È disponibile il software “Comunicazione Reverse Charge Settore logistica” per predisporre il file della comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici. L’opzione rappresenta una misura transitoria in attesa dell’estensione definitiva del meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi nel settore della logistica.
Il regime si applica alle prestazioni rese nei confronti di imprese che svolgono attività attinenti alla logistica effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente.
Il meccanismo del reverse charge logistico
Il prestatore e il committente possono decidere che il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che rimane solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Questo meccanismo consente di semplificare gli adempimenti fiscali e ridurre i rischi di evasione nel settore.
Secondo il nuovo regime, la fattura viene emessa dal prestatore ma l’imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione. La scelta può essere effettuata in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, ma ogni opzione deve corrispondere a una distinta comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
Modalità di comunicazione e validità triennale
Il committente deve comunicare la scelta esercitata insieme al prestatore, che risulta valida per tre anni, inviando all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello approvato con le relative istruzioni dal provvedimento del 28 luglio. La comunicazione può essere effettuata anche tramite intermediario abilitato.
La durata triennale dell’opzione fornisce stabilità e certezza agli operatori del settore, permettendo una pianificazione fiscale di medio termine e riducendo gli oneri amministrativi legati al rinnovo frequente delle comunicazioni.
Versamento dell’imposta: codice tributo 6045
L’IVA deve essere versata tramite modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine previsto dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 241/1997. Il versamento deve fare riferimento al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
Il codice tributo da utilizzare è il 6045, istituito il 28 luglio 2025 specificamente per l’inversione contabile nel settore logistica. Questo nuovo codice consente all’Amministrazione finanziaria di monitorare efficacemente l’applicazione del regime transitorio e garantire la corretta tracciabilità dei versamenti.
Vantaggi per il settore della logistica
Il regime transitorio rappresenta un importante passo verso la regolarizzazione fiscale del settore logistico, storicamente caratterizzato da complesse catene di subappalto e da un elevato utilizzo di manodopera. L’inversione contabile permette di spostare la responsabilità del versamento IVA sul committente, generalmente più strutturato e affidabile dal punto di vista fiscale.
La misura dovrebbe contribuire a ridurre l’evasione fiscale e a creare condizioni di maggiore trasparenza e legalità nel mercato. Il meccanismo favorisce inoltre una più equa concorrenza tra le imprese, penalizzando quelle che basavano la propria competitività sull’evasione fiscale.
Prospettive future del settore
L’introduzione del regime transitorio anticipa l’estensione definitiva del reverse charge alle prestazioni logistiche, segnalando la volontà dell’Amministrazione finanziaria di intervenire strutturalmente su un settore strategico per l’economia italiana. La logistica rappresenta infatti un comparto fondamentale per la competitività del sistema produttivo nazionale.
La sperimentazione triennale permetterà di valutare l’efficacia del meccanismo e di apportare eventuali correzioni prima dell’implementazione definitiva. Gli operatori del settore potranno così adattarsi gradualmente alle nuove regole, beneficiando di un periodo di transizione che consente di ottimizzare i processi amministrativi e fiscali.
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