Nel decreto Sostegni bis il bonus affitto prorogato per altri 5 mesi. Ecco quali sono i nuovi requisiti

Il bonus affitti è stato introdotto per la prima volta con il decreto Rilancio emanato dal governo Conte bis in quelle che erano ancora le prime fasi dell’emergenza sanitaria Covid-19 in cui tutt’ora l’Italia si trova immersa.

Con il bonus affitti chi si trova a dover sostenere le spese relative al canone di locazione può beneficiare di un credito d’imposta pari al 60% dell’importo dovuto per immobili ad uso non abitativo. Il bonus è quindi destinato non ai nuclei familiari bensì alle attività commerciali.

Nel testo del decreto Sostegni bis è stata inserita la proroga del bonus Affitti per ulteriori 5 mesi, ma si prevede anche di introdurre alcune novità che riguardano in particolare i requisiti da soddisfare per poter accedere a questa misura. Uno degli effetti delle modifiche contenute nel decreto Sostegni bis dovrebbe essere quello di estendere la platea dei beneficiari del bonus Affitti.

Infine è prevista la conferma per un altro mese dell’agevolazione riservata alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, che sono tra le categorie più penalizzate dalle restrizioni imposte da ormai oltre un anno.

Cos’è il bonus Affitto e a chi spetta

Prima di approfondire le novità che riguardano il bonus Affitto e che verranno introdotte con il decreto Sostegni bis, vediamo cosa dice l’articolo 28 del Dl n. 34 del 2020 con cui si introduce appunto l’agevolazione.

“Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenumento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.

Le novità sul bonus Affitto nel decreto Sostegni bis

Con il decreto Sostegni bis abbiamo poi la conferma del bonus Affitto, e resta la misura del 60% dei canoni di locazione. L’agevolazione viene estesa ai mesi che vanno da gennaio a maggio 2021 e vengono modificati i requisiti per accedere, ampliando di conseguenza la platea di beneficiari.

Viene specificato infatti che potranno accedere al bonus Affitto i “soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori ai 10 milioni di euro, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”.

In sostanza quindi potranno accedere al bonus Affitto tutte quelle attività che risultano avere le ‘carte in regola’ per accedere ai contributi a fondo perduto. Inoltre si proroga l’agevolazione prevista per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggio e tour operator, la cui scadenza era fissata al 30 aprile, fino al 31 maggio 2021.

Con il decreto Sostegni bis vengono modificati i requisiti per accedere al bonus Affitto. Per beneficiare di questa agevolazione non occorre più aver registrato un calo del fatturato del 50%, ma è sufficiente un calo del 30%, con il raffronto che viene fatto sempre tra l’ammontare medio mensile del 2020 e quello del 2019.

Viene inoltre innalzata l’asticella per quel che riguarda il limite massimo dei ricavi, che da 5 milioni di euro viene portato a 10 milioni.

Inoltre vale la stessa regola che si applica per l’accesso ai contributi a fondo perduto, vale a dire che detti requisiti non sono richiesti a coloro che hanno avviato l’attività d’impresa dopo il 1° gennaio 2019.

Quanto al come utilizzare il bonus affitti, su Quifinanza leggiamo che “il bonus affitto negozi deve essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 con le imposte dovute all’Erario. In alternativa è possibile la cessione del credito d’imposta al locatore, in cambio di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare”.

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