarativi IRAP per l’anno 2025, adeguandoli alle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. La struttura modulare si articola in diversi quadri specifici per ogni tipologia di soggetto: il quadro IP per le società di persone, IC per le società di capitali, IE per gli enti non commerciali e IK per le amministrazioni ed enti pubblici.

Particolare attenzione merita l’introduzione del quadro IR, dedicato alla ripartizione della base imponibile e ai dati relativi al versamento, e il quadro IS che comprende vari prospetti, inclusa la nuova sezione XXIII relativa al concordato preventivo biennale. Quest’ultima rappresenta una novità significativa per i contribuenti che intendono aderire a questo strumento di composizione anticipata con il fisco.

La trasmissione delle dichiarazioni deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso il sistema “Siatel v2.0 PuntoFisco”, che garantisce il collegamento diretto tra l’Anagrafe tributaria e gli enti locali. Il termine di presentazione è stabilito al 31 ottobre 2025 per la maggior parte dei soggetti, mentre per i soggetti IRES e le pubbliche amministrazioni con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare la scadenza cade nell’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.

I nuovi codici tributo per situazioni specifiche

La Risoluzione 38/E del 2025 ha introdotto due nuovi codici tributo IRAP destinati a gestire situazioni particolari legate al differimento di alcune deduzioni per banche e compagnie assicurative. Il codice 3881 è riservato al versamento del maggior acconto per la prima rata IRAP, mentre il codice 3882 riguarda il maggior acconto per la seconda rata o per il versamento in unica soluzione.

Questi codici devono essere utilizzati nel modello F24, specificatamente nella sezione “Regioni”, accompagnati dal codice della regione di competenza e dall’anno d’imposta nel formato “AAAA”. La corretta compilazione di questi campi è fondamentale per evitare errori di attribuzione che potrebbero comportare complicazioni nella gestione del rapporto tributario.

Le caratteristiche strutturali dell’IRAP e le esenzioni vigenti

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive mantiene le sue caratteristiche fondamentali, gravando sull’esercizio abituale di attività produttive svolte sul territorio regionale. La base imponibile è costituita dal valore della produzione netta, che include elementi peculiari come i costi del personale dipendente, le collaborazioni e gli accantonamenti, distinguendosi così dalle altre imposte sul reddito.

L’aliquota ordinaria rimane fissata al 3,9%, con la possibilità per le Regioni di modificarla in un range compreso tra il 2,98% e il 4,82%. Questa autonomia fiscale regionale rappresenta uno degli aspetti più caratteristici dell’imposta, consentendo ai territori di adeguare il prelievo alle proprie esigenze di bilancio.

Le esenzioni introdotte dal 2022 hanno significativamente ridotto la platea dei soggetti passivi, escludendo dall’IRAP i titolari di partita IVA in regime forfettario, le ditte individuali e i liberi professionisti. Questa semplificazione ha alleggerito l’onere amministrativo per una vasta categoria di contribuenti, concentrando l’applicazione dell’imposta principalmente su società e enti di maggiori dimensioni.

Le prospettive future tra riforma e persistenza

Nonostante i ripetuti tentativi di abolizione discussi nel corso degli anni, l’IRAP continua a resistere nel panorama tributario italiano principalmente per il suo ruolo cruciale nel finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. La normativa di riforma fiscale prevista dalla Legge 111/2023 stabilisce vincoli stringenti per qualsiasi modifica, imponendo che non si verifichino riduzioni del gettito fiscale complessivo né maggiori gravami su pensionati e lavoratori dipendenti.

Le modalità di versamento rimangono ancorate al modello F24 come unico strumento ammesso, con l’obbligo per i titolari di partita IVA di utilizzare modalità telematiche tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o intermediari abilitati. Solo i contribuenti non titolari di partita IVA mantengono la possibilità di utilizzare il modello cartaceo, sebbene le procedure telematiche rappresentino ormai lo standard nella gestione dei rapporti tributari.

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