Ci sono novità nella legge di bilancio 2023 in merito all’inserimento delle criptovalute nel bilancio aziendale? Questa domanda se la sono posta molti piccoli imprenditori italiani che sono interessati al tema. In effetti fino allo scorso anno il problema non era neppure considerato tale dal legislatore. I principi contabili aziendali non dicevano nulla a riguardo e di conseguenza, per avere un minimo di riferimento normativo, era necessario guardare ai principi contabili internazionali.
In questo contesto la legge di bilancio 2023 approvata da governo Meloni ha provato a fare un pò di ordine. La tematica “classificazione delle criptovalute nel bilancio aziendale” resta di nicchia, tuttavia l’esecutivo ha disposto ben 5 articoli in legge finanziaria che sono dedicati alla più generale questione della tassazione criptovalute, in cui sono presenti dei riferimento alla fattispecie oggetto di questo articolo.
Il primo di questi articoli riguarda l’inquadramento generale del settore; il secondo fa invece riferimento alla questione NFT e poi c’è il terzo, art.32, che titola Valutazione cripto-attività.
Contrariamente a quello che quello che si può ipotizzare in questo articolo non c’è alcuno spunto preciso in merito alla questione della classificazione in bilancio delle criptovalute. Al tempo stesso, però, questo articolo è pesantissimo aggiungendo un comma all’art. 110 del TUIR che contiene un passaggio molto chiaro e in grado di fare luce sul problema criptovalute e bilancio aziendale. Ecco il testo integrale di questo passaggio: “Non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione a conto economico.”
Il linguaggio del legislatore, spesso, non è molto chiaro e allora proviamo ad capire cosa significa concretamente questo comma. In pratica in caso di eventuali oscillazioni di valore delle criptovalute che sono iscritte a bilancio, non ci sarà alcuna formazione del reddito. Quindi i cambi repentini di prezzo che caratterizzano i crypto-asset iscritti a bilancio aziendale non impattano sul reddito e di conseguenza sull’ammontare delle tasse. Una buona notizia per gli imprenditori che, con la loro azienda, hanno deciso di investire in criptovalute.
Il comma aggiunto all’art. 110 del TUIR con l’art 32 della Legge di Bilancio sembra confermare quelle che è stata l’interpretazione consuetudinaria che i commercialisti hanno dato, in tutti questi anni, alla questione dell’inserimento delle criptovalute nel bilancio aziendale. In assenza di regolamentazione, infatti, le crypto nei bilanci delle aziende sono sempre state inquadrate come attività immateriale o rimanenze.
Probabilmente questo approccio proseguirà anche in futuro. Nonostante i passi in avanti che la legge di Bilancio ha fatto in tema di regolamentazione delle criptovalute, si è ancora ad un punto di partenza più che ad un punto di arrivo. In poche parole gli imprenditori che desiderano inserire a bilancio un certo quantitativo di crypto-asset (in ottica investimento) non avendo ancora riferimenti chiari, farebbero bene a non improvvisare e a farsi guidare da un esperto.
Criptovalute nel bilancio aziendale dopo la legge di bilancio 2023
Visto che il tema delle criptovalute nel bilancio aziendale è destinato a restare complesso anche dopo le novità introdotte dalla legge di bilancio, vediamo adesso di rendere tutto più comprensibile con un esempio. Ammettiamo che l’imprenditore nel corso dell’anno inserisca nel conto economico del suo bilancio aziendale un certo valore espresso in criptovaluta. L’anno passa e al 31 dicembre (data d chiusura dei conti), il valore di quella criptovaluta ha segnato un aumento (oppure una diminuzione, il principio è sempre lo stesso) Ebbene, alla luce delle novità introdotte della legge di bilancio (quel comma al TUIR cui accennavamo in precedenza), ogni variazione di valore non impatta sulla composizione finale del reddito.
Attenzione però perchè nel caso in cui le criptovalute a bilancio dovessero essere scambiate con altre cripto-attività come ad esempio dei Non Fungible Token oppure dovessero essere scambiate con valuta tradizionale, allora la differenza che sussiste tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale deve essere tenuta in considerazione ai fini della formazione del reddito. Questa è una eccezione particolare da non trascurare per evitare poi di incappare in spiacevoli equivoci.
A questo punto viene spontaneo chiedersi perchè mai il legislatore abbia optato per una norma morbida. Insomma nonostante vi fossero tutte le condizioni per essere più incisivi, alla fine a passare è stata una soluzione agevole. Il motivo è semplice. L’intento della disposizione è impedire che le forti oscillazioni di prezzo che caratterizzano il settore dei crypto-asset possano pesare troppo sulla redazione del bilancio. In effetti la volatilità delle criptovalute avrebbe potuto modificare in modo sensibile la redazione del bilancio aziendale e da qui la decisione di non tenere conto di queste fluttuazioni nell’interesse superiore del bilancio aziendale stesso.
Concludiamo con una annotazione: l’articolo 32 che abbia citato in questo articolo fa riferimento solo al conto economico dell’impresa. Di conseguenza restano escluse sia i debiti che devono essere regolati in cripto-attività che le valutazioni dei crediti.
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