Come funziona il bonus facciate? Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul bonus Balconi 2021

Il bonus Facciate è uno dei cosiddetti bonus edilizi che sono stati introdotti con la Legge di Bilancio 2020, e tra i quali rientrano anche il Superbonus 110%, ora ridimensionato al 75%, il bonus Mobili, l’Ecobonus e altri ancora.

Con gli incentivi che si possono ottenere nell’ambito del bonus Facciate troviamo anche il cosiddetto bonus Balconi, che altro non è che lo stesso bonus utilizzato in modo specifico per lavori che interessano i balconi appunto.

In tal senso è probabilmente il caso di sottolineare quindi che non esiste un vero e proprio bonus Balconi, ma esiste un bonus che si può usare per interventi mirati ai balconi, ma si chiama sempre bonus facciate.

Ma come funziona il bonus Facciate 2021 e come si fa ad utilizzare gli incentivi per i lavori che interessano i balconi? Diciamo prima di tutto che questo bonus prevede una detrazione del 90% dell’importo complessivo delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, senza alcun limite di spesa.

Bonus Balconi 2021: chi può usarlo e quali sono i lavori ammessi

A far luce sul bonus Facciate, spiegando se e quando è possibile utilizzarlo per lavori che interessano i balconi dell’edificio interessato, è intervenuta direttamente l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 289 del 31 agosto 2020.

Come accennato, il bonus Balconi altro non è che il bonus Facciate, così chiamato con riferimento ai lavori che interessano nello specifico i balconi. Si tratta di uno dei bonus casa introdotti con la manovra economica 2020, e prevede che gli incentivi siano utilizzati a copertura delle spese sostenute anche per ornamenti, marmi e fregi presenti sulla facciata dell’edificio.

In base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2020, e secondo il chiarimento fatto dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 289 del 31 agosto 2020, si può usare il bonus balconi per interventi di consolidamento, ripristino, compresa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, nonché per il rinnovo dei suoi elementi costitutivi.

Con la circolare n. 2/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate specifica a proposito del bonus Facciate che la detrazione prevista spetta anche per altre eventuali spese sostenute dal beneficiario nell’ambito dei lavori a patto che i costi siano strettamente collegati alla realizzazione degli interventi oggetto della detrazione prevista dal bonus.

Con il bonus Facciate inoltre vengono coperte le spese che il contribuente ha affrontato per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli di vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, in quanto detti elementi sono da intendersi come costitutivi del balcone stesso.

Il bonus balconi non può essere utilizzato per lavori che interessano le terrazze

L’Agenzia delle Entrate ha già fornito dei chiarimenti in merito ai possibili utilizzi del bonus facciate, ed in particolare ha precisato che non può essere utilizzato per lavori che interessano non le facciate degli edifici bensì le loro terrazze.

Nel merito il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è arrivato a seguito dell’interpello n. 185 del 12 giugno 2020. Nella sua risposta l’Agenzia ha precisato che il bonus facciate viene erogato solo e soltanto per le strutture opache verticali, cioè appunto balconi, fregi e ornamenti che ne sono parte integrante.

Per quel che riguarda in modo specifico i balconi, l’Amministrazione Finanziaria ha evidenziato nella sua risposta risalente a un anno fa, che il bonus facciate viene assegnato a coloro che sostengono spese per lavori che riguardano il parapetto in muratura o la pavimentazione del balcone, ma anche la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino.

Tali interventi sono infatti da ritenersi parte di lavori di ristrutturazione che interessano gli elementi costitutivi dei balconi stessi.

Non si può utilizzare invece il bonus Facciate per interventi che riguardano le strutture opache, sia orizzontali che inclinate, ovvero lastricati solari, tetti e pavimenti, così come non si può usare a copertura delle spese sostenute per interventi che vengono effettuati sulle facciate interne dell’edificio, ad eccezione di quelle che risultano comunque visibili dalla strada o eventualmente da altro suolo a uso pubblico.

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