Bonus facciate 2021 confermato in Legge di Bilancio ma con alcune novità, ecco quali

Tra i bonus che sono stati confermati dalla Legge di Bilancio 2021 troviamo anche il bonus Facciate, già introdotto un anno fa, ed ora prorogato per il nuovo anno con alcune piccole modifiche.

Il bonus Facciate permette a chi ne beneficia di ottenere una detrazione del 90% della spesa sostenuta per lavori di ristrutturazione che riguardano in linea generale la facciata dell’edificio. Tra le caratteristiche di questo bonus vale la pena annoverare il fatto che la spesa sulla quale si va a calcolare la detrazione non è sottoposta ad alcun limite.

Inoltre a differenza della detrazione fiscale che prevede il recupero del denaro nel giro di 10 anni dalla spesa, con questo bonus è possibile recuperare le somme investite nei lavori anche immediatamente.

Il rimborso previsto per il bonus Facciate infatti avviene in 10 quote annuali dello stesso importo, ma in alternativa è possibile richiedere lo sconto in fattura oppure la cessione del credito in favore di persone fisiche, fornitori di beni e servizi o istituti di credito come previsto dal decreto Rilancio, che è il decreto con cui il bonus è stato introdotto la prima volta. Il soggetto che riceve il credito può poi a sua volta cederlo a terze parti.

Come abbiamo accennato, il bonus Facciate 2021 presenta alcune novità rispetto alla sua versione originale, e tra queste troviamo le agevolazioni per i professionisti che si trovano a comprovare la regolarità urbanistica dell’immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi per i quali si richiede il bonus.

Gli interventi sui quali si può beneficiare del bonus Facciate devono necessariamente interessare facciate dei palazzi che siano visibili dalla strada, ma si sta anche valutando la possibilità di estenderlo alle parti laterali. La decisione eventualmente spetterà al prossimo esecutivo.

Quando si può usare il bonus Facciate 2021

Le direttive chiave per utilizzare il bonus Facciate sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dove vengono spiegati i principi cardine del bonus, che nasce per favorire la cura dell’aspetto dei centri urbani permettendo una più agevole riqualificazione del patrimonio edilizio.

L’obiettivo del bonus è quello di fornire un incentivo per intervenire sulle facciate degli edifici arrivando a coprire il 90% delle spese sostenute per i lavori di restauro. Si tratta di un bonus che rappresenta una valida alternativa all’Ecobonus che invece prevede un rimborso del 110% per quegli interventi che permettono un miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio.

In realtà è bene sottolineare che l’Ecobonus 110% ed il bonus Facciate al 90% possono essere usati anche insieme in alcuni specifici casi che andremo ad approfondire in seguito.

Ma chi può richiedere il bonus Facciate? Possono fare domanda per questo bonus sia i proprietari di un immobile che gli inquilini affittuari e coloro che lo detengono in comodato d’uso. Possono altresì beneficiare del bonus Facciate al 90% le imprese che risultano intestatarie dell’edificio interessato dai lavori, ed in tal senso sono ritenuti validi anche gli edifici strumentali, ovvero quelli nei quali nei quali le aziende hanno la propria sede.

Si può usare il bonus Facciate al 90% solo per gli immobili che sorgono nelle zone A e B secondo i canoni del decreto interministeriale 1444/1968 o nelle zone ad esse assimiliabili. In questo caso è necessario fare riferimento ai regolamenti della Regione e alle direttive edilizie impartite dal Comune.

Quanto alle zone in cui devono sorgere gli edifici per i quali si richiede il bonus, la Zona A è quella in cui si trovano gli edifici di carattere storico, artistico e di rilievo ambientale e tutte le aree circostanti. La Zona B invece è quella in cui sorgono esclusivamente o prevalentemente edifici che non hanno alcun valore storico o artistico,

Più specificamente parliamo di zona parzialmente edificata quella in cui le strutture immobiliari ricoprono almeno il 12,5% della superficie fondiaria dell’intero lotto, corrispondente all’8% circa.

Non possono beneficiare del bonus facciate al 90% quindi coloro che effettuano interventi su edifici situati in Zona C (edificazione inferiore al 12,5%), in Zona D (aree industriali), in Zona E (aree agricole e forestali) e Zona F (aree con edifici destinati a uso pubblico quali scuole, ospedali, chiese, impianti sportivi e via dicendo).

Quali sono i lavori per i quali può essere usato il bonus Facciate 2021?

Come abbiamo accennato il bonus Facciate non può essere utilizzato per qualsiasi intervento di restauro, ma per alcuni specifici lavori. Sono ammessi infatti gli interventi di carattere estetico sulle facciate esterne degli edifici come tinteggiature, rifiniture di balconi e fregi, ristrutturazioni di grondaie, parapetti e cornici.

Si può usare il bonus facciate anche per tutte le spese correlate agli intrventi che abbiamo brevemente elencato, comprese quelle che riguardano l’installazione di ponteggi e lo smaltimento di materiali, la tassa per l’occupazione di suolo pubblico, l’Iva e l’imposta di bollo nonché per le spese relativa all’acquisto dei materiali.

Per poter usare il bonus Facciate 2021 si devono quindi documentare dette spese, e naturalmente gli interventi che vengono effettuati devono interessare parti dell’edificio che siano ben visibili dalla strada. Sono pertanto esclusi tutti gli interventi che interessano parti interne alle mura domestiche.

Chi non può accedere al bonus Facciate 2021

Alcune categorie di cittadini non possono accedere al bonus Facciate nonostante le spese che sostengono nell’ambito dei lavori svolti riguardino migliorie apportate alle facciate degli edifici, e rientrino pertanto tra i casi in cui si può generalmente usare il bonus.

Vediamo anzitutto quali sono i cittadini che possono accedere al bonus Facciate 2021, che è destinato a tutti i contribuenti, anche lavoratori con partita Iva, che possiedono un immobile a qualsiasi titolo. Possono accedere al bonus Facciate, stando a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate stessa, sia i proprietari degli immobili che gli affittuari ed i soggetti che lo detengono in comodato.

Sono invece esclusi dal bonus Facciate i contribuenti percettori di redditi saltuari, come per esempio i lavoratori con partita Iva a regime forfettario e coloro che lavorano con ritenuta d’acconto. Questi soggetti possono accedere al bonus Facciate però se risultano titolari di altri redditi a patto che questi siano soggetti a Irpef o Ires.

Novità bonus Facciate 2021: ora comprende anche il cappotto termico

Tra le novità che riguardano il bonus Facciate che sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2021, troviamo l’estensione dell’incentivo anche ai lavori per l’installazione del cappotto termico.

Si può infatti usare il bonus Facciate 2021 anche per i lavori di copertura con cappotto termico o quelli che coprono oltre il 10% della superfice disperdente lorda dell’immobile. Anche in questi casi però la condizione è che detti interventi riguardino esclusivamente la facciata visibile dalla strada.

Per usare il bonus Facciate al 90% sulle spese sostenute per il cappotto termico sarà necessario conservare l’asseverazione, vale a dire quel documento con cui il tecnico incaricato ha certificato la corrispondenza dei lavori effettuati ai requisiti di base minimi previsti per poter richiedere il bonus.

Per ottenere il bonus serve inoltre l’Ape (Attestato di prestazione energetica) il quale viene rilasciato da un tecnico non coinvolto nei lavori che avrà il compito di certificare la nuova classe energetica dell’edificio interessato dai lavori.

Si procederà in tal caso con una comunicazione all’Enea (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile) nella quale si provvede ad esporre l’entità degli interventi effettuati. Ci sono anche dei tempi da rispettare, infatti questa dichiarazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori e deve comprendere la scheda descrittiva con tutte le specifiche dai costi sostenuti alla tipologia di migliorie apportate dal punto di vista dell’efficientamento energetico, nonché le generalità di chi ha sostenuto le spese.

Come fare per chiedere il bonus Facciate 2021

Ora che abbiamo visto chi può richiedere il bonus Facciate e per quali interventi è previsto, vediamo come bisogna fare per richiederlo. Come spesso accade coi vari bonus, anche in questo caso ci sono delle procedure da seguire che possono risultare complesse per chi è meno avvezzo a determinati meccanismi.

Il primo punto da fissare è che per beneficiare del bonus Facciate 2021 il pagamento, nel caso di persone fisiche, deve avvenire tramite bonifico parlante (una forma di pagamento che segue una procedura ben precisa e che viene utilizzata quasi sempre se si intende accedere a bonus e agevolazioni di vario tipo).

Per semplificare la procedura, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti un modello precompilato che si usa per l’Ecobonus e che può essere utilizzato anche per il bonus Facciate.

Nel compilare il modulo per la domanda del bonus Facciate si devono indicare non solo le generalità dei proprietari dell’immobile, ma anche le generalità della ditta che si è occupata dei lavori. Per i titolari d’impresa invece non vi è l’obbligo di pagare attraverso il bonifico parlante.

Per far sì che la domanda risulti valida è necessario allegare la documentazione richiesta. Servono quindi la ricevuta del bonifico e le fatture di spesa. Se i lavori sono stati effettuati da affittuari serve anche una dichiarazione di consenso agli interventi che deve essere stata rilasciata dai proprietari dell’immobile.

Servono inoltre le ricevute di pagamento dei tributi locali, una copia della delibera assembleare ai lavori nel caso in cui l’intervento abbia interessato un condominio, una dichiarazione che indica data di inizio e fine lavori, e per finire la copia della domanda di accatastamento per gli immobili che non sono ancora censiti.

E non è tutto, perché per poter beneficiare del bonus Facciate al 90% è necessario inviare all’ASL comunicazione preventiva con data di inizio lavori attraverso posta raccomandata, nel rispetto delle norme sulla sicurezza sui cantieri. Un obbligo quest’ultimo cui non si deve ottemperare invece nel caso di interventi per il cappotto termico.

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