
Con la risposta n. 135/2025 del 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto diversi nodi sul calcolo delle plusvalenze in ambito cripto, rispondendo a un interpello presentato da Cryptosmart – exchange interamente italiano partecipato dalla Banca Popolare di Cortona. Ecco i passaggi essenziali.
1. Trasferimenti “in casa” verso wallet personali
Se l’investitore sposta le proprie cripto su un wallet self-custodial intestato a sé (o su un wallet di sua proprietà presso un altro exchange), l’intermediario può evitare di liquidare l’imposta sulla plusvalenza solo se il contribuente fornisce prova documentale – non basta un’autodichiarazione – della titolarità del wallet di destinazione.
2. Uscita dal regime amministrato
Quando l’utente revoca il risparmio amministrato per passare al regime dichiarativo:
- l’exchange crypto resta responsabile fino al 31 dicembre dell’anno di revoca;
- deve comunicare al cliente il prezzo di carico delle cripto e le eventuali minusvalenze residue, specificando l’esercizio in cui si sono formate.
Le minusvalenze sono compensabili con plusvalenze realizzate nello stesso anno o nei quattro successivi.
3. Depositi provenienti da altri wallet
Per cripto che arrivano da wallet esterni (self-custodial o di altri exchange) intestati al cliente o a terzi vale la disciplina ordinaria dell’art. 6 del D.Lgs. 461/1997:
- se l’intermediario non dispone di dati sufficienti, l’onere della prova passa al cliente, che deve consegnare la documentazione d’acquisto (estratti conto, attestazioni degli exchange, ecc.);
- in mancanza di carte, il costo fiscale si presume pari a zero. Anche qui le dichiarazioni sostitutive non sono ammesse.
4. Successioni e donazioni
- Successioni: il costo è il valore indicato o accertato ai fini dell’imposta di successione.
- Donazioni: si assume il costo storico del donante; se il beneficiario non prova tale costo, l’intermediario lo azzera.
5. Metodo di calcolo del costo d’acquisto
Come stabilito dalla circolare 30/E 2023, gli intermediari calcolano il costo d’acquisto usando il costo medio ponderato per ciascuna categoria omogenea di cripto-attività con la stessa denominazione, ricalcando la logica già adottata per altri strumenti finanziari (circolare 165/1998).

Cosa cambia in pratica
L’Agenzia rafforza l’obbligo probatorio in capo al contribuente: senza documenti il costo d’ingresso è zero, con inevitabili effetti sull’ammontare delle future plusvalenze tassabili. Le autodichiarazioni non bastano più.
Cryptosmart: regime amministrato dal 2025
Forte di questo parere, Cryptosmart lancerà il proprio regime fiscale amministrato a settembre 2025; per i clienti già iscritti l’attivazione scatterà il 1° gennaio 2026. Il servizio permetterà alla piattaforma di calcolare e versare automaticamente l’imposta sulle plusvalenze maturate dagli utenti, semplificando gli adempimenti e riducendo i rischi di errore.
Webinar gratuito il 27 giugno
Cryptosmart organizza un webinar gratuito il 27 giugno intitolato “Criptovalute in Italia: come pagare le imposte nel 2025?” (iscrizioni: https://academy.cryptosmart.it/webinar-tassazione-criptovalute/#form). Verranno illustrate le regole fiscali, gli adempimenti necessari e i passi per evitare errori e sanzioni.
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