Cos’è il Capital Gain? Definizione – calcolo – modello pagamento

Con il termine capital gain (guadagni sul capitale) viene identificata la plusvalenza che si realizza mediante una cessione di partecipazioni sociali.

A questo proposito occorre premettere che, solo i soggetti privati, ovvero coloro che non sono imprenditori (e anche se lo sono, detengono partecipazioni sociali al di fuori del patrimonio aziendale), sono soggetti alla disciplina del capital gain.

Questa disciplina è contenuta all’interno dell’artt. 67 e 68 del TUIR.

Per quanto riguarda invece le società e tutti gli imprenditori esercenti attività d’impresa, si tenga presente che le plusvalenze sono tassate di pari passo di come sono tassate le plusvalenze realizzate con la cessione di qualsiasi bene d’impresa.

In questo caso, si deve considerare che l’Imposta sostitutiva del 26% sul capital gain differisce da quelle qualificate.

Tassazione Capital Gain persone finiche

Secondo quanto riportava la legge di bilancio 2018 il regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi che vengono conseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa sono considerati come redditi derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni societarie qualificate. Questo si traduce in una differente tassazione con imposta sostitutiva del 26%, determinando un sostanziale allineamento con quanto è stato previsto per le partecipazioni non qualificate.

Si noti anche che in merito alle plusvalenze (realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate), il nuovo regime si applicherà per quelle che sono realizzate per cessioni effettuate dal 1 gennaio 2019.

Fino a questa data le plusvalenze realizzate sono imponibili secondo quanto riportato di seguito:

  • 49,72%: realizzate entro il 31 dicembre 2017;
  • 58,14%: realizzate dal 2018.

Non vi sono modifiche da apportare invece per quanto riguarda le plusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni inerenti alle società estere soggette a regime fiscale privilegiato. Viene quindi confermata piena tassazione del capital gain.

Tale modifica va ad inasprire i soggetti non residenti in Italia, la quale agisce sul regime di tassazione dei capital gains. Essi saranno soggetti a regime fiscale identico a quello a cui sono soggette le persone fisiche residenti in Italia quindi soggette a scontare una tassazione sostitutiva del 26%.

Ad oggi tali soggetti subiscono un prelievo pari al 24% (aliquota Ires) che viene però applicata solamente sulla quota imponibile della plusvalenza.

Dal 2019 in poi dovrebbe venire meno l’obbligo di tenere distinte le plusvalenze dalle minusvalenze dalle partecipazioni qualificate e non qualificate. Per tale motivo, essendo che tutte confluiranno all’interno di una massa unica, è ragionevole dedurre che le stesse potranno anche compensarsi.

Al momento si sottolinea invece la distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate che non ha perso rilevanza in senso assoluto, considerando che è stata mantenuta nell’ambito dell’articolo 67, comma 1, Tuir.

Secondo quanto riportato dalla distinzione resta rilevante per i non Italiani di essere sottoposti a regime secondo quanto riportato dall’art. 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997. Il presente articolo, prevede che:

non concorrono a formare il reddito imponibile le plusvalenze come anche i redditi di cui alle lettere da c-bis); si tratta delle sole “partecipazioni non qualificate” – a c-quinquies presenti all’interno del comma 1 dell’articolo 81 (oggi, articolo 67) Tuir, quando sono percepiti da soggetti residenti all’estero di cui all’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 239/1996 ossia soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La norma, infine, ribadisce anche quanto riportato per ragioni di coordinamento sull’ambito di applicazione dell’articolo 6 D.Lgs. 461/1997 la quale prevede che:

Dal 1° gennaio 2019, il regime del risparmio amministrato sia estendibile anche al possesso delle partecipazioni qualificate.

Dal lato delle persone fisiche titolari potrebbe quindi schiudersi una semplificazione operativa, in quanto le partecipazioni qualificate da essi possedute potrebbero essere inserite in un dossier titoli optando, come si è visto, per il regime amministrato così da demandare all’intermediario finanziario la gestione della relativa posizione fiscale, liberandosi dall’adempimento dichiarativo dei capital gains e della liquidazione dell’imposta sostitutiva dovuta.

Capital gain: cos’è?

Come si effettua il calcolo del capital gain, noto anche come plusvalenza o guadagno in conto capitale?

Possiamo passare adesso a comprendere cosa si intende con questo termine; lo possiamo fare solo adesso, dopo aver analizzato quello che sono le norme che lo regolano. Definiremo con il termine capital gain la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto inerente ad un determinato strumento finanziario.

Nel linguaggio comune spesso il capital gain viene associato solo e soltanto ai titoli azionari. Nella realtà invece il capital gain può essere realizzato scambiando tutti gli altri strumenti finanziari come:

  • quote societarie;
  • valute;
  • obbligazioni;
  • titoli di Stato.

Possiamo ancora definire il capital gain come una forma di rendimento (ma non l’unica) legato ad un titolo finanziario. Il titolo finanziario può remunerare il suo possessore per via di interessi o dividendi.

Premesso questo, nei paragrafi successivi possiamo procedere con l’analisi delle metodologie di calcolo, della base imponibile, delle istruzioni per la dichiarazione dei redditi e per gli eventuali versamenti da eseguire con modello F24.

Capital gain: come si calcola?

Procediamo al calcolo del rendimento assoluto e percentuale del capital gain, che si realizza solo e soltanto in caso di plusvalenza per il titolare dello strumento finanziario considerato.

Esempio:

se si possiedono azioni acquistate a 10 euro e se tali sono rivendute a 12 euro, si ottiene un capital gain di 2, ovvero una plusvalenza.

Per effettuare il calcolo sul capital gain esistono due differenti modi:

  1. calcolo del rendimento assoluto del capital gain;
  2. calcolo del rendimento percentuale del capital gain.

Il primo si calcola effettuando mediante la semplice differenza in valore assoluto tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto dello strumento finanziario considerato. Al fine di calcolare il rendimento percentuale del capital gain occorre, rapportare questa differenza (il rendimento assoluto) al prezzo di acquisto.

Riprendendo l’esempio su esposto, possiamo procede a definire il rendimento assoluto del capital gain (2 euro) in percentuale; in questo caso parleremo di rendimenti pari al 20%.

Come si calcola il capital gain? Formula ed esempio pratico

Seguire la formula di calcolo del capital gain è molto semplice. E’ possibile non solo ricavare il valore assoluto del capital gain (derivante dalle differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto), ma anche il valore percentuale (differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) rapportata al prezzo di acquisto seguente formula:

Capital Gain (%) = (P. vendita – P. acquisto) / P. acquisto

Ovvero

Capital Gain (%) = (12– 10) / 10 = 0,2

Capital gain: trattamento fiscale e calcolo della base imponibile

Lo abbiamo accennato in precedenza, ma qui lo comprendere meglio. Il trattamento fiscale legato al capital gain in Italia varia in base al soggetto che realizza tale guadagno. In questo caso si deve tenere distinto il conto capitale dall’utile di capitale.

In termini fiscali il capital gain rientra all’interno della categoria reddituale dei redditi diversi; essi sono definiti tali tutti quelli che sono prodotti dalle persone fisiche e che si trovano in una delle situazioni riportate all’interno dell’articolo 67 lett. c e c-quinquies del TUIR.

In merito alle imprese, invece, precisiamo che, queste a prescindere che siano ditte individuali e societarie, sono sottoposte a norme sul bilancio di esercizio, le quali impongono la rilevazione dei capital gain legato alle plusvalenze che sono conseguite all’interno dell’ambito di attività imprenditoriale svolta.

Tutta la categoria reddituale a cui viene ricondotta il capital gain è quella dei redditi d’impresa, ovvero quella a cui devono fare riferimento in modo particolare le regole previste dagli articoli 86 e 87 del TUIR (tassazione plusvalenze patrimoniali e partecipatin exemption).

Nello specifico parleremo di base imponibile fiscalmente data dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo fiscale dello strumento considerato.

Capital gain: dichiarazione dei redditi e versamenti

Infine, data la definizione, considerato come viene effettuato il calcolo, possiamo procedere all’analisi dell’ultimo elemento, ovvero quello inerente al versamento della somma dovuta derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Anche in questo caso, si deve tener distinta la persona fisica che realizzano un capital gain o un guadagno in conto capitale, da quelle societarie.

Si deve prestare molta attenzione anche al regime fiscale scelto al momento dell’acquisto dello strumento finanziario considerato. Se si opta per il regime dichiarativo, allora l’investitore riceve il capital gain al lordo delle imposte. Sara egli stesso a calcolare e versare per conto proprio le imposte secondo quelle che sono le scadenze previste per la dichiarazione dei redditi.

L’investitore deve dunque ricostruire il proprio portafoglio finanziario seguendo il metodo LIFO (last in first out = l’ultimo a entrare è il primo a uscire), determinando in questo caso sia il rendimento ottenuto sia anche le imposte da versare.

Nel caso in cui invece si opti per il regime del risparmio amministrato, allora è l’intermediario finanziario a calcolare la ritenuta d’acconto alla fonte.

Si noti infine che sull’investitore non graveranno ulteriori obblighi fiscali in quanto devono essere gli stessi intermediari finanziari ovvero le banche, le SIM, ecc., a segnalare il rapporto di amministrazione all’Agenzia delle Entrate (vedi articolo 7 d.p.r. 605/1973).

I capital gain devono essere riportati in dichiarazione sotto la voce ”redditi diversi”. Questi includono la compravendita degli strumenti finanziari e quelli immobili, sia indennizzi sui mandati assicurativi e altri casi limitati.

Si tratta di redditi derivanti da plus e minusvalenze compensabili.

E’ diverso invece il caso in cui trattasi di redditi da capitale, in quanto questi non hanno niente a che vedere con i capital gain. Si tratta di redditi che derivano dall’impiego di capitali i quali, danno diritto a una prestazione certa (non nell’ammontare, ma nel diritto a riceverla):

  • dividendi azionari;
  • cedole obbligazionarie.

Qui gli interessi derivanti da bond e azioni, come anche da quelli maturati su un conto deposito. Si tratta in tutti i casi di redditi da capitale.

Quale tassazione applicare alle rendite finanziarie?

Secondo le regole del fisco, il capital gain viene regolato dall’articolo 67 lett. c e c-quinquies del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In merito all’applicazione delle aliquote, invece essa prevede una tassazione del 26%. I redditi da capitale, cedole e dividendi, sono tassati immediatamente dall’intermediario, con applicazione di aliquota pari al 12,5% (le obbligazioni governative o equiparabili) o al 26%.

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